- La Banca d'Italia e la Consob possono sospendere il diritto di voto e gli altri diritti collegati a partecipazioni detenute in violazione delle norme sulle partecipazioni qualificate.
- La sospensione colpisce le partecipazioni eccedenti le soglie non autorizzate o detenute da soggetti privi dei requisiti.
- Le delibere adottate con il voto di partecipazioni sospese sono annullabili.
- In caso di mancata regolarizzazione, le Autorità possono ordinare la cessione delle partecipazioni eccedenti.
Art. 16 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
In vigore dal 01/07/1998
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall’articolo 15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell’articolo 15, comma
2. 2. La Banca d’Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM ((o in un gestore autorizzato)) , quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall’articolo 15, comma
2. 3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l’articolo 14, commi 6 e
7. 4. La Banca d’Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall’articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall’articolo 15, quando, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o sia scaduto il termine massimo per l’acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.
4-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto può intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
Stesso numero, altri codici
- Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto
- Articolo 16 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 16 Codice del Consumo: Esenzioni
- Articolo 16 Codice della Strada: Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
- Articolo 16 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 16 Codice di Procedura Penale: Competenza per territorio determinata dalla connessione
La sospensione del voto come strumento correttivo
L’art. 16 TUF disciplina le conseguenze della detenzione irregolare di partecipazioni in SIM e SGR: partecipazioni acquisite senza la previa autorizzazione, o detenute da soggetti che non soddisfano i requisiti di onorabilità. La sospensione del diritto di voto neutralizza l’influenza del socio irregolare sulle decisioni societarie senza richiedere l’immediata dismissione della partecipazione, garantendo un meccanismo di tutela graduato.
L’ambito di applicazione della sospensione
La sospensione colpisce le partecipazioni detenute in eccedenza rispetto alla soglia autorizzata, o la totalità delle partecipazioni in caso di carenza dei requisiti di onorabilità del detentore. Oltre al diritto di voto, possono essere sospesi altri diritti collegati alla partecipazione: diritto di impugnare le delibere, diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea, diritto agli utili nelle ipotesi più gravi.
Annullabilità delle delibere e ordine di cessione
Le delibere societarie adottate con il voto determinante di partecipazioni sospese sono annullabili su ricorso delle Autorità o di altri soci. Questo meccanismo, analogo a quello previsto dal codice civile per le delibere viziate, mira a ripristinare la legalità degli atti societari. Se la situazione irregolare non viene sanata entro il termine fissato dall’Autorità, le Autorità possono ordinare la cessione delle partecipazioni eccedenti o irregolari.
Domande frequenti
Un socio che ha acquistato il 30% di una SGR senza autorizzazione può votare in assemblea?
No, la Banca d'Italia o la Consob possono sospendere il diritto di voto sulle partecipazioni eccedenti la soglia non autorizzata (art. 16 TUF). Il socio mantiene la partecipazione ma non può esercitare il voto finché non regolarizza la situazione.
Le delibere approvate con voti irregolari sono valide?
No, le delibere adottate con il voto determinante di partecipazioni sospese sono annullabili su ricorso delle Autorità o di altri soci (art. 16 TUF). Chi ha interesse può chiedere l’annullamento davanti al giudice ordinario competente.
L’Autorità può costringere un socio a cedere le partecipazioni irregolari?
Sì, in caso di mancata regolarizzazione entro il termine fissato, le Autorità possono ordinare la cessione delle partecipazioni eccedenti o irregolari. L’ordine di cessione è una misura estrema, ma necessaria per ripristinare la legalità della struttura proprietaria del soggetto vigilato.