Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 165 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri della CONSOB e disposizioni di Attuazione)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall’articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l’osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l’assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l’attuazione della presente sezione))
Vedi anche
→TUF art. 165-sexies - Art. 165 sexies TUF - Obblighi delle società italiane controllate→TUF art. 166 - Art. 166 TUF - Abusivismo→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 165 quinquies TUF – (Obblighi delle società italiane Collegate)→Art. 165 quater TUF – (Obblighi delle società italiane Controllanti)→Art. 165 ter TUF – (Ambito di applicazione)→Art. 165 bis TUF – Articolo abrogato→Art. 165 TUF – Articolo abrogato→Art. 164 TUF – Articolo abrogato→Art. 167 TUF – Gestione infedele
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 165-septies del Testo Unico della Finanza attribuisce alla CONSOB i poteri necessari per rendere effettiva la disciplina dei rapporti con societa estere collocate in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. La norma costituisce il presidio di vigilanza di un sistema che, altrimenti, rischierebbe di restare privo di strumenti operativi: senza adeguati poteri di controllo, gli obblighi imposti alle societa interessate sarebbero difficilmente verificabili. La disposizione individua quindi i poteri esercitabili, ne estende la portata, entro certi limiti, anche alle societa estere, e demanda alla CONSOB la disciplina attuativa.
Il contesto: la trasparenza nei rapporti con societa estere
L'articolo appartiene a un gruppo di disposizioni, comprese tra gli artt. 165-quater e 165-septies, dedicate ai rapporti con societa estere aventi sede in Stati privi di adeguata trasparenza societaria. La preoccupazione del legislatore e che la struttura di gruppo possa essere impiegata per sottrarre informazioni rilevanti alla vigilanza e al mercato. Gli articoli precedenti pongono obblighi documentali e informativi; l'art. 165-septies fornisce all'autorita gli strumenti per verificarne il rispetto, completando il disegno con i poteri di controllo.
I poteri esercitabili: il rinvio agli artt. 114 e 115
Il primo comma stabilisce che la CONSOB esercita i poteri previsti dagli artt. 114 e 115 del TUF nei confronti delle societa italiane interessate dalla sezione. Si tratta dei poteri in materia di informazione societaria e di richiesta di dati e notizie, strumenti centrali dell'attivita di vigilanza. Il rinvio a queste norme consente di applicare alla materia uno strumentario gia collaudato, evitando di riscrivere poteri gia esistenti. Le finalita di tale esercizio sono quelle indicate dall'art. 91, ossia la tutela degli investitori e l'efficienza e la trasparenza del mercato.
L'estensione dei poteri alle societa estere
Un profilo particolarmente significativo riguarda l'estensione dei poteri alle societa estere. Per accertare l'osservanza degli obblighi previsti dalla sezione, la CONSOB puo esercitare i medesimi poteri anche nei riguardi delle societa estere, ma con un limite essenziale: il previo consenso delle competenti autorita straniere. In alternativa, puo chiedere l'assistenza o la collaborazione di tali autorita, anche sulla base di accordi di cooperazione. Questa previsione riconosce i limiti della sovranita nell'esercizio dei poteri di vigilanza oltre confine e individua nella cooperazione tra autorita lo strumento per superarli.
Il principio di cooperazione tra autorita
La disciplina dell'estensione dei poteri esprime un principio cardine della vigilanza sui mercati transfrontalieri: la cooperazione tra autorita. Nessuna autorita nazionale puo esercitare unilateralmente i propri poteri sul territorio di un altro Stato; per operare oltre confine occorre il consenso o la collaborazione dell'autorita competente. Gli accordi di cooperazione richiamati dalla norma sono lo strumento che rende possibile questa collaborazione, consentendo alla CONSOB di acquisire elementi anche in relazione a societa estere, nel rispetto della sovranita degli altri ordinamenti.
Il potere regolamentare di attuazione
Il secondo comma attribuisce alla CONSOB il potere di emanare, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della sezione. Si tratta di un potere regolamentare di secondo grado, tipico delle autorita indipendenti, che consente di tradurre i principi posti dalla legge in regole operative di dettaglio. La delega all'autorita risponde all'esigenza di disciplinare in modo tecnico e flessibile una materia complessa, lasciando alla CONSOB il compito di definire le concrete modalita di applicazione.
