← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Figura disciplinata: il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (CFAOFS) promuove e colloca, fuori dalla sede dell’intermediario, servizi e prodotti di investimento, riceve e trasmette ordini, presta consulenza nei limiti dell’incarico ricevuto.
  • Monomandato: l’attività è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo intermediario abilitato (SIM, banca, SGR, GEFIA, intermediario ex art. 106 TUB), salvo eccezioni di gruppo previste dal regolamento Intermediari Consob.
  • Divieto di detenzione: il CFAOFS non può detenere denaro o strumenti finanziari dei clienti (comma 2-bis), per neutralizzare il rischio di appropriazione indebita.
  • Responsabilità solidale: l’intermediario che conferisce l’incarico risponde in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale (comma 3).
  • Albo Unico OCF: tenuto dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, articolato in tre sezioni (CFAOFS, consulenti finanziari autonomi ex art. 18-bis TUF, società di consulenza finanziaria).
  • Vigilanza Consob: l’OCF opera sotto la vigilanza Consob; provvedimenti cautelari (art. 7-septies) e sanzionatori (art. 196 TUF) sono pubblicati sul sito OCF.
  • Esercizio abusivo: chi opera senza iscrizione integra il reato di abusivismo ex art. 166 TUF (reclusione 1-8 anni e multa).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

In vigore dal 01/07/1998

1. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, ((i gestori autorizzati, le società di gestione UE)) , i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma

2. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. ((133))

2. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.

2-bis. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. (73)

3. Il soggetto che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d’investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli stessi per loro conto.

4. È istituito l’albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell’albo provvede l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell’assemblea dell’Organismo può assistere un rappresentante della Consob. L’Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. L’Organismo esercita i poteri cautelari di cui all’articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui all’articolo

196. I provvedimenti dell’Organismo sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell’Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, sentita la Consob. Il Ministero dell’economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell’Organismo. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’Organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall’albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo. L’Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All’Organismo, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui soggetti iscritti all’albo, si applica il regime di responsabilità previsto per l’esercizio delle funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi dell’ articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 . L’attività dell’Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell’albo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l’applicazione all’Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l’Organismo può avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 . (73)

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede all’albo previsto dal comma

4. I requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. (73)

6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità; b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati; (73) c) all’iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all’albo previsto dal comma 4; (73) d) alle cause di incompatibilità; d-bis) all’attività di vigilanza svolta dall’Organismo; (73) e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1; (73) f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’Organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); (73) g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela; (73) h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria; (73) i) all’attività dell’Organismo di cui al comma 4; (73) l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all’articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela. (73)

6-bis. Per le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni attuative dell’articolo 4-undecies. (73)

7. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Organismo può chiedere ai richiedenti l’iscrizione all’albo, ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle società fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all’albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L’Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all’albo, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell’esercizio dell’attività ispettiva, l’Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l’Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d’intesa. (63)

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (CFAOFS)

L'art. 31 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) disciplina la figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, già denominata «promotore finanziario» fino alla riforma operata dalla legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) e poi consolidata con il D.Lgs. 129/2017. Si tratta della persona fisica iscritta in apposita sezione dell’albo unico tenuto dall'OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari), che svolge professionalmente, fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario, le attività di offerta fuori sede regolate dall'art. 30 TUF per conto di un soggetto abilitato.

Le attività tipiche del CFAOFS sono: promuovere e collocare servizi e prodotti finanziari, ricevere e trasmettere ordini dei clienti, prestare consulenza in materia di investimenti nei limiti dei prodotti e servizi dell’intermediario mandante. Può anche promuovere contratti di finanziamento e servizi di pagamento per conto del soggetto mandante (comma 2, secondo periodo). La definizione di «strumento finanziario» e «servizio di investimento» rilevante è quella dell'art. 1 TUF; il novero dei soggetti abilitati è quello dell'art. 18 TUF.

