Testo dell'articoloVigente
Art. 165 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi delle società italiane Collegate)
In vigore dal 01/07/1998
1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119 ((…)) le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo. (14)
In sintesi
Trasparenza dei rapporti con collegate estere in Paesi opachi
L’art. 165-quinquies TUF estende gli obblighi di trasparenza rafforzata, previsti dall’art. 165-quater per le controllate estere in Paesi a bassa trasparenza, ai casi di collegamento (non controllo) con tali società. La norma distingue correttamente tra il rapporto di controllo (art. 165-quater) e quello di collegamento (art. 165-quinquies): nel primo caso l’obbligo è più intenso (allegazione del bilancio integrale); nel secondo è richiesta solo la relazione sui rapporti intercorrenti, per tenere conto del fatto che la collegante non dispone dello stesso grado di accesso all’informazione della controllante. La relazione degli amministratori deve coprire: i rapporti debitorie/creditorie reciproci; le operazioni compiute nel corso dell’esercizio (incluse le garanzie prestate per strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai soggetti collegati). Il contenuto è identico a quello della relazione prevista dall’art. 165-quater per le controllate, ma riferito alla collegata.
Domande frequenti
Una quotata che detiene il 25% di una societa' in un Paese opaco ha obblighi?
Si': se la collegata ha sede in uno Stato individuato dai decreti ex art. 165-ter, c.3, il bilancio va corredato da una relazione sui rapporti con essa (art. 165-quinquies TUF).
Che differenza c'e' con l'art. 165-quater?
L'art. 165-quater riguarda il controllo (obbligo piu' intenso, allegazione del bilancio); l'art. 165-quinquies riguarda il collegamento, con la sola relazione sui rapporti.
Cosa deve coprire la relazione?
Le situazioni debitorie e creditorie reciproche, le operazioni compiute nell'esercizio e le garanzie prestate per strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero.
Chi sottoscrive la relazione?
Gli amministratori, il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; e' allegato il parere dell'organo di controllo.
Perche' l'obbligo per il collegamento e' meno intenso?
Perche' la collegante non dispone dello stesso grado di accesso all'informazione della controllante.