- È punito con la reclusione da uno a otto anni e multa da 4.000 a 10.000 euro chiunque, senza la necessaria abilitazione, svolga servizi o attività di investimento, gestione collettiva del risparmio, offra in Italia quote di OICR o promuova prodotti finanziari fuori sede o a distanza.
- Stessa pena per chi eserciti l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza iscrizione all’albo ex art. 31 TUF, o gestisca una controparte centrale senza autorizzazione EMIR.
- In caso di fondato sospetto di attività abusiva da parte di una società, la Banca d'Italia o la Consob segnalano al PM per l’ispezione giudiziaria ex art. 2409 c.c.
Art. 166 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Abusivismo
In vigore dal 01/07/1998
1. È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: (73) a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR; c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento. (73) (( c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’ articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. ))
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo
31. 2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio o ((la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’ articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati)) ovvero l’attività di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’ articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società. (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 166 Codice Civile: Capacità dell'inabilitato
- Articolo 166 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 166 Codice della Strada: Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
- Articolo 166 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto
- Articolo 166 Codice di Procedura Penale: Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente
- Articolo 166 Codice Penale: Effetti della sospensione
Fattispecie penali dell’abusivismo finanziario
L’art. 166 TUF punisce l’abusivismo nell’esercizio di attività di intermediazione finanziaria, uno dei reati cardine della Parte V del TUF. La norma tutela il monopolio legale dell’intermediazione riservata ai soggetti autorizzati (SIM, SGR, SICAV, banche autorizzate), garantendo che solo chi è soggetto a vigilanza possa erogare servizi di investimento al pubblico. Le fattispecie punite includono: l’esercizio abusivo di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio (lett. a); l’offerta di quote di OICR in Italia senza autorizzazione (lett. b); la promozione o il collocamento fuori sede o a distanza di prodotti finanziari, strumenti o servizi di investimento (lett. c). La lett. c-bis, introdotta con le riforme post-MiFIR, estende la fattispecie alla gestione abusiva di APA (Approved Publication Arrangement) o ARM (Approved Reporting Mechanism). La pena è la reclusione da uno a otto anni, particolarmente severa, con multa da 4.000 a 10.000 euro. Il comma 2 estende la fattispecie al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che operi senza iscrizione nell’albo ex art. 31 TUF, e al comma 2-bis alla controparte centrale non autorizzata EMIR.
Poteri di intervento preventivo di Banca d'Italia e Consob
Il comma 3 attribuisce a Banca d'Italia e Consob il potere di segnalare al pubblico ministero i fatti di fondato sospetto di abusivismo da parte di una società, ai fini dell’adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. (ispezione giudiziaria). Le autorità possono altresì chiedere direttamente al tribunale l’adozione di tali misure. Le spese per l’ispezione sono a carico della società sospettata.
Domande frequenti
Un soggetto che gestisce portafogli di clienti senza iscrizione come SIM rischia il carcere?
Sì. L’art. 166, comma 1, lett. a) TUF punisce con la reclusione da uno a otto anni e multa chiunque svolga servizi di investimento (inclusa la gestione di portafogli) senza la necessaria abilitazione.
Un consulente finanziario non iscritto che opera fuori sede è soggetto alle sanzioni dell’art. 166 TUF?
Sì. Il comma 2 dell’art. 166 TUF prevede la stessa pena per chi eserciti l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza iscrizione nell’albo ex art. 31 TUF.
La Consob può bloccare una società che opera abusivamente prima di un processo penale?
La Consob non ha poteri di blocco diretto sull’attività abusiva, ma può segnalare il fondato sospetto al PM ai fini dell’ispezione giudiziaria ex art. 2409 c.c. e chiedere al tribunale l’adozione di misure di intervento sulla società.