Differenza con consulente autonomo (art. 18-bis TUF)

Va distinto il CFAOFS dal consulente finanziario autonomo di cui all'art. 18-bis TUF (e dalle società di consulenza finanziaria ex art. 18-ter TUF). Le differenze strutturali sono:

1) Indipendenza: il consulente autonomo opera in nome proprio e non per conto di un intermediario; il CFAOFS è invece agente monomandatario di un intermediario.

2) Servizio prestato: il consulente autonomo presta solo consulenza in materia di investimenti «pura» (senza detenere denaro o titoli del cliente) ed è remunerato dal cliente con parcella o fee on top; il CFAOFS invece colloca prodotti ed è remunerato dall’intermediario mandante (in genere via provvigioni e management fee retrocesse).

3) Iscrizione: entrambi iscritti all’albo OCF, ma in sezioni distinte (l’albo è «unico» ma «tripartito»).

4) Conflitti di interesse: il consulente autonomo è strutturalmente più vicino al modello «fee-only» e quindi meno esposto a conflitti di interesse legati al collocamento; il CFAOFS è strutturalmente «venditore qualificato» della rete distributiva dell’intermediario.

Monomandato: un solo intermediario

Il comma 2 dell’art. 31 stabilisce che «l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto». È il principio del monomandato, presidio cardine della disciplina italiana. La ratio è duplice: (i) consentire all’intermediario di controllare effettivamente la rete e adempiere agli obblighi di condotta dell'art. 21 TUF; (ii) consentire al cliente di identificare chiaramente il soggetto che risponde in solido per i danni.

Il monomandato non impedisce al consulente di prestare, per conto del medesimo intermediario, una pluralità di servizi (collocamento, ricezione/trasmissione ordini, consulenza non indipendente, distribuzione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario se iscritto al RUI sez. E). Sono ammesse limitate eccezioni «di gruppo», disciplinate dal regolamento Intermediari Consob, quando il consulente opera per più società dello stesso gruppo bancario o assicurativo, fermo restando l’obbligo di chiara comunicazione al cliente «in che veste opera e quale soggetto rappresenta» (comma 3-bis).

Rapporto di agenzia: enasarco, contributi

Il rapporto fra CFAOFS e intermediario è qualificato dalla giurisprudenza e dalla prassi come contratto di agenzia ex artt. 1742 e ss. c.c., salva la diversa scelta delle parti di optare per un rapporto di lavoro subordinato (modello «dipendente»). Nella prassi prevale ampiamente l’agenzia.

Conseguenze pratiche del rapporto di agenzia:

1) Iscrizione Enasarco: il consulente versa contributi previdenziali e assistenziali alla Fondazione Enasarco; l’intermediario trattiene la quota parte del consulente e versa la propria.

2) FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto): accantonamento annuale a beneficio del consulente in caso di cessazione.

3) Indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c.: se la cessazione non è imputabile al consulente, è dovuta indennità meritocratica (l’intermediario tipicamente cerca di limitarla con accordi economici collettivi - AEC del settore).

4) Patto di non concorrenza: spesso previsto nel mandato, con limiti di territorio, durata e oggetto (max 2 anni dopo la cessazione, ex art. 1751-bis c.c.).

5) Inquadramento fiscale: il CFAOFS è titolare di partita IVA, fattura le provvigioni, è soggetto a IRPEF ordinaria o forfettario nei limiti di legge, applica la ritenuta d'acconto del 23% sul 50% delle provvigioni (o 20% se si avvale di dipendenti, ex art. 25-bis del D.P.R. 600/1973).

