- Banca d'Italia e Consob comunicano all’ABE (Autorità Bancaria Europea) e all’AESFEM (ESMA) le sanzioni irrogate agli intermediari rilevanti, incluse quelle pubblicate in forma anonima.
- La comunicazione riguarda le sanzioni ex artt. 189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-quater e 194-septies TUF.
- Consob e Banca d'Italia comunicano reciprocamente le sanzioni di competenza dell’altra autorità per le entità soggette a vigilanza condivisa.
Art. 195 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Comunicazione all’ABE e all’AESFEM sulle sanzioni applicate
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190 190.3, 190-bis, ((194-ter, 194-ter.1, 194-quater)) e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse. (73)
1-bis. La Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all’AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall’Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell’AESFEM. (61) (84)
Il flusso informativo verso le autorità europee
L’art. 195-ter TUF istituzionalizza il flusso informativo tra le autorità nazionali italiane (Banca d'Italia e Consob) e le omologhe autorità europee di settore (ABE e AESFEM/ESMA). Questo flusso è funzionale al coordinamento della vigilanza nel mercato unico europeo: le autorità europee aggregano i dati sulle sanzioni irrogate nei diversi Stati membri e li utilizzano per valutare la convergenza delle prassi sanzionatorie e per identificare le aree di maggior rischio nel sistema finanziario europeo.
Oggetto della comunicazione
La comunicazione riguarda le sanzioni irrogate per la violazione degli artt. 189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-ter.1, 194-quater e 194-septies TUF, incluse quelle pubblicate in forma anonima. La Banca d'Italia comunica all’ABE le sanzioni relative alle banche, alle SIM e alle imprese di investimento UE; la Consob, ai sensi del comma 1-bis, comunica all’AESFEM le sanzioni di propria competenza sulle imprese di investimento.
Comunicazione reciproca tra le autorità nazionali
Il comma 1-bis prevede anche un flusso informativo interno: Consob e Banca d'Italia si comunicano reciprocamente le sanzioni irrogate di competenza dell’altra autorità per le entità soggette a vigilanza condivisa. Questo coordinamento interno garantisce che ciascuna autorità abbia una visione completa del track record sanzionatorio dei soggetti vigilati nel mercato italiano.
Domande frequenti
L’ABE (EBA) conosce le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia alle banche italiane?
Sì, l’art. 195-ter, comma 1, TUF impone alla Banca d'Italia di comunicare all’ABE tutte le sanzioni irrogate alle banche, alle SIM e alle imprese di investimento UE, comprese quelle pubblicate in forma anonima. L’ABE aggrega questi dati per garantire la convergenza sanzionatoria nel mercato unico.
La Consob comunica le proprie sanzioni all’ESMA?
Sì, il comma 1-bis dell’art. 195-ter TUF prevede che la Consob comunichi all’AESFEM (ESMA) le sanzioni di propria competenza sulle imprese di investimento, analogamente a quanto la Banca d'Italia fa con l’ABE. Questo flusso rientra nei meccanismi di cooperazione delle autorità di vigilanza previsti dalla MiFID II.
Anche le sanzioni pubblicate in forma anonima devono essere comunicate all’ABE?
Sì, l’art. 195-ter TUF prevede che la comunicazione all’ABE riguardi «ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima». Le autorità europee ricevono quindi informazioni complete sulle sanzioni irrogate, anche quelle che per tutela della riservatezza non sono attribuite nominalmente nel sito web nazionale.