Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014 )

In vigore dal 01/07/1998

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1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014 . Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall’ articolo 39, paragrafo 3 , dall’ articolo 42 e dall’ articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 , in conformità anche a quanto stabilito dagli atti delegati emanati ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 7, del predetto regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la protezione degli investitori, l’ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonché per le finalità di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014 .

3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario.

4. Al fine di coordinare l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Banca d’Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un apposito protocollo d’intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni e dell’esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto.

5. Fermi restando i poteri previsti dall’ articolo 39, paragrafo 3 , dall’ articolo 42 e dall’ articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 , la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono altresì ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 risultino soddisfatte.

6. Ciascuna autorità esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza in conformità ai commi 1 e 5 del presente articolo sentita l’altra autorità.)) ((73))

In sintesi

  • Recepisce i poteri di intervento del Titolo VII, Capo I del Reg. UE 600/2014 (MiFIR) in materia di gestione delle posizioni e limiti di posizione sulle commodity derivatives.
  • La Consob può adottare misure temporanee di gestione delle posizioni per garantire l’ordinato funzionamento dei mercati dei derivati su merci.
  • Le misure possono includere limitazioni alle posizioni, obblighi di riduzione o chiusura di posizioni.
Indice dei contenuti

Il contesto normativo: MiFIR e la gestione delle posizioni

L’art. 7-bis TUF recepisce nell’ordinamento italiano i poteri di intervento previsti dal Titolo VII, Capo I del Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR, Markets in Financial Instruments Regulation) in materia di gestione delle posizioni su strumenti derivati, con particolare riferimento ai derivati su merci. Il MiFIR ha introdotto limiti di posizione e obblighi di segnalazione per i derivati su commodity, con l’obiettivo di prevenire squilibri nei mercati delle materie prime e ridurre il rischio speculativo eccessivo.

Poteri di gestione delle posizioni della Consob

La Consob può adottare misure temporanee di gestione delle posizioni quando rilevi anomalie nei mercati dei derivati su merci: concentrazione eccessiva di posizioni in capo a singoli operatori, rischi di squeeze o corner del mercato, situazioni che possano alterare la formazione del prezzo del sottostante. Le misure possono consistere in: limitazioni alla dimensione delle posizioni detenibili, obblighi di riduzione delle posizioni eccedenti i limiti, obbligo di chiusura di posizioni entro termini prefissati.

Coordinamento con le sedi di negoziazione

Le sedi di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF) che offrono derivati su merci devono a loro volta applicare i limiti di posizione fissati dalla Consob e dalle disposizioni MiFID II/MiFIR. Il coordinamento tra Consob e i gestori di mercato (es. Borsa Italiana/Euronext Milan) è fondamentale per l’efficace applicazione delle misure.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa sono i limiti di posizione sui derivati su merci (commodity derivatives)?

Sono limiti massimi alla dimensione netta delle posizioni detenibili da un singolo operatore su specifici derivati su merci (es. futures sul grano, petrolio, gas naturale), introdotti dal MiFIR per prevenire concentrazioni speculative che possano distorcere i prezzi.

Chi fissa i limiti di posizione sui derivati su merci in Italia?

La Consob, in applicazione del Titolo VII, Capo I del Reg. (UE) 600/2014 (MiFIR) e degli atti delegati della Commissione europea. Le sedi di negoziazione devono recepire e applicare questi limiti nell’operatività quotidiana.

Un operatore che supera i limiti di posizione può essere costretto a ridurre le posizioni?

Sì, la Consob può imporre misure di riduzione o chiusura delle posizioni eccedenti i limiti stabiliti ex art. 7-bis TUF, per garantire l’ordinato funzionamento del mercato dei derivati su merci.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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