- La Consob provvede direttamente alle procedure concorsuali per la copertura dei posti di organico, nei limiti delle proprie risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.
- La norma mira ad assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dalla legge.
Art. 197 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Personale della CONSOB
In vigore dal 01/07/1998
1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall’ articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l’immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica. Nota all’art. 197: – Il testo dell’ art. 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente: “Art. 62 (Organico della CONSOB). –
1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , nonché quelle che deriveranno a seguito dell’entrata in vigore dell’emanando testo unico sulla finanza di cui all’ art. 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall’ art. 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiori a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall’art. 39, comma 3.
Stesso numero, altri codici
- Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
- Articolo 197 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 197 Codice della Strada: Concorso di persone nella violazione
- Articolo 197 Codice di Procedura Civile: Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio
- Articolo 197 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità con l’ufficio di testimone
- Articolo 197 Codice Penale: Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende
L’autonomia organizzativa della Consob nel reclutamento
L’art. 197 TUF riconosce alla Consob un’ampia autonomia organizzativa nel reclutamento del proprio personale, derogando al regime generale delle assunzioni nella pubblica amministrazione. La Consob può avviare direttamente le procedure concorsuali necessarie per la copertura dei posti di organico, secondo i criteri fissati dall’art. 62 della legge finanziaria 1997 (L. n. 449/1997), senza dover attendere autorizzazioni governative o essere soggetta al blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione.
Ratio: l’indipendenza e la specializzazione della Consob
La Consob è un’autorità amministrativa indipendente: la sua efficacia dipende in larga misura dalla disponibilità di personale altamente specializzato nei settori della finanza, dell’economia, del diritto e dell’informatica. Un regime di assunzione troppo rigidamente vincolato alle regole della P.A. rischierebbe di rendere la Consob meno attrattiva rispetto al settore privato nella competizione per i migliori talenti. L’autonomia dell’art. 197 TUF è funzionale al mantenimento di un adeguato livello di competenza tecnica nell’autorità di vigilanza dei mercati.
Il limite delle risorse proprie
L’art. 197 TUF specifica che le assunzioni avvengono «nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica»: la Consob si autofinanzia attraverso i contributi di vigilanza versati dai soggetti vigilati (intermediari, emittenti, gestori di mercato) e non riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato per finanziare il proprio personale.
Domande frequenti
Il personale della Consob è dipendente pubblico?
Il personale della Consob ha un rapporto di lavoro di diritto privato regolato da contratti collettivi propri, a differenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in senso stretto. L’art. 197 TUF sancisce l’autonomia della Consob nella gestione delle assunzioni, nei limiti delle proprie risorse di autofinanziamento.
Come si finanzia la Consob per pagare il suo personale?
La Consob si autofinanzia attraverso i contributi di vigilanza versati dai soggetti vigilati. Non riceve trasferimenti statali per coprire i costi del personale, come espressamente previsto dall’art. 197 TUF ('senza oneri per la finanza pubblica').
La Consob è soggetta ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione?
In linea di principio no, grazie all’autonomia riconosciuta dall’art. 197 TUF. Tuttavia la giurisprudenza e la normativa finanziaria hanno a volte esteso i vincoli di spesa pubblica anche alle autorità indipendenti come la Consob, creando tensioni con l’autonomia organizzativa riconosciuta da questa norma.