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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 11-bis disciplina l’impresa madre UE intermedia (IPU, Intermediate Parent Undertaking): le imprese di investimento e bancarie di paesi terzi con attività significativa nell’UE devono costituire un’IPU europea.
  • L’IPU è soggetta a vigilanza consolidata come se fosse una capogruppo europea, garantendo supervisione efficace dei gruppi di paesi terzi operanti nell’UE.
  • La Banca d'Italia designa l’IPU italiana e ne supervisiona il rispetto dei requisiti prudenziali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Impresa madre UE intermedia

In vigore dal 01/07/1998

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1. Ai fini del presente articolo: a) per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013 , la cui impresa madre, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo; b) per «società di partecipazione finanziaria» si intende una società di partecipazione finanziaria come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013 ; c) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intende una società di partecipazione finanziaria mista come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013 .

2. Una Sim che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere un’impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell’Unione europea se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno una banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure un’altra Sim o un’impresa di investimento UE; b) il valore totale delle attività detenute nell’Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro.

3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall’articolo 60-bis del Testo Unico Bancario, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall’articolo 60-bis del medesimo Testo Unico Bancario, avente sede legale in uno Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

4. Qualora tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a), non vi siano banche, può essere impresa madre UE intermedia una Sim di cui all’articolo 55-bis, comma 1, o un’impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all’articolo 55-bis, comma 1, o da un’impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo. In tal caso l’obbligo di cui al comma 2 è rispettato anche quando la Sim è una Sim di cui all’articolo 55-bis, comma 1, ed è essa stessa l’impresa madre UE intermedia.

5. Nel caso di cui all’articolo 69.3, comma 6, lettera a), del Testo Unico Bancario la seconda impresa madre UE intermedia è una Sim di cui all’articolo 55-bis, comma 1, o un’impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all’articolo 55-bis, comma 1, o da un’impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo.

6. La Banca d’Italia, sentita la Consob, emana disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura per l’istituzione della impresa madre UE intermedia nei casi previsti dai commi 4 e

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Il requisito dell’impresa madre UE intermedia (IPU)

L’art. 11-bis TUF recepisce la previsione della Direttiva CRD V (2019/878/UE) e della Direttiva IFD che impone ai gruppi di paesi terzi (es. banche americane, giapponesi, svizzere) con presenza significativa nell’UE di consolidare le proprie filiali e succursali europee sotto un’unica entità giuridica europea: l’impresa madre UE intermedia (IPU o IHC, Intermediate Holding Company). Questo requisito è stato introdotto per superare il rischio di frammentazione della vigilanza su gruppi di paesi terzi con multiple entità in vari Stati UE.

Soglie per il requisito IPU

Il requisito scatta quando il totale delle attività UE del gruppo di paesi terzi supera la soglia di 40 miliardi di euro (o altra soglia indicata dalla normativa delegata). Sotto questa soglia, i gruppi di paesi terzi possono continuare a operare con entità separate nei vari Stati UE senza dover costituire un’IPU. Sopra la soglia, l’IPU diventa obbligatoria e deve essere autorizzata come ente creditizio o impresa di investimento nell’UE.

Vigilanza dell’IPU italiana

Se l’IPU è costituita in Italia, o se in Italia si concentrano le attività principali del gruppo di paesi terzi, la Banca d'Italia è l’autorità di vigilanza consolidata dell’IPU. Questo comporta l’applicazione di tutti i requisiti prudenziali previsti dal CRR/CRD o dall’IFR/IFD, con rendicontazioni consolidate e adeguatezza patrimoniale verificata sulla totalità delle attività europee del gruppo.

Domande frequenti

Cosa è un’impresa madre UE intermedia (IPU)?

È un’entità europea obbligatoria per i gruppi di paesi terzi (es. banche USA, giapponesi) con attività UE superiori a 40 miliardi di euro. L’IPU aggrega tutte le entità UE del gruppo sotto un’unica holding europea soggetta a vigilanza consolidata, ex art. 11-bis TUF.

Una banca americana con filiale a Milano deve costituire un’IPU?

Dipende dalle dimensioni UE del gruppo. Se le attività totali nell’UE superano la soglia di 40 miliardi di euro, il gruppo americano deve costituire un’IPU europea soggetta a vigilanza consolidata. In caso contrario, può continuare con entità separate.

Chi vigila sull’IPU in Italia?

La Banca d'Italia è l’autorità competente per la vigilanza prudenziale sull’IPU italiana (o su quella il cui principale insediamento è in Italia), applicando i requisiti del CRR/CRD per le banche o dell’IFR/IFD per le imprese di investimento.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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