Responsabilità solidale dell’intermediario per i danni del consulente

Il comma 3 dell’art. 31 sancisce uno dei principi più protettivi per il risparmiatore italiano: «Il soggetto che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

Si tratta di una responsabilità oggettiva, non liberabile con la prova di aver osservato la diligenza richiesta. Il fondamento è il rischio di impresa: chi si avvale di una rete di promozione fuori sede risponde anche delle condotte illecite della rete, perché ne trae beneficio economico e perché solo l’intermediario è in grado di prevenirle e controllarle. La responsabilità copre tipicamente: appropriazione indebita di somme consegnate dal cliente al consulente, vendita di prodotti non autorizzati dall’intermediario, raccolta di firme in bianco, gestione di patrimoni senza mandato, falsificazione di rendiconti.

L’unica «via di fuga» riconosciuta dalla giurisprudenza è la prova che il cliente abbia consapevolmente colluso con il consulente nella commissione dell’illecito (es. consegna di denaro contante senza ricevuta, in violazione di tutte le regole note); la prova è particolarmente rigorosa e il dolo del cliente non si presume.

Albo Unico OCF: requisiti, esami, mantenimento

L'OCF è un ente di diritto privato, con personalità giuridica, costituito dalle associazioni rappresentative dei consulenti e dei soggetti abilitati, sotto vigilanza Consob. L’albo unico, istituito ex comma 4, è articolato in tre sezioni: (a) CFAOFS; (b) consulenti finanziari autonomi (persone fisiche); (c) società di consulenza finanziaria.

Per iscriversi alla sezione dei CFAOFS occorrono:

1) Requisiti di onorabilità: assenza di condanne per reati finanziari, fallimentari, contro il patrimonio o la fede pubblica; insussistenza di misure di prevenzione; insussistenza di interdizioni dai pubblici uffici (decreto MEF 11.11.1998, n. 472 e successivi).

2) Requisiti di professionalità: superamento della prova valutativa OCF (165 quesiti a risposta multipla su diritto, economia, finanza, fiscale, etica) o, in alternativa, possesso di esperienza professionale documentata pluriennale.

3) Polizza di responsabilità civile: non obbligatoria per il CFAOFS (la copertura è garantita dall’intermediario mandante), mentre è obbligatoria per il consulente autonomo.

4) Mantenimento: aggiornamento professionale annuale (formazione obbligatoria di 60 ore biennali su materie tecnico-finanziarie e regolamentari) e pagamento dei contributi OCF.

Procedimento disciplinare CONSOB/OCF

L’OCF esercita poteri di vigilanza: può richiedere dati e documenti, effettuare ispezioni, procedere ad audizione personale, avvalersi della Guardia di Finanza in regime di collaborazione (comma 7). Quando emergono irregolarità avvia un procedimento disciplinare che si articola in: (i) avvio con contestazione degli addebiti; (ii) facoltà di controdeduzioni entro 30 giorni; (iii) audizione su richiesta; (iv) decisione motivata.

Contro le delibere OCF è ammesso reclamo alla Consob (comma 6, lett. f) entro 30 giorni; in seconda istanza, la decisione Consob è impugnabile davanti alla Corte d'Appello di Roma ex art. 195, comma 4, TUF, per le sanzioni, e davanti al TAR Lazio per gli altri provvedimenti.

Provvedimenti cautelari (sospensione, radiazione)

L’OCF può adottare i provvedimenti cautelari di cui all’art. 7-septies TUF: sospensione cautelare dall’albo fino a 1 anno in presenza di gravi indizi di violazioni e di pericolo di reiterazione. La sospensione interdice qualsiasi attività di promozione e collocamento e impone l’interruzione del rapporto di agenzia.

I provvedimenti sanzionatori veri e propri, disciplinati dall’art. 196 TUF, sono: (a) richiamo scritto; (b) sanzione amministrativa pecuniaria; (c) sospensione dall’albo da 1 a 4 mesi; (d) radiazione dall’albo (cancellazione definitiva con divieto di reiscrizione). I provvedimenti sono pubblicati sul sito OCF e sul Bollettino Consob.

