Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Persone che agiscono di concerto

In vigore dal 01/07/1998

((1. Ai fini dell’applicazione del capo II del presente Titolo, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 15 anche l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 15 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un’influenza notevole.)) ((106)) ((2. Per le finalità di cui al comma 1, si applica l’ articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .))

In sintesi

  • L’art. 15-bis definisce quando più soggetti agiscono «di concerto» ai fini della procedura di autorizzazione per le partecipazioni qualificate in SIM e SGR.
  • Si presume agiscano di concerto i soggetti legati da accordi per l’esercizio coordinato del diritto di voto o le società dello stesso gruppo.
  • La presunzione è relativa e può essere superata con prova contraria.
Indice dei contenuti

La nozione di azione di concerto nelle acquisizioni finanziarie

L’art. 15-bis TUF introduce la nozione di «persone che agiscono di concerto» nel contesto delle partecipazioni qualificate in SIM e SGR (rilevante anche per l’OPA obbligatoria sulle società quotate). Soggetti che agiscono di concerto sono trattati come un unico acquirente ai fini del calcolo delle soglie di partecipazione rilevante: se tre soggetti acquistano ciascuno il 5%, ma agiscono di concerto, la soglia del 10% (che richiede notifica) risulta superata complessivamente.

Presunzioni di azione concertata

La norma stabilisce presunzioni relative di azione concertata: si presume agiscano di concerto i soggetti legati da accordi, anche informali, per l’esercizio coordinato del diritto di voto; le società appartenenti allo stesso gruppo; i soggetti legati da accordi parasociali rilevanti. Le presunzioni sono relative: chi è presunto agire di concerto può dimostrare che le decisioni di investimento vengono assunte autonomamente e non in modo coordinato.

Rilevanza nella prassi delle acquisizioni

Il concerto è un tema critico nelle operazioni di M&A finanziario. Per esempio, se Alfa S.p.A. e Beta S.r.l., formalmente soggetti indipendenti, acquistano ciascuno il 7% di una SIM nel medesimo periodo, l’Autorità potrebbe valutare se tra loro vi sia un accordo tacito di azione concertata. Se la soglia del 10% aggregata è superata, entrambi avrebbero dovuto procedere con la notifica ex art. 15 TUF prima dell’acquisizione.

Prassi e linee guida

Circolare Banca d'Italia

Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche

Disciplina prudenziale e requisiti per l'autorizzazione degli intermediari finanziari, incluse SIM.

Casi pratici

Caso 1: soglia superata in concerto

Alfa S.p.A. e Beta S.r.l., formalmente indipendenti, acquistano ciascuna il 7% di una SIM nel medesimo periodo in base a un accordo per l'esercizio concertato dei diritti. Cumulativamente superano la soglia rilevante: in forza dell'art. 15-bis TUF avrebbero dovuto procedere alla comunicazione preventiva ex art. 15 prima dell'acquisizione.

Caso 2: presunzione superabile

Due fondi dello stesso gruppo si presumono agire di concerto. La presunzione e' relativa: possono dimostrare che le decisioni di investimento sono assunte in modo autonomo e non coordinato, escludendo l'obbligo cumulativo.

Domande frequenti

Due fondi dello stesso gestore che acquistano partecipazioni agiscono di concerto?

Si presume di si', ma e' una presunzione relativa: si puo' dimostrare che le decisioni di investimento sono autonome e non coordinate (art. 15-bis TUF).

Cosa comporta agire di concerto?

Che le partecipazioni dei vari soggetti sono cumulate ai fini del calcolo delle soglie: piu' acquisti del 5% concertati superano insieme la soglia rilevante.

Quando scatta la comunicazione preventiva?

Quando le partecipazioni cumulate raggiungono o superano le soglie dell'art. 15 o consentono il controllo o un'influenza notevole.

Conta la forma dell'accordo tra i soggetti?

No: rileva anche un accordo in qualsiasi forma, ancorche' invalido o inefficace, diretto all'esercizio concertato dei diritti.

Le presunzioni di concerto sono assolute?

No: sono relative; chi e' presunto agire di concerto puo' fornire la prova contraria dell'autonomia delle scelte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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