- La nozione di «gruppo» rilevante per la vigilanza consolidata TUF comprende la capogruppo e le società controllate, collegate e quelle su cui si esercita un’influenza dominante.
- La Banca d'Italia individua la capogruppo dei gruppi soggetti a vigilanza consolidata e ne notifica la designazione.
- La capogruppo è responsabile del rispetto, a livello di gruppo, delle disposizioni sul capitale consolidato, sui rischi e sulla struttura organizzativa.
Art. 11 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Composizione del gruppo
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), (( 34, comma 1, lettera f), 35-bis, comma 1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f) )) ; a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o ((un gestore autorizzato)) , individuate ai sensi della lettera b); b) emana disposizioni volte a individuare l’insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché altre attività finanziarie o attività connesse e strumentali, come individuate ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico: 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da ((un gestore autorizzato)) ; 2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o ((un gestore autorizzato)) .
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d’Italia alla Consob.
Stesso numero, altri codici
- Art. 11 Codice Civile: Persone giuridiche pubbliche
- Articolo 11 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 11 Codice del Consumo: Divieti di commercializzazione
- Articolo 11 Codice della Strada: Servizi di polizia stradale
- Articolo 11 Codice di Procedura Civile: Cause relative a quote di obbligazione tra più parti
- Articolo 11 Codice di Procedura Penale: Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
La vigilanza consolidata e il gruppo finanziario
L’art. 11 TUF definisce la composizione del «gruppo» rilevante ai fini della vigilanza consolidata nel settore finanziario. La vigilanza su base consolidata consente alle Autorità di avere una visione d'insieme dei rischi dell’intero gruppo, superando i limiti di una vigilanza solo su base individuale che potrebbe non cogliere i rischi di contagio intragroup o le esposizioni aggregate. La nozione di gruppo ai fini TUF è più ampia di quella del codice civile e ricomprende anche soggetti su cui si esercita un’influenza dominante anche senza una partecipazione di controllo formale.
Identificazione della capogruppo
La capogruppo è il soggetto al vertice del gruppo, tipicamente una holding finanziaria o una SIM/banca, responsabile della vigilanza consolidata nei confronti delle Autorità. La Banca d'Italia individua la capogruppo e glielo notifica formalmente. La capogruppo deve quindi costituirsi come unico interlocutore delle Autorità per i temi consolidati (capitale, rischi, struttura organizzativa di gruppo).
Responsabilità della capogruppo
La capogruppo ha una responsabilità diretta verso le Autorità per il rispetto, a livello di gruppo, delle disposizioni TUF: adeguatezza patrimoniale consolidata, rispetto dei limiti di concentrazione dei rischi, politiche di remunerazione di gruppo, sistemi di controllo interno consolidati. Questo significa che se una controllata del gruppo viola le norme, la capogruppo può essere chiamata a rispondere, insieme alla controllata, nei confronti dell’Autorità di vigilanza.
Domande frequenti
Cos'è la vigilanza consolidata nel settore finanziario?
È la vigilanza che le Autorità esercitano non sul singolo intermediario ma sull’intero gruppo finanziario, valutando i rischi su base aggregata. L’art. 11 TUF definisce la composizione del gruppo e individua la capogruppo come interlocutore delle Autorità.
Chi è la capogruppo ai fini della vigilanza TUF?
La capogruppo è il soggetto al vertice del gruppo (holding finanziaria, SIM o banca capogruppo) identificata e notificata dalla Banca d'Italia. È responsabile del rispetto delle disposizioni consolidate e dell’interlocuzione con le Autorità per il gruppo.
Una capogruppo può essere sanzionata per violazioni commesse da una controllata del gruppo?
Sì, nell’ambito della vigilanza consolidata, la capogruppo risponde verso le Autorità per il rispetto delle disposizioni a livello di gruppo. Una violazione grave di una controllata può comportare misure a carico anche della capogruppo.