Esercizio abusivo: art. 166 TUF

Chi esercita attività di promozione e collocamento di servizi e prodotti finanziari fuori sede senza essere iscritto all’albo OCF integra il reato di abusivismo previsto dall'art. 166 TUF, punito con la reclusione da 1 a 8 anni e con la multa da 4.000 a 10.000 euro. Sono altresì colpiti dalla norma penale: chi svolge servizi di investimento senza autorizzazione (comma 1, lett. a); chi offre fuori sede prodotti finanziari in assenza di iscrizione; chi falsifica le qualifiche professionali. La competenza è del Tribunale; l’azione penale è esercitata dalla Procura presso il foro del domicilio del cliente o della sede dell’intermediario.

Casi pratici (Caio frode Tizio cliente di Alfa SIM)

Caso 1 - Appropriazione indebita. Caio, CFAOFS di Alfa SIM, convince il cliente Tizio a versargli 200.000 euro «in contanti» per investirli in un fondo «riservato» con rendimento garantito del 12%. Caio non versa le somme nel conto di Alfa SIM ma le destina a uso personale. Tizio, dopo dodici mesi, scopre la frode. Soluzione: Alfa SIM è solidalmente responsabile ex comma 3 dell’art. 31 e deve restituire l’intero capitale e rispondere del danno; potrà poi rivalersi su Caio in via di regresso. La SIM non può eccepire la propria diligenza nei controlli; può solo cercare di provare la collusione di Tizio (versamento in contanti senza ricevuta, importo elevato, prodotto «fuori catalogo»), ma la giurisprudenza esige una prova rigorosa del dolo del cliente.

Caso 2 - Doppio mandato vietato. Caio, già CFAOFS di Alfa SIM, accetta in parallelo un mandato da Beta Bank per promuovere obbligazioni subordinate. Soluzione: violazione del monomandato (art. 31, comma 2); OCF avvia procedimento disciplinare e dispone la sospensione cautelare; in sede di merito può essere irrogata la radiazione, oltre alle sanzioni pecuniarie ex art. 196 TUF.

Caso 3 - Abusivismo. Caio non è iscritto all’albo OCF ma si presenta come «consulente finanziario» e raccoglie sottoscrizioni di un piano di accumulo presso conoscenti, percependo provvigioni. Soluzione: reato di abusivismo ex art. 166 TUF; segnalazione all’Autorità giudiziaria; gli atti raccolti sono nulli ex art. 23 TUF (forma scritta a tutela del cliente) e i clienti possono recedere e ottenere la restituzione delle somme.

Errori frequenti

1) Confondere CFAOFS con consulente autonomo: il consulente autonomo non colloca, non riceve ordini, è remunerato dal cliente.

2) Pagare in contanti il consulente: i pagamenti devono sempre transitare sul conto dell’intermediario; mai consegnare denaro al CFAOFS in contanti o con assegno a lui intestato.

3) Sottoscrivere «alla cieca» moduli in bianco: il CFAOFS deve sempre consegnare copia integrale dei documenti contrattuali, della scheda prodotto, dell’ex-ante MiFID; firme su moduli incompleti sono nulle ex art. 23 TUF e fonte di responsabilità solidale.

4) Operare in proprio fuori dal mandato: il CFAOFS non può detenere denaro o strumenti finanziari dei clienti (comma 2-bis) e non può prestare consulenza su prodotti non autorizzati dall’intermediario; ogni operatività «fuori mandato» è inopponibile a Alfa SIM ed espone il consulente alla radiazione.

5) Trascurare l’aggiornamento professionale: il mancato adempimento dell’obbligo formativo OCF è causa di sospensione automatica.

Sanzioni e ricorso

Il sistema sanzionatorio è articolato su tre livelli. Disciplinare OCF/Consob (art. 196 TUF): richiamo scritto, sanzione pecuniaria da 516 a 516.000 euro, sospensione 1-4 mesi, radiazione. Amministrativa Consob per violazioni di obblighi di condotta dell’art. 21 TUF e dell’art. 30 TUF: sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. 190 e 190-bis TUF, fino a 5 milioni di euro per le persone fisiche. Penale per abusivismo (art. 166 TUF) e per fattispecie di appropriazione indebita aggravata, falso in scritture private, truffa (art. 640 c.p.).

