- Le società di consulenza finanziaria (SCF) sono persone giuridiche che svolgono consulenza in materia di investimenti in modo indipendente, senza detenere fondi dei clienti.
- Devono essere iscritte all’Albo delle SCF tenuto dall’OCF e rispettare requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
- I soci e gli amministratori delle SCF devono anch'essi soddisfare i requisiti previsti dalla normativa.
Art. 18 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Società di consulenza finanziaria)
In vigore dal 01/07/1998
1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d’investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. (73)
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza che gli esponenti aziendali devono possedere. (73)
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 )) . ((73))
3-bis. Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all’articolo 31, comma
6. (73)
3-ter. Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari autonomi di cui esse si avvalgono nell’esercizio dell’attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. (73)
La società di consulenza finanziaria: la versione «societaria» del CFA
L’art. 18-ter TUF introduce la società di consulenza finanziaria (SCF), la forma societaria attraverso cui uno o più consulenti finanziari autonomi possono svolgere la propria attività. La SCF estende la disciplina del CFA (art. 18-bis TUF) alla dimensione societaria, consentendo l’organizzazione di studi professionali di consulenza finanziaria indipendente con una veste giuridica adeguata a strutture più complesse rispetto alla libera professione individuale.
Requisiti per le SCF e i loro esponenti
Le SCF devono essere iscritte nell’apposita sezione dell’Albo tenuto dall’OCF. I soci, gli amministratori e i responsabili devono soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. L’attività della SCF deve essere svolta prevalentemente da consulenti finanziari autonomi regolarmente iscritti all’Albo: la SCF non può essere utilizzata come «schermo» per aggirare i requisiti individuali.
Operatività e limiti
Come per i CFA individuali, le SCF non possono detenere fondi o strumenti finanziari dei clienti né svolgere attività riservate agli intermediari abilitati (gestione di portafogli, negoziazione per conto terzi). Il modello di business è fee-only: la SCF percepisce onorari direttamente dai clienti, senza retrocessioni da terzi. I clienti di una SCF hanno la garanzia di ricevere consulenza indipendente, non influenzata da incentivi commerciali.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un CFA e una SCF?
Il CFA (art. 18-bis TUF) è una persona fisica; la SCF (art. 18-ter TUF) è una persona giuridica. La SCF consente a più consulenti di operare sotto un’unica struttura societaria, con una veste professionale più adatta a studi di consulenza di medie dimensioni.
Una SCF può avere dipendenti non iscritti all’Albo dei CFA?
L’attività di consulenza finanziaria deve essere svolta da consulenti finanziari autonomi iscritti all’Albo. Il personale di supporto non iscritto non può svolgere attività di consulenza. La SCF deve garantire che tutta l’attività rilevante sia svolta da professionisti iscritti e abilitati.
Una SCF può ricevere commissioni dalle SGR per i fondi che consiglia?
No. Come per i CFA individuali, le SCF devono operare in modalità fee-only, senza accettare inducements (retrocessioni, commissioni) da terzi. Questa è la condizione fondamentale di indipendenza che distingue le SCF dagli intermediari tradizionali.
Chi vigila sulle SCF in Italia?
L’OCF gestisce l’Albo delle SCF e svolge l’attività di vigilanza e disciplinare ordinaria. La Consob sovrintende all’OCF e può intervenire direttamente con misure cautelari nei casi previsti dall’art. 7-septies TUF.