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Testo dell'articoloVigente
Art. 195 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Comunicazione all’ABE e all’AESFEM sulle sanzioni applicate
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190 190.3, 190-bis, ((194-ter, 194-ter.1, 194-quater)) e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse. (73)
1-bis. La Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all’AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall’Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell’AESFEM. (61) (84)
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 195-ter del Testo unico della finanza disciplina i flussi informativi che le Autorità di vigilanza nazionali devono indirizzare alle Autorità europee di vigilanza in materia di sanzioni. La norma si colloca nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, che richiede un costante scambio di informazioni tra le Autorità nazionali e gli organismi sovranazionali, al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle regole e la trasparenza dell'azione sanzionatoria nell'intera Unione.
Il contesto: la vigilanza europea integrata
Il settore finanziario è caratterizzato da un sistema di vigilanza articolato su più livelli, in cui le Autorità nazionali operano in stretto raccordo con le Autorità europee di vigilanza: l'ABE (Autorità bancaria europea) e l'AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, nota anche come ESMA). La comunicazione delle sanzioni è uno strumento essenziale di questo raccordo, poiché consente alle Autorità europee di monitorare l'effettività e la coerenza dell'enforcement nei diversi Stati membri.
La comunicazione all'ABE da parte della Banca d'Italia
Il primo comma pone a carico della Banca d'Italia l'obbligo di comunicare all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche, alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ai sensi di una serie di disposizioni sanzionatorie del TUF espressamente richiamate. L'ampiezza dei soggetti destinatari delle sanzioni comunicate riflette la volontà di fornire all'Autorità europea un quadro completo dell'attività repressiva relativa agli intermediari rientranti nel suo ambito di competenza.
L'inclusione delle sanzioni anonime e delle informazioni sui ricorsi
Particolarmente significativa è la previsione che la comunicazione comprenda anche le sanzioni pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute sulle azioni avviate dai soggetti interessati contro i provvedimenti sanzionatori e sull'esito di tali azioni. L'inclusione delle sanzioni anonime garantisce la completezza dei dati, evitando che la tutela della riservatezza nei confronti del pubblico si traduca in lacune informative verso l'Autorità di vigilanza. La comunicazione degli esiti dei ricorsi consente, inoltre, di valutare la solidità dei provvedimenti adottati e la tenuta dell'azione sanzionatoria in sede di controllo giurisdizionale.
La comunicazione all'AESFEM
Il comma 1-bis estende il sistema informativo all'AESFEM, prevedendo che la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunichino le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, necessarie all'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea. La menzione delle sanzioni penali è di particolare rilievo, poiché amplia lo spettro delle informazioni trasmesse oltre il perimetro amministrativo, includendo le risposte dell'ordinamento ai comportamenti illeciti più gravi.
Il riparto di competenze tra Consob e Banca d'Italia
La norma rispetta il riparto di competenze tra le due Autorità nazionali, ciascuna chiamata a comunicare le informazioni di propria pertinenza. Questa articolazione riflette il modello di vigilanza per finalità che caratterizza l'ordinamento italiano, in cui la Banca d'Italia presidia la stabilità e la sana e prudente gestione, mentre la Consob vigila sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti. Entrambe concorrono, nei rispettivi ambiti, all'alimentazione dei flussi informativi verso le Autorità europee.
La funzione degli obblighi informativi
Gli obblighi di comunicazione assolvono a una funzione strumentale rispetto al corretto funzionamento del sistema europeo di vigilanza. La conoscenza delle sanzioni applicate nei singoli Stati membri consente alle Autorità europee di elaborare analisi comparative, di individuare prassi divergenti e di promuovere la convergenza delle modalità di enforcement. Si tratta di un presidio di omogeneità del mercato unico dei servizi finanziari, in cui regole comuni richiedono anche un'applicazione coerente e monitorata a livello sovranazionale.
Il valore informativo degli esiti dei ricorsi
La previsione che impone di comunicare anche le informazioni sulle azioni avviate contro i provvedimenti sanzionatori e sui relativi esiti assume un significato che va oltre la mera completezza dei dati. La conoscenza dell'andamento dei contenziosi consente alle Autorita europee di valutare la solidita e la tenuta dell'azione sanzionatoria nazionale di fronte al controllo giurisdizionale. Un'elevata percentuale di annullamenti potrebbe segnalare prassi applicative fragili o orientamenti interpretativi divergenti, suscettibili di compromettere l'effettivita dell'enforcement. La trasmissione degli esiti dei ricorsi alimenta cosi un circuito di valutazione e affinamento delle prassi, funzionale alla coerenza complessiva del sistema.
La pubblicazione anonima e il bilanciamento con la riservatezza
L'espressa inclusione, tra le informazioni comunicate, delle sanzioni pubblicate in forma anonima evidenzia il bilanciamento operato dal legislatore tra trasparenza verso il pubblico e completezza informativa verso le Autorita. La pubblicazione in forma anonima e prevista quando la divulgazione dei dati identificativi del soggetto sanzionato risulterebbe sproporzionata o pregiudizievole; tuttavia, tale esigenza di riservatezza opera nei confronti del pubblico, non delle Autorita di vigilanza, le quali devono disporre di un quadro completo. La norma assicura quindi che la tutela della riservatezza non si traduca in un'opacita verso gli organismi europei deputati al monitoraggio.
Coordinamento sistematico
L'art. 195-ter si coordina con le altre disposizioni del TUF dedicate alle sanzioni amministrative e alla loro pubblicazione, completandone la disciplina sul versante dei rapporti con le Autorita europee. Nel suo insieme, la norma testimonia il grado di integrazione raggiunto dalla vigilanza finanziaria europea, in cui l'azione delle Autorita nazionali e inserita in un circuito informativo continuo, funzionale alla tutela della stabilita del sistema e alla protezione degli investitori nell'intero spazio dell'Unione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Delibera Consob
Provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi della parte V del TUF, con obbligo di comunicazione all'ABE e all'AESFEM delle sanzioni applicate per violazioni di disposizioni europee, in attuazione dell'art. 195-ter, comma 1.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 195-ter TUF?
Prevede l'obbligo per le Autorità di vigilanza nazionali di comunicare all'ABE e all'AESFEM le sanzioni applicate agli intermediari e ai soggetti vigilati, al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa europea.
Quali sanzioni la Banca d'Italia comunica all'ABE?
Comunica le sanzioni amministrative applicate a banche, Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ai sensi delle disposizioni richiamate, comprese quelle pubblicate in forma anonima e le informazioni sui ricorsi e i loro esiti.
Le comunicazioni all'AESFEM riguardano anche le sanzioni penali?
Sì. Il comma 1-bis prevede che Consob e Banca d'Italia comunichino all'AESFEM, secondo le rispettive competenze, le sanzioni amministrative applicate e anche le sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, necessarie agli obblighi informativi europei.
Perché si comunicano anche le sanzioni pubblicate in forma anonima?
Per garantire la completezza dei dati verso l'Autorità di vigilanza. La pubblicazione anonima tutela la riservatezza verso il pubblico, ma non deve creare lacune informative nei flussi diretti alle Autorità europee.
Qual è la funzione di questi obblighi di comunicazione?
Consentono alle Autorità europee di monitorare l'effettività e la coerenza dell'enforcement nei diversi Stati membri, promuovendo la convergenza delle prassi sanzionatorie e l'omogeneità del mercato unico dei servizi finanziari.