Contro i provvedimenti, il consulente ha a disposizione: reclamo alla Consob entro 30 giorni dalla notifica della delibera OCF; opposizione davanti alla Corte d'Appello di Roma ex art. 195, comma 4, TUF entro 30 giorni dalla notifica della delibera sanzionatoria Consob; ricorso al TAR Lazio per i provvedimenti amministrativi non sanzionatori; ricorso al giudice ordinario per le controversie sul rapporto di agenzia (Tribunale del lavoro o sezione specializzata imprese a seconda del petitum).

Domande frequenti

Cosa è l’OCF e quali compiti svolge?

L’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari) è un ente di diritto privato, con personalità giuridica, costituito dalle associazioni rappresentative dei consulenti e dei soggetti abilitati, sotto la vigilanza Consob. Tiene l’albo unico tripartito (consulenti abilitati all’offerta fuori sede, consulenti autonomi, società di consulenza), verifica i requisiti di onorabilità e professionalità degli iscritti, organizza la prova valutativa, vigila sulla rete, adotta provvedimenti cautelari (sospensione cautelare) e sanzionatori (richiamo, sospensione, radiazione) ex art. 196 TUF.

Posso lavorare come consulente finanziario per due banche contemporaneamente?

No. L’art. 31, comma 2, TUF impone il principio del monomandato: l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto abilitato. Sono ammesse limitate eccezioni «di gruppo» disciplinate dal regolamento Intermediari Consob (più società dello stesso gruppo bancario o assicurativo). Il doppio mandato non autorizzato configura grave illecito disciplinare e può comportare la radiazione dall’albo OCF.

Come si diventa consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede?

Occorrono: (a) requisiti di onorabilità (assenza di condanne per reati finanziari, fallimentari, contro il patrimonio o la fede pubblica); (b) requisiti di professionalità verificati tramite la prova valutativa OCF (165 quesiti a risposta multipla su diritto, economia, finanza, fiscale, etica) o, in alternativa, esperienza professionale documentata pluriennale; (c) iscrizione all’albo OCF nella sezione CFAOFS, dietro presentazione della domanda e versamento dei contributi; (d) conferimento del mandato di agenzia da parte di un intermediario abilitato (SIM, banca, SGR, GEFIA, intermediario ex art. 106 TUB).

Se il consulente commette una frode, la banca paga sempre?

Sì, di regola la banca o la SIM mandante risponde in solido ex art. 31, comma 3, TUF, anche se i danni derivano da responsabilità accertata in sede penale (es. appropriazione indebita, truffa). Si tratta di una responsabilità oggettiva fondata sul rischio di impresa: chi si avvale di una rete fuori sede ne sopporta i rischi. L’unica via di esonero, ammessa con grande rigore dalla giurisprudenza, è la prova della collusione del cliente nell’illecito (ad esempio, consegna di contante senza ricevuta a un consulente per investimenti «fuori catalogo» con rendimenti palesemente irrealistici). La prova del dolo del cliente non si presume.

Cosa è il consulente finanziario autonomo e in cosa differisce dal CFAOFS?

Il consulente finanziario autonomo, disciplinato dall’art. 18-bis TUF, è una persona fisica iscritta a sezione apposita dell’albo OCF che presta esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti, in nome proprio e non per conto di un intermediario, senza detenere denaro o titoli del cliente ed essendo remunerato direttamente dal cliente (modello fee-only). Il CFAOFS dell’art. 31, invece, opera in regime di monomandato per un intermediario abilitato, colloca prodotti, riceve ordini, è remunerato dall’intermediario via provvigioni e gode della copertura solidale dell’art. 31, comma 3.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.