Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 165 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi delle società italiane controllate

In vigore dal 01/07/1998

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119 ((…)) ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.

In sintesi

  • L'art. 165-sexies del TUF (D.Lgs. 58/1998) impone alle societa' italiane quotate controllate da societa' estere obblighi di trasparenza sui rapporti infragruppo.
  • Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti con la controllante estera e le societa' del gruppo.
  • La relazione riguarda situazioni debitorie e creditorie, operazioni dell'esercizio e garanzie prestate per strumenti finanziari.
  • La relazione e' sottoscritta anche dal direttore generale e dal dirigente preposto, con allegato il parere dell'organo di controllo.
  • La norma rafforza la trasparenza dei gruppi transnazionali a tutela degli investitori e del mercato.
Indice dei contenuti

L'art. 165-sexies del Testo Unico della Finanza disciplina gli obblighi informativi gravanti sulle societa' italiane con azioni quotate che siano controllate da societa' aventi sede legale in determinati Stati esteri. La norma impone che il bilancio di tali societa' sia corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti con la societa' estera controllante e con le societa' da essa controllate, collegate o sottoposte a comune controllo. La disposizione si inserisce nel sistema di trasparenza dei gruppi societari transnazionali, rispondendo all'esigenza di assicurare al mercato e agli investitori un'adeguata conoscenza delle relazioni infragruppo, che possono incidere significativamente sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa' quotata italiana.

L'ambito soggettivo di applicazione

La norma si rivolge alle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, ovvero a quelle che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con appositi decreti. Questa delimitazione e' significativa: l'obbligo informativo rafforzato si applica quando il controllo provenga da entita' localizzate in Stati individuati in ragione delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. La ratio risiede nell'esigenza di un presidio di trasparenza più intenso quando la controllante sia collocata in contesti che, per le loro caratteristiche, renderebbero altrimenti meno agevole la conoscenza delle dinamiche infragruppo. L'ambito soggettivo riflette dunque una scelta mirata di rafforzamento della trasparenza in situazioni di potenziale opacita'.

Il contenuto della relazione degli amministratori

Cuore della disposizione e' la relazione degli amministratori, che deve illustrare i rapporti intercorrenti tra la societa' italiana e la societa' estera controllante, nonche' le societa' da questa controllate, collegate o sottoposte a comune controllo. La relazione deve dare conto, con particolare riguardo, delle reciproche situazioni debitorie e creditorie e delle operazioni compiute tra i predetti soggetti nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'obbligo si estende espressamente alla prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero. Si tratta di un contenuto informativo ampio e analitico, volto a rendere trasparenti tutte le interazioni economiche rilevanti all'interno del gruppo, comprese quelle potenzialmente idonee a trasferire rischi o risorse tra le diverse entita'.

La trasparenza dei rapporti infragruppo

L'attenzione della norma ai rapporti debitori e creditori e alle operazioni infragruppo riflette la consapevolezza dei rischi connessi alle relazioni tra societa' appartenenti a un medesimo gruppo. Le operazioni infragruppo possono celare trasferimenti di valore non conformi alle condizioni di mercato, con potenziale pregiudizio per i soci di minoranza e per i creditori della societa' quotata. Imponendo una dettagliata illustrazione di tali rapporti, la disposizione mira a consentire un controllo informato sull'esistenza di operazioni che potrebbero alterare l'equilibrio patrimoniale della societa' a vantaggio di altre entita' del gruppo. La trasparenza si configura così come strumento di tutela degli interessi di chi e' estraneo al rapporto di controllo.

Le sottoscrizioni e il parere dell'organo di controllo

La norma rafforza l'affidabilita' della relazione attraverso un articolato regime di sottoscrizioni e controlli. La relazione e' sottoscritta non solo dagli amministratori, ma anche dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Inoltre, ad essa e' allegato il parere espresso dall'organo di controllo. Questo apparato di sottoscrizioni e di pareri persegue un duplice obiettivo: da un lato responsabilizzare i soggetti apicali e i responsabili della contabilita' in ordine alla veridicita' e completezza delle informazioni fornite; dall'altro sottoporre la relazione al vaglio dell'organo di controllo, accrescendone l'attendibilita' agli occhi del mercato e degli investitori.

