← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Gli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche) delle SIM, SGR e SICAV devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
  • I requisiti sono determinati con decreto MEF, sentite Banca d'Italia e Consob, con criteri distinti per i diversi ruoli aziendali.
  • I soggetti privi dei requisiti non possono assumere o mantenere l’incarico; la deliberazione è inefficace se assunta da soggetti privi di requisiti.
  • I responsabili delle principali funzioni aziendali (compliance, risk management, audit) devono possedere requisiti specifici.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali

In vigore dal 01/07/1998

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim ((e presso gestori autorizzati)) devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico. ((133))

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio, dedicano il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico. (130)

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua: a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità; c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell’organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente; d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti; (130) e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi; (130) f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza. (130)

5. I soggetti indicati al comma 1 valutano l’idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l’adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione. La valutazione è condotta dall’organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall’organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall’ufficio; questa è pronunciata dai medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. (130)

5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta: a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo: 1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell’organo. A questo fine, l’efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell’idoneità. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 2383, secondo comma, del codice civile ; 2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell’organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace. b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati. (130)

6. ((La Banca d’Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti)) , anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: ((valuta)) l’idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell’analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma

5. A questo fine, ((la Banca d’Italia tiene)) conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 . In caso di difetto o violazione, ((pronuncia)) la decadenza dalla carica. (130) ((133))

6-bis. ((La Banca d’Italia valuta)) se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato al soggetto abilitato. (130) ((133)) (62)

I requisiti degli esponenti aziendali nei soggetti vigilati

L’art. 13 TUF costituisce il presidio fondamentale di «fit and proper» per le persone fisiche che ricoprono cariche apicali nelle imprese di investimento e di gestione del risparmio. L’obiettivo è garantire che i soggetti chiamati a governare SIM, SGR e SICAV possiedano le qualità etiche, professionali e di indipendenza necessarie per gestire responsabilmente entità che operano con il risparmio del pubblico.

Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità escludono dall’assunzione di cariche apicali: soggetti condannati per reati contro la PA, contro l’economia pubblica, contro il patrimonio o in materia bancaria, finanziaria o assicurativa; soggetti sottoposti a misure di prevenzione; soggetti che abbiano rivestito cariche apicali in soggetti falliti o liquidati coattamente per cause a loro imputabili. I requisiti di onorabilità sono valutati al momento della nomina e rimangono condizione per l’esercizio dell’incarico.

Requisiti di professionalità

I requisiti di professionalità richiedono un’esperienza adeguata in relazione al ruolo ricoperto: per gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche, si richiede tipicamente un’esperienza significativa in ambito finanziario, bancario o assicurativo. Il D.M. MEF stabilisce i criteri minimi, e il board di ogni soggetto vigilato deve verificare il rispetto dei requisiti individualmente e collettivamente.

Requisiti di indipendenza e fit&proper collettivo

La direttiva MiFID II e la CRD V hanno introdotto il concetto di fit and proper non solo individuale ma anche collettivo: il consiglio di amministrazione nel suo complesso deve possedere una combinazione adeguata di competenze, esperienze e punti di vista (incluse la diversità di genere e la diversità di background). Le Autorità possono richiedere al soggetto vigilato di integrare il board con profili mancanti.

Inefficacia delle deliberazioni assunte da soggetti privi di requisiti

L’art. 13 TUF prevede una sanzione radicale: le deliberazioni assunte con il voto determinante di soggetti privi dei requisiti sono inefficaci. Questo meccanismo sanzionatorio, che colpisce l’atto piuttosto che la persona, mira a garantire che la carenza dei requisiti non rimanga una questione puramente formale.

Domande frequenti

Chi nomina gli esponenti aziendali di una SIM deve verificarne i requisiti?

Sì, l’assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione che nomina amministratori, sindaci e dirigenti strategici deve verificare il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art. 13 TUF e dal D.M. MEF attuativo.

Un ex manager condannato per falso in bilancio può diventare amministratore di una SGR?

Dipende dalla condanna specifica. La norma esclude dalle cariche i condannati per reati contro il patrimonio e in materia finanziaria. Una condanna definitiva per falso in bilancio può far venire meno i requisiti di onorabilità, precludendo la nomina o comportandone la decadenza.

Cosa succede se un CDA di SIM delibera con il voto di un amministratore privo di requisiti?

La deliberazione adottata con il voto determinante di un soggetto privo dei requisiti di onorabilità/professionalità è inefficace ai sensi dell’art. 13 TUF. Si tratta di una sanzione radicale che può investire anche le deliberazioni dell’assemblea se assunte in tali condizioni.

Il responsabile della funzione di compliance di una SIM deve avere requisiti specifici?

Sì, art. 13 TUF prevede che i responsabili delle principali funzioni aziendali (compliance, risk management, internal audit, antiriciclaggio) debbano possedere requisiti adeguati stabiliti dal D.M. MEF, inclusi requisiti di professionalità e onorabilità.

Cosa si intende per 'fit and proper' collettivo?

È il requisito, introdotto da MiFID II e CRD V, per cui il consiglio di amministrazione nel suo complesso (non solo i singoli membri) deve avere un mix adeguato di competenze, esperienze e punti di vista, inclusa la diversità di genere. Le Autorità possono richiedere integrazioni del board in caso di carenze collettive.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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