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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
In vigore dal 01/07/1998
((1. La Banca d’Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte: a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 , nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE ; b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2019/2033 , nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034 .))
Vedi anche
→TUF art. 7-novies - Art. 7 novies TUF - (Riserve di capitale)→TUF art. 7-undecies - Art. 7 undecies TUF - (Individuazione delle autorità nazionali co…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 7 octies TUF – Poteri di contrasto all’abusivismo→Art. 7 duodecies TUF – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus→Art. 7 septies TUF – (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, al…→Art. 7 sexies TUF – Sospensione degli organi amministrativi→Art. 7 quinquies TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con…→Art. 7 quater TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE→Art. 7 ter TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 7-decies del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) appartiene a quel nucleo di disposizioni - il Capo dedicato alla vigilanza - che traduce in regola interna l'architettura europea dei mercati finanziari. La norma non disciplina un comportamento sostanziale degli intermediari, ma risponde a una domanda squisitamente istituzionale: quando l'Unione europea detta regole direttamente applicabili tramite regolamenti, atti delegati e norme tecniche, quale autorità nazionale ne presidia il rispetto? La risposta che l'articolo offre - Banca d'Italia e Consob, ciascuna per quanto di propria competenza - è al tempo stesso semplice nella formula e densa di implicazioni operative.
Il problema dei regolamenti direttamente applicabili
I regolamenti dell'Unione, a differenza delle direttive, non richiedono recepimento: producono effetti immediati e vincolanti negli ordinamenti nazionali. Ciò genera, però, un vuoto apparente: la norma sostanziale esiste già, ma manca l'indicazione dell'autorità chiamata a farla rispettare. È proprio questo lo spazio che l'art. 7-decies riempie. Esso «nazionalizza» la vigilanza su corpora normativi come il Regolamento (UE) 600/2014, noto come MiFIR, e il Regolamento (UE) 2019/2033, designando le autorità competenti senza intaccare il contenuto delle regole europee, che restano governate dalle fonti dell'Unione.
Il perimetro: MiFIR, MiFID II e il pacchetto sulle imprese di investimento
La lettera a) della disposizione abbraccia il Regolamento 600/2014 e i relativi atti delegati e norme tecniche, oltre alle misure di attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). Si tratta del cuore della disciplina dei mercati degli strumenti finanziari: trasparenza pre e post-negoziazione, obblighi di negoziazione, segnalazioni delle operazioni, regole sulle sedi di esecuzione. La lettera b) estende il presidio al Regolamento 2019/2033 (IFR) e alla direttiva (UE) 2019/2034 (IFD), che compongono il quadro prudenziale specifico delle imprese di investimento, prima in larga parte mutuato da quello bancario e poi reso autonomo per tener conto delle peculiarità del settore.
Il criterio del riparto «per quanto di competenza»
La formula che attribuisce la vigilanza a ciascuna autorità «per quanto di competenza» non è una clausola di stile: rinvia al modello di vigilanza per finalità che ispira l'intero TUF. In termini generali, alla Consob compete la tutela della trasparenza e della correttezza dei comportamenti, nonché il buon funzionamento dei mercati; alla Banca d'Italia spettano i profili di sana e prudente gestione, di contenimento del rischio e di stabilità. La medesima condotta può così rilevare sotto entrambi i profili, attivando l'una o l'altra autorità a seconda dell'interesse tutelato dalla disposizione europea di volta in volta in gioco.
Il coordinamento tra autorità
L'attribuzione condivisa della vigilanza presuppone un raccordo costante. Il TUF, nel suo complesso, prevede meccanismi di collaborazione, scambio di informazioni e coordinamento tra Banca d'Italia e Consob, anche per evitare duplicazioni e zone grigie. In un sistema in cui le fonti europee si stratificano - regolamento di base, atti delegati della Commissione, norme tecniche elaborate dalle autorità europee di vigilanza - la chiarezza sul riparto interno diventa condizione di effettività della tutela: senza un'autorità chiaramente competente, la norma europea rischierebbe di restare priva di presidio.
