Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 32 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riserva di attività)

In vigore dal 01/07/1998

1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, ((alle Sicav in gestione interna, alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna, nonché)) alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo. ((133))

1-bis. ((I GEFIA sotto soglia registrati esercitano in via professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal capo I-ter del presente titolo.)) ((133))

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico; b) alle Banche centrali nazionali; c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici; d) alle società di partecipazione finanziaria, intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l’esercizio del controllo, dell’influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che: 1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea; oppure 2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari; e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all’impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori; f) alle società di cartolarizzazione dei crediti; g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 .

3. La Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

In sintesi

  • L’art. 32-quater stabilisce la riserva di attività per i servizi e le attività di investimento: solo i soggetti abilitati (SIM, banche, SGR, ecc.) possono prestarli professionalmente a terzi.
  • L’esercizio abusivo delle attività riservate è sanzionato penalmente (art. 166 TUF) e amministrativamente.
  • La Consob può accertare l’esercizio abusivo e adottare le misure dell’art. 7-octies TUF.
Indice dei contenuti

La riserva di attività nel mercato finanziario

L’art. 32-quater TUF enuncia il principio fondamentale della riserva di attività nel settore dei servizi di investimento: solo i soggetti abilitati ai sensi del TUF (SIM, banche, SGR, SICAV, ecc.) possono prestare professionalmente a terzi servizi e attività di investimento. Si tratta di una riserva assoluta, che non ammette eccezioni se non quelle espressamente previste dalla legge (es. esenzioni ex art. 4-terdecies TUF o attività ammissibili per soggetti non autorizzati entro limiti definiti).

La ratio della riserva

La riserva di attività risponde a una logica di tutela del pubblico risparmio: solo chi è stato preventivamente valutato (requisiti, organizzazione, capitale) dalle Autorità può gestire il denaro e i risparmi altrui. L’ingresso nel mercato senza autorizzazione non solo viola la normativa ma espone gli investitori a rischi di frode, insolvenza e misselling non presidiati dai meccanismi di vigilanza. La violazione della riserva è quindi considerata un reato (art. 166 TUF) e non una semplice irregolarità amministrativa.

Strumenti di contrasto all’abusivismo

La Consob è la prima linea di difesa contro l’esercizio abusivo: può avviare accertamenti d'ufficio, adottare le misure dell’art. 7-octies TUF (diffide, sequestri, oscuramento siti), e segnalare all’autorità giudiziaria per i profili penali. La Banca d'Italia interviene per le attività riservate di sua competenza (raccolta del risparmio, esercizio del credito). Le due Autorità coordinano le proprie azioni attraverso protocolli d'intesa.

Prassi e linee guida

Regolamento/Comunicazione Consob

Consob - Area pubblica: intermediari

Vigilanza Consob sui gestori di fondi comuni, SGR, SICAV e SICAF: autorizzazione, condotta e vigilanza.

Domande frequenti

Può un commercialista gestire investimenti finanziari per conto dei propri clienti?

No, la gestione di portafogli per conto terzi è un’attività riservata ai soggetti abilitati (SIM, banche con autorizzazione). Un commercialista può fornire consulenza su investimenti solo se iscritto all’Albo OCF come consulente finanziario autonomo; altrimenti viola la riserva di attività ex art. 32-quater TUF.

Un amico che mi gestisce i soldi in Borsa con il mio mandato è abusivo?

In linea di principio sì, se svolge l’attività professionalmente o in modo ricorrente e organizzato. L’art. 32-quater TUF riserva la gestione di portafogli ai soggetti abilitati. L’occasionalità e il carattere non professionale dell’attività possono escludere la fattispecie penale, ma il confine non è sempre nitido.

Cosa rischia chi esercita abusivamente servizi di investimento?

L’art. 166 TUF prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa per l’esercizio abusivo di attività riservate. Le pene sono aggravate in caso di recidiva o di danno grave agli investitori. La Consob adotta anche le misure amministrative dell’art. 7-octies TUF.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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