Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 30 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi.

2. L’efficacia del contratto di consulenza concluso in luogo diverso dal domicilio eletto o dalla sede legale è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente al dettaglio. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario autonomo o alla società di consulenza finanziaria; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati al cliente al dettaglio.

3. L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente dal dettaglio.)) ((73))

In sintesi

  • L’art. 30-bis disciplina le modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex promotori finanziari).
  • I consulenti abilitati all’offerta fuori sede operano esclusivamente per conto di un intermediario autorizzato e nell’interesse del cliente.
  • Sono iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF; la Consob vigila sull’OCF.
Indice dei contenuti

I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

L’art. 30-bis TUF disciplina le modalità operative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (CFA OFS), già noti come «promotori finanziari» prima della riforma del 2016. Si tratta di persone fisiche che operano come agenti legati di un intermediario finanziario (SIM, banca, SGR), distribuendo prodotti e servizi finanziari al di fuori dei locali dell’intermediario, tipicamente al domicilio del cliente o in uffici propri del consulente. A differenza dei consulenti finanziari autonomi (CFA ex art. 18-bis TUF), i consulenti abilitati all’OFS sono agenti di un intermediario e percepiscono retrocessioni sui prodotti collocati.

Operatività e responsabilità dell’intermediario

Il consulente abilitato all’OFS opera esclusivamente per conto di un solo intermediario autorizzato, che risponde in solido dei danni arrecati ai clienti dal consulente nell’esercizio dell’attività. Questa responsabilità solidale è il principale strumento di tutela dei clienti: l’intermediario non può disconoscere le azioni del proprio agente. Il consulente deve agire nell’interesse del cliente e nel rispetto delle istruzioni dell’intermediario, senza ricevere direttamente denaro o strumenti finanziari dai clienti (salvo specifiche eccezioni).

Albo OCF e vigilanza Consob

I consulenti abilitati all’OFS devono essere iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF, nella sezione dedicata. L’OCF verifica i requisiti di onorabilità e professionalità al momento dell’iscrizione e gestisce i procedimenti disciplinari. La Consob sovrintende all’OCF e può adottare misure dirette nei casi gravi, inclusa la sospensione cautelare dall’Albo.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un consulente finanziario autonomo e un consulente abilitato all’offerta fuori sede?

Il CFA autonomo (art. 18-bis TUF) opera in modo indipendente, non è agente di nessun intermediario e percepisce solo fee dal cliente. Il consulente abilitato all’OFS è un agente di un intermediario (SIM, banca), distribuisce i prodotti di quell’intermediario e percepisce retrocessioni commerciali.

Se un consulente abilitato all’OFS mi causa un danno, posso rivalermi sulla banca?

Sì, l’intermediario per cui opera il consulente risponde in solido con lui per i danni arrecati ai clienti nell’esercizio dell’attività (art. 31 TUF). Il cliente può agire sia contro il consulente che contro la banca o la SIM mandante.

Come verifico se il mio consulente finanziario è regolarmente iscritto all’albo?

È possibile consultare l’Albo unico dei consulenti finanziari pubblicato dall’OCF sul proprio sito, dove sono elencati sia i consulenti autonomi sia quelli abilitati all’offerta fuori sede, con indicazione dell’intermediario per cui operano.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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