- I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che violano le norme del TUF o le disposizioni attuative sono puniti con sanzioni graduate in base alla gravità: richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione o radiazione dall’albo.
- Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio; avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla corte d'appello.
Art. 196 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari
In vigore dal 01/07/1998
1. I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (73) a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni; c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo; d) radiazione dall’albo.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari previsto dall’articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. (73)
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 )) . ((73))
4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.
4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d’Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell’articolo
195. (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 196 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza
- Articolo 196 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 196 Codice della Strada: Principio di solidarietà
- Articolo 196 Codice di Procedura Civile: Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente
- Articolo 196 Codice di Procedura Penale: Capacità di testimoniare
- Articolo 196 Codice Penale: Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente
Il regime sanzionatorio speciale dei consulenti finanziari fuori sede
L’art. 196 TUF disciplina un regime sanzionatorio ad hoc per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo di cui all’art. 31, comma 4, TUF. A differenza degli altri intermediari vigilati, i consulenti finanziari fuori sede sono persone fisiche che operano su mandato degli intermediari, proponendo alla clientela l’acquisto di strumenti finanziari al di fuori delle sedi. Il loro regime sanzionatorio riflette questa natura professionale individuale.
La scala delle sanzioni
Le sanzioni sono graduate in ragione della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva: (a) richiamo scritto; (b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (formula storicamente rimasta in lire, aggiornabile); (c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo; (d) radiazione dall’albo. La progressione dalla sanzione più lieve alla più grave rispecchia un approccio proporzionato che tutela il consulente dalla sproporzionalità e nello stesso tempo garantisce l’effettività della repressione delle violazioni più gravi.
Procedura e impugnazione
Il procedimento sanzionatorio per i consulenti finanziari segue i principi generali del contraddittorio. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello, secondo le modalità dell’art. 195 TUF. Come previsto dall’art. 195-quinquies, comma 2, TUF, alle sanzioni dell’art. 196 si applica la L. 689/1981 (salvo l’art. 16), a differenza degli altri intermediari vigilati cui la legge generale non si applica.
Domande frequenti
Un consulente finanziario fuori sede che vende prodotti non adeguati al profilo del cliente può essere radiato?
La radiazione dall’albo è la sanzione più grave prevista dall’art. 196 TUF, riservata alle violazioni più gravi o in caso di recidiva. La vendita di prodotti non adeguati, se particolarmente grave o reiterata, può portare alla radiazione, che preclude l’esercizio dell’attività di consulente fuori sede.
La sanzione pecuniaria per i consulenti finanziari è ancora espressa in lire?
La norma fa ancora riferimento alla formula originale in lire (da un milione a cinquanta milioni di lire). In seguito all’introduzione dell’euro, l’importo si interpreta in euro secondo il tasso di conversione; tuttavia il valore effettivo delle sanzioni è relativamento ridotto e potrebbe essere aggiornato dal legislatore.
Il consulente finanziario sanzionato può continuare a operare durante il ricorso?
In generale no per le sanzioni di sospensione o radiazione: l’art. 195 TUF prevede che l’opposizione non sospenda l’esecuzione del provvedimento. Tuttavia il consulente può chiedere alla corte d'appello la sospensione cautelare del provvedimento in presenza di gravi motivi.