Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 194 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Deleghe di voto

In vigore dal 01/07/1998

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.27 .

2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell’articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila. (61) (84)

2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l’articolo 135-undecies, comma

4. 2-ter. Se all’osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 è tenuta una società o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima. (61) (84)

2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 )) . ((73))

In sintesi

  • L'art. 194 TUF disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sollecitazione di deleghe di voto.
  • Il comma 1 e il comma 2-quater risultano abrogati; il nucleo vigente è il comma 2.
  • Chi promuove una sollecitazione in violazione delle norme richiamate è punito con sanzione da euro 5.000 a euro 750.000.
  • Il comma 2-bis estende la sanzione al rappresentante designato che viola l'art. 135-undecies, comma 4.
  • Il comma 2-ter individua la responsabilità di società, enti, esponenti aziendali, personale e persone fisiche.
Indice dei contenuti

L'articolo 194 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) presidia, sul piano sanzionatorio, la correttezza della sollecitazione di deleghe di voto nelle società quotate. La sollecitazione di deleghe è uno strumento attraverso cui un soggetto raccoglie procure per esercitare il diritto di voto in assemblea per conto di una pluralità di azionisti. Trattandosi di un'attività che incide sulla formazione della volontà assembleare, la legge la circonda di regole di trasparenza e correttezza, la cui violazione è sanzionata proprio dall'articolo in esame.

La struttura attuale della norma

L'articolo 194 si presenta oggi come una disposizione stratificata, frutto di numerosi interventi normativi. Il comma 1 risulta abrogato, così come il comma 2-quater. Il nucleo precettivo vigente è rappresentato dal comma 2 e dalle sue articolazioni, in particolare i commi 2-bis e 2-ter. Questa struttura riflette l'evoluzione della disciplina della sollecitazione delle deleghe e del rappresentante designato, materia oggetto di progressivi adeguamenti anche in chiave europea.

La fattispecie principale: il comma 2

Il cuore della norma è il comma 2, che punisce chi promuove una sollecitazione di deleghe di voto in violazione delle disposizioni richiamate, ossia gli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e il regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1. La sanzione è amministrativa pecuniaria e va da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila. La forbice ampia consente di graduare la sanzione in base alla gravità della violazione, secondo i criteri generali in materia di sanzioni amministrative.

Il rappresentante designato: il comma 2-bis

Il comma 2-bis estende la medesima sanzione al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4. Il rappresentante designato è la figura, prevista per le società quotate, a cui gli azionisti possono conferire delega con istruzioni di voto. La norma assicura che anche questo soggetto, centrale per l'esercizio del voto in assemblea, sia tenuto al rispetto delle regole, con applicazione della stessa cornice sanzionatoria prevista per la sollecitazione.

L'imputazione a società, enti e persone fisiche: il comma 2-ter

Il comma 2-ter disciplina il profilo soggettivo della responsabilità. Se all'osservanza delle disposizioni è tenuta una società o un ente, le sanzioni si applicano nei confronti di questi. La stessa sanzione si applica agli esponenti aziendali e al personale nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se, invece, all'osservanza è tenuta una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica a quest'ultima. La disposizione attua, in linea generale, il principio per cui la sanzione colpisce in primo luogo l'ente, salvo i casi di responsabilità individuale espressamente previsti.

Le norme presupposte in tema di deleghe

Per cogliere la portata dell'articolo 194 occorre tenere presenti le disposizioni richiamate. Gli articoli 138 e seguenti del TUF disciplinano la sollecitazione di deleghe, i requisiti del promotore, il contenuto della procura e gli obblighi informativi. La norma sanzionatoria, dunque, non vive autonomamente, ma presuppone la violazione di tali regole sostanziali. L'interprete deve sempre ricostruire la disposizione violata per verificare la sussistenza della fattispecie e la corretta applicazione della sanzione.

