- La Consob e la Banca d'Italia esercitano poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, dei FIA UE e dei fondi non UE commercializzati in Italia in violazione della normativa applicabile.
- Le procedure seguono il modello home/host country control: comunicazione all’autorità dello Stato membro d'origine, poi intervento diretto in caso di inerzia o urgenza.
- Le misure possono includere il divieto di commercializzazione in Italia.
Art. 7 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia
In vigore dal 01/07/1998
1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l’offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l’offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.
2. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell’Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell’Oicr, ((la Banca d’Italia o la Consob possono chiedere all’autorità competente di tale Stato di assumere i provvedimenti necessari, precisando i motivi della richiesta e informandone l’AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità dei mercati, il CERS)) . Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente, l’Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell’agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d’Italia o la Consob, dopo aver informato l’autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell’Oicr. ((132)) (73)
Vigilanza sui fondi di investimento esteri in Italia
L’art. 7-quinquies TUF estende il meccanismo dei poteri ingiuntivi, già previsto dall’art. 7-quater per le imprese di investimento UE, ai fondi di investimento che operano in Italia con il passaporto europeo: gli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, fondi UCITS) UE, i FIA (Fondi di Investimento Alternativi) UE e i fondi non UE commercializzati in Italia ai sensi delle disposizioni AIFMD di recepimento. La vigilanza ha ad oggetto il rispetto delle norme italiane di commercializzazione e informazione agli investitori.
Procedura di intervento
Come per gli intermediari UE, la Consob o la Banca d'Italia (a seconda del tipo di fondo e della materia) deve dapprima notificare le irregolarità all’autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo. Se l’autorità d'origine non adotta misure adeguate entro un termine ragionevole, o se le irregolarità persistono, le Autorità italiane possono intervenire direttamente con misure ingiuntive, incluso il divieto di commercializzazione in Italia. In caso di urgenza, è possibile intervenire immediatamente.
Fondi non UE
Per i fondi non UE, gestiti da un gestore di paesi terzi e commercializzati in Italia ai sensi della normativa di recepimento AIFMD, i poteri ingiuntivi si esercitano direttamente dalla Consob, senza il passaggio informativo con un’autorità d'origine UE, poiché il gestore non beneficia del passaporto europeo e la vigilanza sulla commercializzazione spetta integralmente alle Autorità italiane.
Domande frequenti
La Consob può fermare la commercializzazione in Italia di un fondo UCITS estero?
Sì, ma seguendo la procedura prevista dall’art. 7-quinquies TUF: comunicazione all’autorità d'origine, attesa di misure adeguate, e poi intervento diretto se le irregolarità persistono. In caso di urgenza, il divieto di commercializzazione può essere adottato immediatamente.
Cosa si intende per FIA UE ai fini dell’art. 7-quinquies TUF?
I Fondi di Investimento Alternativi (FIA) UE sono fondi non UCITS gestiti da un gestore (AIFM) autorizzato nell’UE ai sensi della Direttiva AIFMD (2011/61/UE). Includono hedge fund, private equity, fondi immobiliari e altri fondi alternativi con passaporto europeo.
I fondi non UE che vogliono commercializzarsi in Italia sono soggetti alla Consob?
Sì, i fondi non UE devono rispettare le condizioni di commercializzazione previste dalla normativa italiana di recepimento della AIFMD. La Consob vigila sul rispetto di queste condizioni e può adottare misure ingiuntive, incluso il divieto di commercializzazione in Italia.