Testo dell'articoloVigente
Art. 7 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus
In vigore dal 01/07/1998
1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 , le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.
1-bis. ((Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto.))
In sintesi
Indice dei contenuti
Le classi di imprese di investimento nel TUF
Il recepimento della Direttiva IFD (Investment Firms Directive, 2019/2034/UE) e del Reg. IFR (Investment Firms Regulation, UE 2019/2033) ha introdotto nel diritto europeo una classificazione delle imprese di investimento in classi (1, 1-minus, 2 e 3) basata sulla loro rilevanza sistemica e sull’attività svolta. L’art. 7-duodecies TUF individua la disciplina applicabile alle SIM di classe 1-minus nell’ordinamento italiano.
Caratteristiche delle SIM di classe 1-minus
Le SIM di classe 1-minus sono imprese di investimento di dimensioni significative ma che non detengono fondi o strumenti finanziari dei clienti, riducendo così il rischio sistemico rispetto alle SIM di classe 1 (che sono equiparate agli enti creditizi e soggette al CRR/CRD). La classe 1-minus si colloca in una fascia intermedia: più soggetta al regime IFR/IFD rispetto alle SIM minori, ma con requisiti prudenziali meno stringenti delle banche.
Ripartizione delle competenze Banca d'Italia/Consob
Per le SIM di classe 1-minus, Banca d'Italia e Consob determinano le disposizioni applicabili secondo le rispettive competenze: la Banca d'Italia gestisce i profili prudenziali (requisiti patrimoniali, rischi), la Consob quelli di condotta e trasparenza. Questo rispecchia il modello twin peaks descritto nell’art. 5 TUF.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, applicabili via TUF alle riserve di capitale.
Banca d'Italia
Attività di vigilanza della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari.
Casi pratici
Caso 1: disciplina di una SIM classe 1-minus
Una SIM di dimensioni significative che non detiene fondi o strumenti dei clienti e' classificata 1-minus. Le si applicano, oltre al Reg. CRR, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della Direttiva CRD IV (art. 7-duodecies TUF).
Caso 2: ripartizione twin peaks
Per questa SIM, Banca d'Italia e Consob operano secondo le rispettive competenze: la Banca d'Italia cura i profili prudenziali (requisiti patrimoniali, rischi), la Consob quelli di condotta e trasparenza, secondo il modello twin peaks dell'art. 5 TUF.
Domande frequenti
Cos'e' una SIM di classe 1-minus?
Un'impresa di investimento di dimensioni significative che non detiene fondi o strumenti finanziari dei clienti, in fascia intermedia tra le SIM di classe 1 e quelle minori.
Quale disciplina si applica alle SIM di classe 1-minus?
Il Reg. CRR (UE 575/2013) e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della Direttiva 2013/36/UE (CRD).
Da cosa deriva la classificazione in classi?
Dal recepimento della Direttiva IFD (2019/2034) e del Reg. IFR (2019/2033), che classificano le imprese di investimento per rilevanza sistemica e attivita'.
Come si ripartiscono le competenze tra Banca d'Italia e Consob?
La Banca d'Italia cura i profili prudenziali, la Consob quelli di condotta e trasparenza (modello twin peaks).
Cosa si applica ai gruppi con una SIM 1-minus?
Le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3 della Direttiva 2013/36/UE (comma 1-bis).
Fonti consultate: 2 fontei verificate