- Fino alla riforma organica delle società fiduciarie, restano in vigore le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966 sulle società fiduciarie e di revisione.
- Le società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, se controllate da banche o intermediari finanziari vigilati o da gruppi bancari, sono iscritte all’albo delle SIM.
- Le società fiduciarie diverse da queste continuano a operare in base alla disciplina previgente.
Art. 199 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Società fiduciarie)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell’articolo 60, comma 4 , del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .
2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall’ articolo 2327 del codice civile , sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell’albo previsto dall’ articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All’istanza si applica l’ articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibile. Il diniego dell’autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell’autorizzazione di cui all’ articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione. La Banca d’Italia esercita i poteri indicati all’ articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 . Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110 , 113-bis , 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibili.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d’Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 199 Codice Civile: Divisione dei frutti
- Articolo 199 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 199 Codice della Strada: Non trasmissibilità dell’obbligazione
- Articolo 199 Codice di Procedura Civile: Processo verbale di conciliazione
- Articolo 199 Codice di Procedura Penale: Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
- Articolo 199 Codice Penale: Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Il regime transitorio delle società fiduciarie
L’art. 199 TUF è una disposizione di diritto transitorio che ha mantenuto in vigore, in attesa di una riforma organica mai compiuta, la disciplina delle società fiduciarie prevista dalla legge del 1939. Le società fiduciarie sono intermediari che svolgono attività di amministrazione e custodia di valori mobiliari per conto dei propri fiducianti, con la peculiarità dell’anonimato del fiduciante rispetto ai terzi. Questo strumento ha avuto tradizionalmente ampio utilizzo in Italia sia per finalità di tutela del patrimonio sia (storicamente) per finalità di pianificazione fiscale.
Le fiduciarie connesse ai gruppi bancari
Il comma 2 dell’art. 199 TUF disciplina il caso delle società fiduciarie controllate da banche, intermediari finanziari vigilati o gruppi bancari: queste fiduciarie, nella misura in cui svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, sono iscritte di diritto all’albo delle SIM. Questo significa che sono soggette alla disciplina TUF degli intermediari autorizzati, con i relativi obblighi di condotta, organizzazione e vigilanza prudenziale.
La riforma mai arrivata
Il testo «fino alla riforma organica della disciplina» evidenzia un cantiere normativo rimasto aperto per decenni: la legge del 1939 non è stata mai sistematicamente sostituita, anche se successive riforme fiscali e normative hanno profondamente modificato il contesto operativo delle fiduciarie. La disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 ex art. 187-bis TUF) e la normativa sul beneficiario effettivo hanno tuttavia introdotto obblighi di trasparenza che hanno ridotto la tradizionale opacità delle fiduciarie.
Domande frequenti
Le società fiduciarie sono soggette alla vigilanza della Consob?
Dipende: le società fiduciarie controllate da banche o intermediari finanziari che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari sono iscritte all’albo SIM ex art. 199 TUF e quindi vigilate dalla Consob. Le fiduciarie indipendenti che non svolgono attività riservate ai sensi del TUF rimangono sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Cosa fa una società fiduciaria nell’ambito dei servizi di investimento?
Le fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari (azioni, obbligazioni, fondi) per conto dei propri fiducianti offrono in sostanza un servizio di intermediazione con schermo dell’anonimato del fiduciante. Le fiduciarie bancarie che svolgono questi servizi sono iscritte all’albo SIM e soggette agli obblighi del TUF.
Le fiduciarie sono obbligate a rivelare l’identità dei fiducianti?
Sì, in determinati casi: la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le norme sul beneficiario effettivo impongono alle fiduciarie di comunicare l’identità dei fiducianti alle autorità competenti e di mantenere registri aggiornati. Il tradizionale anonimato assoluto della fiduciaria non esiste più.