La funzione complessiva della norma
Letta nel suo insieme, la disposizione assicura l'effettivita dell'intera disciplina sui rapporti con societa estere opache. Senza poteri di vigilanza adeguati, gli obblighi imposti resterebbero sulla carta; senza la possibilita di operare, sia pure in forma cooperativa, anche nei confronti delle societa estere, il controllo sarebbe incompleto; senza un potere attuativo, mancherebbe la disciplina di dettaglio necessaria all'applicazione. L'art. 165-septies fornisce tutti questi elementi, completando un sistema orientato alla trasparenza e alla tutela degli investitori. La norma rappresenta dunque la chiave di volta della sezione: e attraverso i poteri da essa attribuiti che le prescrizioni contenute negli articoli precedenti acquistano concreta operativita.
Il collegamento con l'art. 193-bis
L'art. 165-septies si comprende appieno se letto in collegamento con la disposizione sanzionatoria che ne presidia l'effettivita. I poteri di vigilanza attribuiti all'autorita sarebbero infatti privi di reale efficacia se la loro inosservanza restasse priva di conseguenze. Per questo l'ordinamento ricollega alla violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio di tali poteri una specifica risposta sanzionatoria, di natura amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato. Si crea cosi un sistema integrato in cui il potere di controllo e la sanzione si sostengono reciprocamente: il primo consente di accertare le violazioni, la seconda le rende effettivamente sconvenienti. Questo collegamento e essenziale per cogliere la logica complessiva della sezione, che combina obblighi, poteri e sanzioni in un disegno unitario.
Le finalita dell'art. 91 come criterio guida
Il richiamo alle finalita indicate dall'art. 91 fornisce il criterio guida per l'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB. Quelle finalita, riconducibili alla tutela degli investitori e all'efficienza e trasparenza del mercato, non costituiscono un'enunciazione di stile, ma orientano in concreto l'azione dell'autorita: i poteri vanno esercitati in funzione di tali obiettivi e non per scopi ulteriori o estranei. Questo ancoraggio teleologico assolve una duplice funzione: da un lato legittima l'incisivita dei poteri, giustificandoli con la rilevanza degli interessi tutelati; dall'altro ne delimita l'esercizio, vincolandolo alle finalita indicate. Ne deriva che l'attivita di vigilanza si muove entro una cornice di scopo ben definita, coerente con la missione complessiva della CONSOB nel sistema dei mercati finanziari.
Indicazioni operative
Per le societa italiane interessate dalla disciplina, la norma comporta la soggezione ai poteri informativi e di controllo della CONSOB: e quindi opportuno predisporre adeguati sistemi di raccolta e conservazione delle informazioni e cooperare con le richieste dell'autorita. La consapevolezza che i poteri di vigilanza possono estendersi, in forma cooperativa, anche alle societa estere del gruppo rafforza l'esigenza di garantire la trasparenza dell'intera struttura, evitando che la collocazione estera di una societa diventi un'area sottratta al controllo.
Domande frequenti
Quali poteri attribuisce l'art. 165-septies alla CONSOB?
Attribuisce alla CONSOB i poteri previsti dagli artt. 114 e 115 del TUF, con le finalita indicate dall'art. 91, verso le societa italiane interessate dalla disciplina sui rapporti con societa estere opache.
La CONSOB puo agire anche verso le societa estere?
Si, ma con un limite: puo esercitare i medesimi poteri verso le societa estere solo previo consenso delle competenti autorita straniere, oppure puo chiederne l'assistenza e la collaborazione.
Perche serve il consenso delle autorita straniere?
Perche nessuna autorita nazionale puo esercitare unilateralmente i propri poteri sul territorio di un altro Stato: la cooperazione tra autorita e lo strumento per operare oltre confine nel rispetto della sovranita.
Cosa puo disciplinare la CONSOB con proprio regolamento?
La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della sezione, traducendo i principi di legge in regole operative di dettaglio.
Qual e la finalita della norma?
Assicurare l'effettivita della disciplina sulla trasparenza dei rapporti con societa estere opache, dotando la CONSOB dei poteri di vigilanza e attuazione necessari a tutela degli investitori.