Il coordinamento con la disciplina dei gruppi

L'art. 165-sexies si colloca all'interno di un più ampio sistema di norme dedicate ai gruppi societari e alla loro trasparenza, in particolare in presenza di articolazioni transnazionali. La disposizione si coordina con le regole sulla trasparenza degli assetti proprietari e sull'informazione societaria, contribuendo a un quadro complessivo volto a ridurre le asimmetrie informative che caratterizzano i gruppi quotati. La conoscenza dei rapporti con la controllante estera e con le altre societa' del gruppo completa il mosaico informativo a disposizione del mercato, consentendo una valutazione consapevole della reale situazione della societa' quotata italiana.

La ratio di tutela del mercato

In definitiva, l'art. 165-sexies esprime un principio cardine del diritto dei mercati finanziari: la trasparenza come strumento di tutela degli investitori e di integrita' del mercato. Imponendo alle societa' quotate controllate da entita' estere un'analitica informazione sui rapporti infragruppo, presidiata da sottoscrizioni qualificate e dal parere dell'organo di controllo, la norma rafforza la fiducia nel corretto funzionamento dei mercati. La disposizione tutela così non solo i soci di minoranza e i creditori della singola societa', ma l'affidabilita' complessiva del sistema, fondata sulla disponibilita' di informazioni complete e attendibili sulle dinamiche dei gruppi quotati.

I rischi delle operazioni infragruppo transnazionali

La disposizione si fonda sulla consapevolezza dei rischi specifici connessi alle operazioni infragruppo a carattere transnazionale. Quando la controllante e' collocata in un ordinamento estero, la ricostruzione delle dinamiche economiche del gruppo può risultare più complessa, e con essa il controllo sulla conformita' delle operazioni alle condizioni di mercato. Le operazioni tra la societa' quotata italiana e le entita' estere del gruppo possono celare trasferimenti di risorse o di rischi a danno della societa' italiana e dei suoi stakeholder. La relazione prevista dall'art. 165-sexies mira proprio a illuminare tali rapporti, fornendo al mercato gli elementi per valutare la sostenibilita' e la correttezza delle interazioni infragruppo.

Il ruolo del dirigente preposto e dei controlli

L'estensione dell'obbligo di sottoscrizione al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari riflette la centralita' assunta da questa figura nel sistema dei controlli interni delle societa' quotate. Il dirigente preposto e' garante dell'affidabilita' dell'informativa contabile, e la sua sottoscrizione della relazione sui rapporti infragruppo ne rafforza l'attendibilita'. L'allegazione del parere dell'organo di controllo completa il presidio, sottoponendo la relazione a una verifica indipendente. Questo sistema di controlli convergenti accresce la fiducia degli investitori nella veridicita' delle informazioni e contribuisce a realizzare l'obiettivo di trasparenza perseguito dalla norma, in coerenza con l'architettura complessiva dei controlli sulle societa' quotate.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Comunicazione Consob

DEM/1025564 - Comunicazione Consob in materia di organi di controllo e obblighi informativi delle società controllate

La comunicazione DEM/1025564 chiarisce gli obblighi informativi delle società italiane controllate verso la controllante quotata e verso Consob, in connessione con l'art. 165-sexies TUF, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati contabili e degli assetti di governance necessari per il consolidamento e per gli adempimenti di vigilanza.

Regolamento Consob

Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999) - Disciplina delle società controllate

Il Regolamento Emittenti disciplina i criteri di esenzione per le società controllate prive di rilevanza significativa ai fini del consolidamento, in attuazione dell'art. 165-sexies TUF, comma 2. Prevede soglie percentuali (attivo e ricavi) al di sotto delle quali gli obblighi informativi della controllata verso la controllante quotata sono semplificati.

Domande frequenti

A chi si applica l'art. 165-sexies TUF?

Alle societa' italiane con azioni quotate, o che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, controllate da societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati dai decreti previsti dalla norma.

Cosa deve contenere la relazione degli amministratori?

L'illustrazione dei rapporti con la controllante estera e le societa' del gruppo, con particolare riguardo alle situazioni debitorie e creditorie, alle operazioni dell'esercizio e alle garanzie prestate per strumenti finanziari.

Chi sottoscrive la relazione?

Oltre agli amministratori, la relazione e' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

E' previsto un controllo sulla relazione?

Si'. Alla relazione e' allegato il parere espresso dall'organo di controllo, a garanzia della sua attendibilita'.

Qual e' la finalita' della norma?

Rafforzare la trasparenza dei rapporti infragruppo nei gruppi transnazionali, a tutela degli investitori, dei soci di minoranza e dell'integrita' del mercato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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