← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Disciplina la transizione degli agenti di cambio verso il nuovo regime del TUF: scioglimento della maggior parte degli Ordini professionali (salvo Milano e Roma) e iscrizione degli agenti in un nuovo ruolo speciale o ruolo nazionale.
  • Gli agenti di cambio mantengono l’albo professionale ma operano in un contesto di progressivo superamento della categoria verso le SIM.
  • Vengono disciplinate le incompatibilità, le cessioni di quote e le attività consentite agli agenti di cambio nel regime transitorio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 201 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Agenti di cambio

In vigore dal 01/07/1998

1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall’ articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402 , a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.

2. Gli agenti di cambio sono iscritti all’Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall’Ordine medesimo, avuto riguardo all’iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e

6. L’Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.

3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402 . Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell’entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515 , sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.

5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma

11. 6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell’articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresì l’offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati ((nell’Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e numero 4) )) , nonché attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge. ((73))

8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile ; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo

161. 9. Il mancato esercizio del servizio di ((esecuzione di ordini per conto dei clienti)) per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell’economia e delle finanze, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi. ((73))

10. Per l’esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall’articolo

59. Il coordinamento dell’operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell’agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall’articolo 59, comma

3. 11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario. ((12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b) e lettera c-bis), 2 e 2-bis; 6-bis e 6-ter, in quanto compatibili; 7-bis; 21; 22; 23; 24; 24-bis; 25; 25-bis; 31; 32; 167; 187-quinquiesdecies; 190; 190.4; 193-sexies; 194-bis; 194-quater; 194-septies; 195; 195-bis e 196-bis.)) ((73))

13. È vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.

14. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell’agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall’esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo ((7-sexies)) . ((73))

15. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre con decreto la cancellazione dell’agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell’agente di cambio.

16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell’economia e delle finanze nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all’attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L’indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell’agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell’agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.

17. La cancellazione dell’agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l’insolvenza dichiarata ai sensi dell’articolo

72. 18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l’articolo 190.

La riforma della figura degli agenti di cambio

L’art. 201 TUF è una delle disposizioni transitorie più complesse del decreto, dedicata alla transizione della figura degli agenti di cambio, intermediari storici del mercato azionario italiano, verso il nuovo regime del TUF. La categoria degli agenti di cambio era regolata dalla legge del 1913 (L. 272/1913) e dai relativi regolamenti, che prevedevano un sistema di ordini professionali su base regionale e un albo nazionale.

La semplificazione degli Ordini

Il comma 1 dell’art. 201 TUF ha disposto lo scioglimento della maggior parte degli Ordini professionali provinciali degli agenti di cambio (operato dal Consiglio Nazionale degli Ordini), mantenendo solo gli Ordini di Milano e Roma. Questo concentramento riflette la centralizzazione delle attività di borsa nelle due principali piazze finanziarie italiane dopo la riforma del mercato azionario degli anni Novanta.

Il ruolo speciale e il ruolo nazionale

Gli agenti di cambio in attività all’entrata in vigore del TUF sono stati iscritti in un ruolo speciale (che consente l’esercizio dell’attività con le restrizioni del regime transitorio) o in un ruolo nazionale (per chi soddisfaceva i requisiti più stringenti). Le attività consentite agli agenti di cambio nel regime transitorio includono la negoziazione per conto terzi su mercati regolamentati, la raccolta di ordini e la consulenza, ma con limiti rispetto alle SIM pienamente autorizzate. La categoria è destinata a esaurirsi per via naturale, con gli ultimi iscritti che operano fino alla cessazione dell’attività.

Domande frequenti

Gli agenti di cambio esistono ancora in Italia?

La categoria è in via di progressivo esaurimento: con l’entrata in vigore del TUF nel 1998, non sono state più rilasciate nuove autorizzazioni come agente di cambio. Gli agenti già in attività sono stati iscritti nel ruolo speciale o nazionale ex art. 201 TUF e possono continuare a operare finché sono in attività, ma senza nuovi ingressi nella categoria.

Quali attività possono svolgere gli agenti di cambio nel regime transitorio del TUF?

L’art. 201 TUF consente agli agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di svolgere attività di intermediazione sui mercati regolamentati per conto terzi, raccolta e trasmissione di ordini, e consulenza. Le attività sono più limitate rispetto alle SIM pienamente autorizzate.

Quanti Ordini degli agenti di cambio esistono ancora in Italia?

In base all’art. 201, comma 1, TUF, con lo scioglimento operato dal Consiglio Nazionale, sono rimasti solo gli Ordini di Milano e di Roma, che aggregano rispettivamente gli agenti di cambio operativi nelle due principali piazze finanziarie italiane.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.