← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le disposizioni dell’art. 12-bis si applicano alle società che controllano una o più SIM senza essere esse stesse SIM o banche (holding finanziarie pure).
  • Le holding finanziarie pure sono soggette ad alcuni obblighi informativi e di vigilanza delle Autorità, pur non essendo soggetti abilitati.
  • La Banca d'Italia o la Consob possono richiedere informazioni e adottare misure nei confronti delle holding ai fini della vigilanza consolidata del gruppo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033 , o alla società di partecipazione finanziaria mista, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientra tra i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese di investimento UE, e che non è a sua volta controllata da un’impresa di investimento o da un’altra holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.

2. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni presso le società indicate al comma

1. 3. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea, effettuare ispezioni presso le società indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia e la Consob possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

4. Agli esponenti delle società indicate al comma 1 si applica l’articolo

13. I compiti e i poteri di cui al comma 6 del medesimo articolo sono esercitati su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea.

5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al presente Capo. ))

Le holding finanziarie pure e la vigilanza TUF

L’art. 12-bis TUF estende talune disposizioni di vigilanza alle società che controllano una o più SIM (o altri soggetti abilitati) senza essere esse stesse soggetti abilitati: le c.d. holding finanziarie pure. Questo è un tema rilevante nella strutturazione dei gruppi finanziari, dove spesso al vertice vi è una holding che non svolge attività operative ma controlla entità che le svolgono.

Obblighi informativi della holding finanziaria

Pur non essendo soggetti abilitati, le holding finanziarie pure devono ottemperare agli obblighi informativi funzionali alla vigilanza consolidata: trasmettere i bilanci e i dati patrimoniali consolidati alle Autorità, fornire informazioni sulla struttura del gruppo, comunicare le modifiche significative nella composizione del gruppo o nella struttura proprietaria. Questo consente alle Autorità di avere una visione completa del gruppo, anche degli strati non operativi.

Poteri delle Autorità sulla holding

Le Autorità possono adottare misure nei confronti della holding finanziaria qualora questa, attraverso il controllo esercitato, stia contribuendo a situazioni pregiudizievoli per la sana e prudente gestione delle SIM controllate. Ad esempio, se la holding impone alle SIM del gruppo politiche di rischio eccessive o distribuzioni di utili incompatibili con il mantenimento dei requisiti patrimoniali, la Banca d'Italia o la Consob possono intervenire sulla holding stessa.

Domande frequenti

Una holding che controlla due SIM è soggetta alla vigilanza della Consob?

Sì, l’art. 12-bis TUF estende talune disposizioni di vigilanza alle holding finanziarie pure che controllano SIM, anche se la holding stessa non è un soggetto abilitato. È soggetta a obblighi informativi e a possibili misure nell’ambito della vigilanza consolidata.

Cosa deve comunicare una holding finanziaria alla Banca d'Italia?

La holding finanziaria deve fornire bilanci e dati patrimoniali consolidati, informazioni sulla struttura del gruppo e comunicare le modifiche significative (acquisizioni, cessioni di partecipazioni) nella composizione del gruppo, funzionali alla vigilanza consolidata.

La Consob può sanzionare una holding per comportamenti delle sue SIM controllate?

Sì, nell’ambito della vigilanza consolidata, le Autorità possono adottare misure nei confronti della holding finanziaria se questa ha contribuito a situazioni irregolari delle SIM controllate, ad esempio imponendo politiche di rischio eccessive.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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