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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Elenca i criteri che la Banca d'Italia e la Consob devono considerare nella determinazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  • I criteri includono: gravità e durata della violazione, grado di responsabilità, capacità finanziaria, entità del vantaggio ottenuto, cooperazione con l’autorità, recidiva, impatto sul sistema finanziario.
  • La valutazione tiene conto della natura del destinatario (persona fisica o giuridica).
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Art. 194 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Criteri per la determinazione delle sanzioni

In vigore dal 01/07/1998

1. Nella determinazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: (66) a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; (( g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria; )) h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi. (61) (84)

Il principio di proporzionalità sanzionatoria

L’art. 194-bis TUF è la norma di sistema che presidia il principio di proporzionalità nell’esercizio del potere sanzionatorio di Banca d'Italia e Consob. Essa impone alle autorità di tenere conto di una serie di circostanze rilevanti nella determinazione non solo dell’ammontare della sanzione pecuniaria ma anche del tipo di sanzione, incluse le sanzioni non pecuniarie come le interdizioni e le dichiarazioni pubbliche. La norma recepisce i principi della Direttiva MiFID II e del Regolamento MAR sul ruolo dei criteri di proporzionalità.

I criteri di commisurazione

I criteri esplicitamente elencati nell’art. 194-bis TUF comprendono: (a) gravità e durata della violazione; (b) grado di responsabilità del soggetto; (c) capacità finanziaria del responsabile; (d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione; (e) pregiudizio causato a terzi; (f) livello di cooperazione del responsabile con l’autorità; (g) precedenti violazioni (recidiva); (h) potenziale impatto sistemico della violazione. La norma precisa che i criteri si applicano tenendo conto della natura del destinatario (persona fisica o giuridica).

Funzione sistematica

L’art. 194-bis TUF non istituisce una sanzione autonoma, ma funge da norma trasversale che si applica a tutte le sanzioni previste dal Titolo V della Parte V del TUF. La sua presenza garantisce che l’esercizio del potere sanzionatorio delle autorità sia esercitato in modo coerente, prevedibile e proporzionato, con un’adeguata motivazione delle scelte operate in concreto. La norma è rilevante anche in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori davanti alla corte d'appello.

Domande frequenti

La Consob deve motivare perché ha scelto una sanzione di importo X e non Y?

Sì, l’art. 194-bis TUF impone che il provvedimento sanzionatorio sia motivato anche in relazione ai criteri di commisurazione. La corte d'appello in sede di opposizione può sindacare la proporzionalità della sanzione e ridurne l’importo se la Consob non ha adeguatamente applicato i criteri dell’art. 194-bis.

La cooperazione con la Consob durante l’ispezione può ridurre la sanzione?

Sì, il livello di cooperazione del soggetto con l’autorità durante le indagini è uno dei criteri esplicitamente elencati dall’art. 194-bis TUF. Un intermediario che collabora attivamente con la Consob, fornisce documentazione tempestiva e adotta misure correttive può aspettarsi una sanzione inferiore rispetto a chi oppone resistenza.

La recidiva può portare a una sanzione al di sopra del massimale edittale?

L’art. 194-bis TUF considera la recidiva come circostanza aggravante nella determinazione della sanzione all’interno dei limiti edittali. Per alcune fattispecie, la recidiva può attivare meccanismi di aumento delle sanzioni accessorie (come l’interdizione permanente ex art. 187-quater, comma 2-bis, TUF) o dei massimali pecuniiari previsti da norme specifiche.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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