- La Consob può adottare misure cautelari nei confronti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria iscritti all’albo, in caso di irregolarità grave o urgente.
- Le misure cautelari possono includere la sospensione temporanea dall’albo e il divieto di svolgere l’attività.
- L’Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari (OCF) collabora con la Consob nell’esercizio di questi poteri.
Art. 7 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede)
In vigore dal 01/07/1998
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1. L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del presente decreto.
2. L’Organismo di cui al comma 1 dispone in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell’attività qualora il soggetto iscritto all’albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare ; b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente decreto.)) ((73))
I consulenti finanziari autonomi e le misure cautelari
L’art. 7-septies TUF regola i poteri cautelari che la Consob può esercitare nei confronti dei consulenti finanziari autonomi (CFA) e delle società di consulenza finanziaria (SCF) iscritti all’Albo tenuto dall’Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari (OCF). Si tratta di misure d'urgenza, distinte dai procedimenti sanzionatori ordinari, adottabili quando la gravità o l’urgenza della situazione non consente di attendere la conclusione dell’istruttoria.
Tipologie di misure cautelari
Le misure cautelari disponibili includono: la sospensione temporanea dall’Albo dei consulenti finanziari autonomi, il divieto di svolgere determinate attività di consulenza, la sospensione dell’esercizio dell’attività in pendenza di procedimento disciplinare. La sospensione dall’Albo ha l’effetto immediato di impedire al soggetto di operare legalmente come consulente finanziario, proteggendo gli investitori da danni ulteriori mentre si completa l’istruttoria.
Coordinamento con l’OCF
L’OCF è il soggetto deputato alla tenuta dell’Albo e all’attività disciplinare ordinaria nei confronti dei consulenti finanziari. La Consob interviene con i poteri cautelari in situazioni eccezionali o quando le misure ordinarie dell’OCF risultano insufficienti. Il coordinamento tra Consob e OCF è disciplinato da apposite disposizioni attuative e garantisce un’azione coordinata senza duplicazioni.
Domande frequenti
Chi vigila sui consulenti finanziari autonomi in Italia?
L’OCF (Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari) vigila sull’attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. La Consob sovrintende all’OCF e può adottare misure cautelari ex art. 7-septies TUF in casi urgenti.
La Consob può sospendere un consulente finanziario autonomo?
Sì, la Consob può adottare misure cautelari di sospensione dall’Albo nei confronti dei consulenti finanziari autonomi in caso di irregolarità grave o urgente, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare ordinario dell’OCF.
Un cliente può tutelarsi se il suo consulente finanziario autonomo viene sospeso?
La sospensione cautelare dal'Albo impedisce al consulente di operare. Il cliente deve essere informato e può rivolgersi a un altro consulente. Per i danni già subiti, può presentare reclamo all’OCF o avviare un procedimento di arbitrato/conciliazione.