La ratio: tutela del corretto esercizio del voto

La finalità della norma è presidiare la genuinità e la trasparenza del processo di raccolta delle deleghe, a tutela degli azionisti e del corretto funzionamento dell'assemblea. La sollecitazione e il rappresentante designato sono strumenti che agevolano la partecipazione, ma che possono prestarsi ad abusi se non assistiti da regole effettive. La sanzione amministrativa svolge, in questo contesto, una funzione dissuasiva, scoraggiando condotte idonee a falsare la formazione della volontà sociale.

La sollecitazione di deleghe come strumento di governance

Per comprendere la ratio sanzionatoria è utile inquadrare la funzione della sollecitazione di deleghe nel governo societario. Nelle società quotate, caratterizzate da un azionariato diffuso, molti soci non partecipano direttamente all'assemblea. La sollecitazione consente di raccogliere le loro deleghe, favorendo la partecipazione e la formazione di maggioranze. Si tratta di uno strumento utile, ma potenzialmente delicato, perché chi raccoglie le deleghe influenza l'esito delle decisioni assembleari. Le regole di trasparenza presidiate dall'articolo 194 servono proprio a garantire che questo processo si svolga in modo corretto e informato, a tutela degli azionisti.

La natura amministrativa della sanzione e la commisurazione

La sanzione prevista dall'articolo 194 ha natura amministrativa pecuniaria. La forbice tra il minimo e il massimo edittale consente all'autorità competente di graduare la misura in base alla gravità della violazione, alle circostanze del caso e agli ulteriori criteri previsti dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative nel TUF. In linea generale, la commisurazione tiene conto di elementi quali l'offensività della condotta, l'eventuale recidiva e le condizioni del soggetto responsabile. La cornice ampia esprime la volontà del legislatore di assicurare proporzionalità e adeguatezza della risposta sanzionatoria.

Il principio di personalità e l'imputazione all'ente

Il comma 2-ter delinea un articolato regime di imputazione che riflette l'evoluzione del sistema sanzionatorio del TUF verso la responsabilizzazione primaria dell'ente. La sanzione colpisce in via principale la società o l'ente tenuto all'osservanza, salvo i casi, espressamente individuati, in cui rilevano gli esponenti aziendali e il personale, nonché l'ipotesi in cui l'obbligata sia direttamente una persona fisica. In linea generale, questa impostazione mira a colpire il centro di imputazione che ha tratto vantaggio o che ha la possibilità di prevenire la violazione, in coerenza con i principi che governano la materia sanzionatoria finanziaria.

Profili pratici per gli operatori

Sul piano operativo, l'articolo 194 rileva per promotori di sollecitazioni, rappresentanti designati, società quotate e relativi esponenti. La presenza delle parti abrogate impone all'interprete di muoversi sul testo vigente, evitando di fare riferimento a commi non più in vigore. Per il professionista, è essenziale verificare la versione aggiornata della norma e la disciplina sostanziale richiamata, perché la corretta individuazione della fattispecie violata è il presupposto di ogni valutazione sul regime sanzionatorio applicabile. Una compliance efficace richiede, dunque, di presidiare tanto gli obblighi sostanziali quanto la corretta lettura della disposizione sanzionatoria nella sua versione vigente.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa sanziona l'articolo 194 del TUF?

Sanziona le violazioni in materia di sollecitazione di deleghe di voto nelle società quotate, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 750.000 nel caso del comma 2.

Quali parti della norma sono abrogate?

Risultano abrogati il comma 1 e il comma 2-quater. Il nucleo vigente è rappresentato dal comma 2 e dalle sue articolazioni, in particolare i commi 2-bis e 2-ter.

Chi è il rappresentante designato richiamato dalla norma?

È il soggetto, previsto per le società quotate, a cui gli azionisti possono conferire delega con istruzioni di voto. Il comma 2-bis lo sanziona se viola l'articolo 135-undecies, comma 4.

A chi si applica la sanzione quando è coinvolta una società?

Se all'osservanza è tenuta una società o un ente, la sanzione si applica a questi; può estendersi a esponenti e personale nei casi previsti, e alla persona fisica quando è lei l'obbligata.

La norma sanzionatoria si applica da sola?

No. Presuppone la violazione delle regole sostanziali richiamate, come gli articoli 138, 142, 144 e il relativo regolamento. Occorre sempre individuare la disposizione violata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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