← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 4-terdecies elenca i soggetti esenti dalla Parte II TUF (servizi e attività di investimento): assicurazioni, imprese intragruppo, professionisti con attività accessoria, operatori per conto proprio senza attività di servizi, ecc.
  • Soggetti che negoziano per conto proprio senza prestare altri servizi possono essere esentati, salvo che siano market maker, negoziatori ad alta frequenza o eseguano ordini di clienti.
  • Sono esenti anche banche centrali, MEF, fondi pensione, gestori di reti energetiche, depositari centrali (CSD) e fornitori di crowdfunding autorizzati ex Reg. UE 2020/1503.
  • Le esenzioni sono tassative: la perdita dei requisiti deve essere comunicata senza indugio alla Consob.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 terdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esenzioni

In vigore dal 01/07/1998

1. Le disposizioni contenute nella parte II non si applicano: a) alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; (78) b) ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo; c) ai soggetti che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo restando quanto previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario; d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali soggetti: 1) siano market maker, 2) ((siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, ad eccezione delle entità non finanziarie che eseguono in una sede di negoziazione operazioni che siano parte della gestione della liquidità o che siano oggettivamente misurabili in base alla capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale o all’attività di finanziamento della tesoreria o del gruppo di appartenenza;)) 3) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o 4) negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti. I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai fini dell’esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate nella presente lettera. e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE , che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; f) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori; g) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria controllante, le proprie controllate o altre controllate della propria controllante; h) alla Banca centrale europea, alla Banca d’Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell’Unione europea, al Ministero dell’economia e delle finanze e ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell’Unione europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà finanziarie; i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal diritto dell’Unione europea, nonché ai loro soggetti depositari; l) ai soggetti: i) compresi i market maker, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati sulle stesse, esclusi quelli che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale; purché: 1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un’attività accessoria alla loro attività principale considerata nell’ambito del gruppo; 1-bis) tali soggetti non siano parte di un gruppo la cui attività principale sia la prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto, l’esercizio di qualsiasi attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE o l’attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci; 2) tali soggetti non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e 3) detti soggetti comunichino alla Consob, su richiesta di quest’ultima, i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attività ai sensi dei punti i) e ii) sia accessoria all’attività principale, in conformità a quanto stabilito negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE . L’avvenuta perdita dei requisiti previsti per l’esenzione di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attività indicate sub i) e ii) purché, entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto; m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di investimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE , purché tale consulenza non sia specificamente remunerata; n) agli agenti di cambio le cui attività e funzioni sono disciplinate dall’articolo 201 del presente decreto; o) ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’ articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all’ articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE , quando svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di bilanciamento dell’energia, di una rete o sistema di condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica alle persone che esercitano le attività menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attività di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su merci al fine di svolgere tali attività. Tale esenzione non si applica in relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari; p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 , salvo quanto previsto dall’articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto; p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 . (110) (73)

La struttura delle esenzioni dalla Parte II TUF

L’art. 4-terdecies TUF, unico comma con un elenco da a) a p-bis), individua le categorie di soggetti che non sono tenuti all’autorizzazione come imprese di investimento ai sensi della Parte II del decreto. Si tratta del recepimento dell’art. 2 della Direttiva MiFID II (2014/65/UE), che garantisce un livello minimo armonizzato di esenzioni in tutta l’UE. Le esenzioni non sono automatiche in senso assoluto: occorre verificare di soddisfare tutte le condizioni previste per ciascuna categoria.

Esenzioni principali: imprese assicurative e intragruppo

La lettera a) esclude le imprese di assicurazione e riassicurazione (soggette al Codice delle Assicurazioni, D.Lgs. 209/2005). La lettera b) esclude i soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente a controllanti, controllate o entità del medesimo gruppo: si tratta della c.d. «intragroup exemption», tipicamente utilizzata da holding finanziarie che forniscono servizi di tesoreria ai soci.

Negoziatori per conto proprio: l’esenzione condizionata

La lettera d) è la più complessa: i soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti non derivati su merci e non prestano altri servizi di investimento sono esentati, a meno che siano: (1) market maker; (2) membri di un mercato regolamentato o MTF; (3) applicano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza (HFT); (4) negozino per conto proprio eseguendo ordini di clienti. Questa esclusione mira a garantire che i soggetti sistematicamente rilevanti per i mercati siano sempre autorizzati e vigilati.

Esenzioni per soggetti pubblici e settori specifici

La lettera h) esclude la BCE, Banca d'Italia, SEBC, MEF e organismi pubblici di gestione del debito: questi soggetti operano per finalità pubblicistiche e non commerciali. La lettera i) esclude i fondi pensione (armonizzati e non armonizzati) e i loro depositari; la lettera n) gli agenti di cambio (art. 201 TUF); la lettera o) i gestori di reti energetiche; la lettera p) i depositari centrali (CSD) autorizzati ex Reg. UE 909/2014; la lettera p-bis) i gestori di piattaforme di crowdfunding autorizzati ex Reg. (UE) 2020/1503.

La perdita dell’esenzione e gli obblighi di comunicazione

La lettera l), relativa ai negoziatori di derivati su merci e quote di emissione con attività accessoria, prevede espressamente che la perdita dei requisiti per l’esenzione debba essere comunicata senza indugio alla Consob. Il soggetto che ha perso l’esenzione può continuare a operare per sei mesi, a condizione di presentare domanda di autorizzazione entro quel termine. Questa regola transitoria evita la paralisi operativa immediata ma impone comunque l’adeguamento al quadro autorizzativo MiFID II.

Domande frequenti

Una holding che gestisce la tesoreria delle proprie controllate deve essere autorizzata come SIM?

No, se presta servizi di investimento esclusivamente a controllanti, controllate o entità del medesimo gruppo. Rientra nell’esenzione della lettera b) dell’art. 4-terdecies TUF (intragroup exemption).

Un trader algoritmico ad alta frequenza è esente dalla disciplina MiFID II?

No. La lettera d) dell’art. 4-terdecies TUF esclude esplicitamente dall’esenzione i soggetti che applicano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza (HFT), che devono essere autorizzati come imprese di investimento.

Un fondo pensione che investe in azioni quotate deve essere autorizzato come SIM?

No, i fondi pensione (armonizzati e non) sono esplicitamente esentati dalla Parte II TUF dalla lettera i) dell’art. 4-terdecies. L’esenzione si estende anche ai relativi depositari.

Un’impresa industriale che usa derivati su merci per copertura rientra nella disciplina MiFID II?

Potenzialmente no, se l’attività è accessoria alla sua attività principale e non usa HFT. Rientra nell’esenzione della lettera l), a condizione che l’attività su derivati sia accessoria al core business e che, se richiesto dalla Consob, dimostri tale accessorietà con criteri oggettivi.

Una piattaforma di crowdfunding è soggetta alla Parte II TUF?

No, i soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del Reg. (UE) 2020/1503 sono esplicitamente esenti dalla Parte II TUF, ai sensi della lettera p-bis) dell’art. 4-terdecies.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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