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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che violano le norme del TUF o le disposizioni attuative sono puniti con sanzioni graduate in base alla gravità: richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione o radiazione dall’albo.
  • Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio; avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla corte d'appello.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 196 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari

In vigore dal 01/07/1998

1. I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (73) a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni; c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo; d) radiazione dall’albo.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari previsto dall’articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. (73)

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 )) . ((73))

4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d’Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell’articolo

195. (73)

Il regime sanzionatorio speciale dei consulenti finanziari fuori sede

L’art. 196 TUF disciplina un regime sanzionatorio ad hoc per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo di cui all’art. 31, comma 4, TUF. A differenza degli altri intermediari vigilati, i consulenti finanziari fuori sede sono persone fisiche che operano su mandato degli intermediari, proponendo alla clientela l’acquisto di strumenti finanziari al di fuori delle sedi. Il loro regime sanzionatorio riflette questa natura professionale individuale.

La scala delle sanzioni

Le sanzioni sono graduate in ragione della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva: (a) richiamo scritto; (b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (formula storicamente rimasta in lire, aggiornabile); (c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo; (d) radiazione dall’albo. La progressione dalla sanzione più lieve alla più grave rispecchia un approccio proporzionato che tutela il consulente dalla sproporzionalità e nello stesso tempo garantisce l’effettività della repressione delle violazioni più gravi.

Procedura e impugnazione

Il procedimento sanzionatorio per i consulenti finanziari segue i principi generali del contraddittorio. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello, secondo le modalità dell’art. 195 TUF. Come previsto dall’art. 195-quinquies, comma 2, TUF, alle sanzioni dell’art. 196 si applica la L. 689/1981 (salvo l’art. 16), a differenza degli altri intermediari vigilati cui la legge generale non si applica.

Domande frequenti

Un consulente finanziario fuori sede che vende prodotti non adeguati al profilo del cliente può essere radiato?

La radiazione dall’albo è la sanzione più grave prevista dall’art. 196 TUF, riservata alle violazioni più gravi o in caso di recidiva. La vendita di prodotti non adeguati, se particolarmente grave o reiterata, può portare alla radiazione, che preclude l’esercizio dell’attività di consulente fuori sede.

La sanzione pecuniaria per i consulenti finanziari è ancora espressa in lire?

La norma fa ancora riferimento alla formula originale in lire (da un milione a cinquanta milioni di lire). In seguito all’introduzione dell’euro, l’importo si interpreta in euro secondo il tasso di conversione; tuttavia il valore effettivo delle sanzioni è relativamento ridotto e potrebbe essere aggiornato dal legislatore.

Il consulente finanziario sanzionato può continuare a operare durante il ricorso?

In generale no per le sanzioni di sospensione o radiazione: l’art. 195 TUF prevede che l’opposizione non sospenda l’esecuzione del provvedimento. Tuttavia il consulente può chiedere alla corte d'appello la sospensione cautelare del provvedimento in presenza di gravi motivi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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