Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

In vigore dal 01/07/1998

1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 , le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.

1-bis. ((Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto.))

In sintesi

  • Le SIM di classe 1-minus (che non detengono denaro o strumenti finanziari dei clienti) sono soggette a una disciplina prudenziale semplificata rispetto alle imprese di investimento di classe 1.
  • La Banca d'Italia e la Consob determinano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni applicabili alle SIM di classe 1-minus in materia di vigilanza prudenziale.
Indice dei contenuti

Le classi di imprese di investimento nel TUF

Il recepimento della Direttiva IFD (Investment Firms Directive, 2019/2034/UE) e del Reg. IFR (Investment Firms Regulation, UE 2019/2033) ha introdotto nel diritto europeo una classificazione delle imprese di investimento in classi (1, 1-minus, 2 e 3) basata sulla loro rilevanza sistemica e sull’attività svolta. L’art. 7-duodecies TUF individua la disciplina applicabile alle SIM di classe 1-minus nell’ordinamento italiano.

Caratteristiche delle SIM di classe 1-minus

Le SIM di classe 1-minus sono imprese di investimento di dimensioni significative ma che non detengono fondi o strumenti finanziari dei clienti, riducendo così il rischio sistemico rispetto alle SIM di classe 1 (che sono equiparate agli enti creditizi e soggette al CRR/CRD). La classe 1-minus si colloca in una fascia intermedia: più soggetta al regime IFR/IFD rispetto alle SIM minori, ma con requisiti prudenziali meno stringenti delle banche.

Ripartizione delle competenze Banca d'Italia/Consob

Per le SIM di classe 1-minus, Banca d'Italia e Consob determinano le disposizioni applicabili secondo le rispettive competenze: la Banca d'Italia gestisce i profili prudenziali (requisiti patrimoniali, rischi), la Consob quelli di condotta e trasparenza. Questo rispecchia il modello twin peaks descritto nell’art. 5 TUF.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cos'e' una SIM di classe 1-minus?

Un'impresa di investimento di dimensioni significative che non detiene fondi o strumenti finanziari dei clienti, in fascia intermedia tra le SIM di classe 1 e quelle minori.

Quale disciplina si applica alle SIM di classe 1-minus?

Il Reg. CRR (UE 575/2013) e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della Direttiva 2013/36/UE (CRD).

Da cosa deriva la classificazione in classi?

Dal recepimento della Direttiva IFD (2019/2034) e del Reg. IFR (2019/2033), che classificano le imprese di investimento per rilevanza sistemica e attivita'.

Come si ripartiscono le competenze tra Banca d'Italia e Consob?

La Banca d'Italia cura i profili prudenziali, la Consob quelli di condotta e trasparenza (modello twin peaks).

Cosa si applica ai gruppi con una SIM 1-minus?

Le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3 della Direttiva 2013/36/UE (comma 1-bis).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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