- I soggetti vigilati devono comunicare alle Autorità di vigilanza ogni informazione rilevante sull’attività svolta, sulla situazione patrimoniale e sui rischi assunti.
- La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere qualsiasi informazione utile all’esercizio delle funzioni di vigilanza.
- I soggetti vigilati devono segnalare senza indugio situazioni di irregolarità, anomalie gestionali e violazioni normative rilevanti.
- L’obbligo informativo comprende anche le segnalazioni periodiche e le informazioni richieste a fini statistici e di stabilità finanziaria.
Art. 8 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Doveri informativi
In vigore dal 01/07/1998
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
1-bis. Gli OICR ((italiani)) che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, ((tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono,)) secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
3. ((L’organo di controllo)) informa senza indugio la Banca d’Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) . A tali fini lo statuto delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) , indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo ((…)) di controllo i relativi compiti e poteri.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) o delle società poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell’articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d’Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ((all’organo di controllo)) ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM, ((e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate)) ai sensi dell’articolo 23 del testo unico bancario.
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento. (73)
6-bis. La Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive competenze e sentita l’altra autorità, possono disporre la rimozione dall’incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell’incarico di revisione legale ((delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna)) o della società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma
4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.
Stesso numero, altri codici
- Art. 8 Codice Civile: Tutela del nome per ragioni familiari
- Articolo 8 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 8 Codice del Consumo: Ambito di applicazione
- Articolo 8 Codice della Strada: Circolazione nelle piccole isole
- Articolo 8 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 8 Codice di Procedura Penale: Regole generali
Il dovere informativo come pilastro della vigilanza
L’art. 8 TUF enuncia il principio cardine della vigilanza informativa: i soggetti vigilati (SIM, SGR, SICAV, banche nella loro attività di investimento) hanno un obbligo continuo e proattivo di comunicare alle Autorità di vigilanza le informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni di supervisione. Non si tratta di un obbligo passivo (rispondere alle richieste) ma anche attivo (segnalare spontaneamente situazioni rilevanti).
La segnalazione spontanea delle irregolarità
Il dovere informativo comprende la segnalazione senza indugio di: situazioni di irregolarità o anomalie gestionali significative; violazioni delle norme legislative o regolamentari; eventi che possano pregiudicare la continuità aziendale o la stabilità del soggetto. Per Alfa SIM, questo significa che il management deve segnalare alla Consob immediatamente, ad esempio, la scoperta di un ammanco di fondi clienti, senza attendere l’avvio di un procedimento sanzionatorio.
Le segnalazioni periodiche obbligatorie
Accanto alle segnalazioni spot, l’art. 8 TUF comprende gli obblighi di segnalazione periodica: rendiconti semestrali e annuali, segnalazioni di vigilanza prudenziale (COREP, FINREP per le banche che prestano servizi di investimento), rendiconti sulla composizione del portafoglio e sull’esposizione ai rischi. Queste segnalazioni sono raccolte attraverso i sistemi informativi delle Autorità (Banca d'Italia e Consob) e alimentano le analisi macro-prudenziali e di mercato.
Segreto d'ufficio e utilizzo delle informazioni
Le informazioni ricevute nell’ambito dei doveri informativi dell’art. 8 TUF sono coperte da segreto d'ufficio in capo alle Autorità, che possono utilizzarle esclusivamente per le finalità istituzionali di vigilanza. La trasmissione a terzi, compreso il MEF, l’autorità giudiziaria o le autorità europee, è possibile solo nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle garanzie di riservatezza.
Domande frequenti
Una SIM deve comunicare spontaneamente alla Consob le violazioni interne che scopre?
Sì, il dovere informativo ex art. 8 TUF comprende la segnalazione proattiva e senza indugio di irregolarità e violazioni rilevanti alla Consob, senza attendere che l’Autorità lo richieda.
Cosa sono le segnalazioni periodiche di vigilanza?
Sono rendiconti obbligatori (semestrali, annuali, mensili) che i soggetti vigilati trasmettono alle Autorità su situazione patrimoniale, esposizioni ai rischi, composizione portafoglio e altri indicatori. Per le banche includono i template COREP e FINREP armonizzati EBA.
Le informazioni comunicate alla Consob sono riservate?
Sì, sono coperte da segreto d'ufficio. Le Autorità le utilizzano esclusivamente per le proprie finalità di vigilanza e possono trasmetterle a terzi solo nei casi espressamente previsti dalla legge (es. autorità giudiziaria, autorità europee).
La Consob può richiedere informazioni su singole operazioni di negoziazione?
Sì, nell’ambito dei poteri informativi ex artt. 6-bis e 8 TUF, la Consob può richiedere informazioni specifiche su singole operazioni di negoziazione, ordini eseguiti e comunicazioni con i clienti, in particolare nelle indagini per abusi di mercato.
Quali conseguenze ha per una SIM il ritardo nelle segnalazioni alla Consob?
Il ritardo nelle segnalazioni obbligatorie costituisce violazione dei doveri informativi ex art. 8 TUF e può essere sanzionato ai sensi delle disposizioni sanzionatorie della Parte V. Le Autorità valutano la gravità del ritardo in funzione della rilevanza delle informazioni non comunicate tempestivamente.