- La Banca d'Italia e la Consob esercitano la vigilanza sui gruppi finanziari in modo coordinato, con riferimento alla capogruppo e alle entità del gruppo.
- Possono richiedere informazioni consolidate al gruppo, eseguire ispezioni a livello di gruppo e adottare misure correttive sull’intero gruppo.
- La cooperazione con autorità estere è essenziale per i gruppi transfrontalieri.
Art. 12 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Vigilanza sul gruppo
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell’articolo 6, comma 1, lettera a), e lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 4) e 6), e comma
1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d’Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare. (73)
1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d’Italia individua le ipotesi di esenzione dall’applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma
1. 2. La società capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
3. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all’articolo 11, comma 1-bis, la SIM o ((il gestore autorizzato)) , nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.
3-bis. Nell’esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b).
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .
5. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze: a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b); b) al fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b); b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a) e b), limitatamente alle finalità ivi richiamate.
5-bis. Nell’esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b).
5-ter. La Banca d’Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.
5-quater. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.
5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.
5-sexies. Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e 1-bis.
Stesso numero, altri codici
- Art. 12 Codice Civile: Persone giuridiche private
- Articolo 12 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 12 Codice del Consumo: Sanzioni
- Articolo 12 Codice della Strada: Espletamento dei servizi di polizia stradale
- Articolo 12 Codice di Procedura Civile: Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
- Articolo 12 Codice di Procedura Penale: Casi di connessione
La vigilanza di gruppo: finalità e strumenti
L’art. 12 TUF disciplina l’esercizio della vigilanza su base consolidata da parte di Banca d'Italia e Consob, attribuendo alle Autorità poteri specifici nei confronti del gruppo finanziario nel suo complesso, non solo delle singole entità. La vigilanza di gruppo è essenziale per evitare l’arbitraggio regolamentare (spostamento di rischi verso entità non vigilate del gruppo) e per valutare la salute complessiva del conglomerato finanziario.
Poteri informativi e ispettivi di gruppo
Nell’ambito della vigilanza di gruppo, le Autorità possono: richiedere informazioni consolidate alla capogruppo sull’intero gruppo; effettuare ispezioni presso la capogruppo e le entità del gruppo (anche non direttamente vigilate); richiedere la trasmissione di dati e documenti relativi alle entità del gruppo che non siano soggetti abilitati. Per una Beta SGR capogruppo di un gruppo che include fondi speculativi e società di consulenza, la Banca d'Italia può richiedere informazioni aggregate sull’esposizione complessiva del gruppo ai vari rischi.
Misure correttive di gruppo
Le Autorità possono adottare misure correttive a livello di gruppo: imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi sulla base consolidata, richiedere la riduzione dei rischi a livello di gruppo, imporre limitazioni alla distribuzione degli utili o alla crescita delle attività di gruppo. Queste misure incidono sulla capogruppo ma hanno effetti sull’intero gruppo, garantendo che le risorse patrimoniali siano adeguate all’esposizione complessiva ai rischi.
Cooperazione internazionale per i gruppi transfrontalieri
Per i gruppi finanziari con entità in più Stati UE o extra-UE, la vigilanza di gruppo richiede una stretta cooperazione con le Autorità estere. Il meccanismo dei «collegi di supervisori», introdotto dalla CRD/AIFMD/UCITSD, prevede riunioni periodiche tra le Autorità coinvolte per lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure di vigilanza. La Banca d'Italia e la Consob partecipano attivamente ai collegi di supervisori per i gruppi con rilievo transfrontaliero.
Domande frequenti
La Consob può ispezionare una società del gruppo di una SIM che non è essa stessa una SIM?
Sì, nell’ambito della vigilanza di gruppo ex art. 12 TUF, le Autorità possono effettuare accertamenti anche presso entità del gruppo che non siano direttamente soggetti abilitati, per valutare i rischi e le strutture dell’intero gruppo.
Cosa sono i 'collegi di supervisori' per i gruppi transfrontalieri?
Sono riunioni periodiche tra le Autorità di vigilanza dei vari Paesi UE in cui opera un gruppo finanziario transfrontaliero. Consentono lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure di vigilanza. La Banca d'Italia e la Consob vi partecipano per i gruppi con sede o attività significativa in Italia.
Cosa succede se una controllata estera di un gruppo italiano assume rischi eccessivi?
La Banca d'Italia può richiedere misure correttive a livello di gruppo, inclusa la riduzione dei rischi della controllata estera, attraverso la capogruppo italiana e in collaborazione con l’autorità di vigilanza dello Stato in cui opera la controllata.
Il patrimonio di vigilanza si calcola solo sulla SIM o su tutto il gruppo?
Per i soggetti che sono capogruppo di un gruppo finanziario, il patrimonio di vigilanza deve essere adeguato sia su base individuale (della singola entità) sia su base consolidata (dell’intero gruppo). L’art. 12 TUF abilita le Autorità a verificare entrambi i livelli.