La collocazione sistematica
Letta nel contesto della parte del TUF dedicata alla disciplina degli intermediari e dei mercati, la disposizione si presenta come una norma-cerniera tra il diritto dell'Unione e l'ordinamento nazionale. La sua importanza non si coglie tanto nel singolo caso, quanto nella funzione di garantire che il complesso e mutevole reticolo di regole europee - in costante aggiornamento attraverso atti delegati e norme tecniche - trovi sempre un'autorità interna competente a darvi applicazione. È una norma che lavora «dietro le quinte», ma che condiziona l'effettività dell'intera disciplina dei servizi e dei mercati finanziari.
Profili pratici per gli operatori
Per l'intermediario, conoscere il riparto delineato dall'art. 7-decies significa sapere a quale autorità fa riferimento un determinato obbligo e da quale provengono i poteri ispettivi, informativi e di intervento. La distinzione tra profilo di trasparenza e profilo prudenziale orienta la stessa organizzazione interna delle funzioni di compliance, che devono presidiare adempimenti riconducibili ora alla Consob ora alla Banca d'Italia. In questa prospettiva, la disposizione - pur formalmente «tecnica» - ha una ricaduta concreta sulla vita quotidiana delle imprese di investimento.
Atti delegati e norme tecniche: una vigilanza in movimento
Un tratto peculiare del perimetro disegnato dall'art. 7-decies è il rinvio non solo ai regolamenti di base, ma anche agli atti delegati della Commissione e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. Si tratta di fonti di secondo e terzo livello che danno corpo, in modo dettagliato e spesso assai tecnico, ai principi fissati dai regolamenti. La loro caratteristica è la frequente revisione: il quadro si aggiorna di continuo per adeguarsi all'evoluzione dei mercati. La scelta del legislatore di ancorare la vigilanza all'intero corpus, e non a singoli atti, evita che ogni modifica europea imponga un intervento di adeguamento della norma interna, garantendo continuità nel presidio.
Effettività della tutela e poteri delle autorità
L'attribuzione della vigilanza non è fine a sé stessa: presuppone che le autorità dispongano dei poteri necessari per renderla effettiva. Banca d'Italia e Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono esercitare poteri informativi, ispettivi e di intervento, secondo quanto previsto dalle disposizioni del TUF. La designazione operata dall'art. 7-decies è dunque il presupposto logico dell'esercizio di tali poteri in relazione alle norme europee direttamente applicabili: senza un'autorità competente individuata, gli strumenti di enforcement resterebbero privi di un titolare. In questa prospettiva, la disposizione è la cerniera che collega la regola sostanziale europea agli strumenti di vigilanza nazionali.
Una lettura d'insieme
In definitiva, l'art. 7-decies va apprezzato per la sua funzione di chiusura del sistema: garantisce che nessuna norma europea direttamente applicabile in materia di servizi e mercati finanziari resti priva di un'autorità interna competente. È una disposizione che non si rivolge direttamente al pubblico degli investitori, ma che ne tutela indirettamente gli interessi, assicurando l'effettività di un quadro regolatorio complesso e in costante aggiornamento. La sua corretta comprensione è indispensabile per chi opera nel settore, perché orienta l'individuazione dell'autorità di riferimento per ciascun obbligo di matrice europea.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento/Comunicazione Consob
Domande frequenti
Quali autorità vigilano ai sensi dell'art. 7-decies TUF?
La Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di propria competenza, secondo il riparto funzionale che assegna alla Consob i profili di trasparenza e correttezza e alla Banca d'Italia i profili prudenziali e di stabilità.
Su quali atti dell'Unione si esercita la vigilanza?
Sul Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR) e sul Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR), nonché sugli atti delegati e sulle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione collegati alle direttive 2014/65/UE (MiFID II) e (UE) 2019/2034 (IFD).
Perché si parla di norme «direttamente applicabili»?
Perché i regolamenti UE producono effetti immediati negli ordinamenti nazionali senza necessità di recepimento: la norma colma il bisogno di individuare l'autorità interna competente a vigilarne il rispetto.
Che rapporto c'è con la MiFID II?
La disposizione è funzionale all'attuazione del quadro MiFID II/MiFIR: presidia il rispetto delle regole di mercato e di servizio di investimento di matrice europea, integrandosi con la disciplina di recepimento contenuta nel TUF.
Le imprese di paesi terzi rientrano nel perimetro?
Il sistema di vigilanza europeo e nazionale si applica anche ai soggetti operanti in Italia secondo le condizioni previste dal MiFIR e dal TUF; la concreta competenza segue il riparto per materia tra le due autorità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate