- La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere a chiunque informazioni e comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti detenute in SIM e SGR.
- I soci rilevanti devono comunicare alle Autorità le partecipazioni detenute e le variazioni significative.
- Le Autorità possono richiedere informazioni anche ai soci che abbiano dichiarato di non agire di concerto, per verificare la realtà della situazione.
Art. 17 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere: a) alle SIM ((e ai gestori autorizzati)) , l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM ((e nei gestori autorizzati)) , l’indicazione dei soggetti controllanti; d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 17 Codice Civile: Acquisto di immobili e accettazione di
- Articolo 17 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 17 Codice del Consumo: Sanzioni
- Articolo 17 Codice della Strada: Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
- Articolo 17 Codice di Procedura Civile: Cause relative all’esecuzione forzata
- Articolo 17 Codice di Procedura Penale: Riunione di processi
Il potere informativo sulle partecipazioni
L’art. 17 TUF attribuisce alle Autorità un potere informativo specifico in materia di assetti proprietari: possono richiedere a chiunque, soci, potenziali acquirenti, soggetti che si presume agiscano di concerto, informazioni sulle partecipazioni detenute o in via di acquisizione in SIM e SGR. Questo potere informativo complementa la procedura autorizzatoria dell’art. 15 TUF, consentendo alle Autorità di monitorare continuativamente la struttura proprietaria dei soggetti vigilati.
Obblighi di comunicazione dei soci rilevanti
I soci che superano le soglie di partecipazione rilevante hanno obblighi di comunicazione periodica e al variare significativo delle partecipazioni. Devono comunicare: il superamento delle soglie rilevanti; le variazioni di partecipazione superiori a una certa percentuale (es. 1% del capitale); le modalità di finanziamento dell’acquisizione; l’eventuale azione concertata con altri soggetti. Le comunicazioni devono essere accompagnate dalla documentazione di supporto.
Richiesta di informazioni per verificare il concerto
Uno degli utilizzi più frequenti del potere informativo dell’art. 17 TUF è la verifica dell’effettiva indipendenza tra soci che abbiano dichiarato di non agire di concerto. Le Autorità possono richiedere documenti, comunicazioni, accordi tra i soci e qualsiasi altra informazione utile a verificare se le decisioni di investimento siano effettivamente autonome o se, di fatto, i soggetti coordinano le loro azioni.
Domande frequenti
Un socio che detiene il 12% di una SIM deve comunicare qualcosa alla Consob?
Sì, il superamento della soglia del 10% (partecipazione qualificata) richiede la comunicazione all’Autorità competente. Successivamente, le variazioni significative della partecipazione devono essere comunicate secondo le modalità stabilite dalla normativa applicabile.
Le Autorità possono chiedere informazioni anche a soggetti che non sono soci ma che si presume abbiano relazioni con i soci?
Sì, il potere informativo ex art. 17 TUF si estende a chiunque le Autorità ritengano in possesso di informazioni utili sugli assetti proprietari, inclusi soggetti che si presume agiscano di concerto pur non essendo formalmente soci.
Un socio può rifiutarsi di fornire informazioni sulla propria partecipazione in una SIM?
No, il rifiuto ingiustificato di fornire le informazioni richieste dall’Autorità ex art. 17 TUF costituisce violazione sanzionabile. Le Autorità possono anche procedere a verifiche autonome mediante ispezioni o acquisizione di informazioni da altre fonti.