- La Consob esercita poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali (SIM, SGR, banche) che violano la normativa TUF nella prestazione di servizi di investimento.
- I poteri includono: ordini di cessazione di comportamenti irregolari, divieti di attività, sospensione temporanea dell’operatività.
- Le misure sono proporzionate alla gravità della violazione e agli interessi degli investitori.
Art. 7 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE
In vigore dal 01/07/1998
1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi ((di gestori autorizzati,)) , di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.
2. L’autorità di vigilanza che procede, sentita l’altra autorità, vieta ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’ intermediario, quando: a) le violazioni commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell’articolo 5, comma 1; b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. (73)
I poteri ingiuntivi sugli intermediari nazionali
L’art. 7-ter TUF disciplina i poteri ingiuntivi della Consob nei confronti degli intermediari nazionali, SIM, SGR, SICAV e banche autorizzate a prestare servizi di investimento in Italia. Si tratta di misure di intervento diretto, adottabili senza le formalità procedurali dell’home/host country control previste per gli intermediari UE (art. 7-quater TUF), poiché la Consob è già l’autorità competente di riferimento per questi soggetti.
Tipologie di misure ingiuntive
La Consob può adottare: ordini motivati di cessazione di comportamenti irregolari (es. vendita di prodotti non adeguati al profilo del cliente); divieti di svolgimento di specifiche attività o servizi; sospensione temporanea dell’operatività in specifici segmenti di attività. Le misure devono rispettare il principio di proporzionalità: la Consob sceglie la misura meno invasiva idonea a raggiungere l’obiettivo di tutela.
Coordinamento con i procedimenti sanzionatori
I poteri ingiuntivi dell’art. 7-ter TUF sono misure autonome rispetto alle sanzioni amministrative della Parte V TUF: possono essere adottate anche in assenza di un procedimento sanzionatorio in corso, come misura preventiva o correttiva, e possono coesistere con le sanzioni per il medesimo fatto. La sequenza tipica è: rilevazione dell’irregolarità → misura ingiuntiva immediata → avvio del procedimento sanzionatorio → irrogazione della sanzione.
Domande frequenti
La Consob può bloccare una SIM che vende prodotti non adeguati ai clienti?
Sì, art. 7-ter TUF consente alla Consob di adottare misure ingiuntive nei confronti degli intermediari nazionali che violano le regole di adeguatezza, incluso l’ordine di cessare la vendita di specifici prodotti finanziari ai clienti al dettaglio.
Le misure ingiuntive sono diverse dalle sanzioni?
Sì, le misure ingiuntive ex art. 7-ter TUF hanno funzione correttiva e preventiva, non punitiva. Possono essere adottate autonomamente rispetto alle sanzioni della Parte V TUF e coesistere con esse per lo stesso fatto.
Una SIM può ricorrere contro una misura ingiuntiva Consob?
Sì, i provvedimenti ingiuntivi della Consob sono impugnabili davanti al TAR del Lazio, con eventuale appello al Consiglio di Stato. Il ricorso non ha automatico effetto sospensivo sulla misura impugnata, salvo sospensiva cautelare del giudice amministrativo.