← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Sanziona le offerte al pubblico e le ammissioni alle negoziazioni di strumenti finanziari che violano gli artt. 98-ter e 98-ter.1 TUF (obblighi di prospetto per FIA chiusi e OICR).
  • Sanzione base da 25.000 a 5 milioni di euro; sanzioni differenziate per il ritardo nella pubblicazione di supplementi e per violazioni di informazioni agli investitori.
  • La Consob può sospendere o vietare l’offerta e revocare l’ammissione alle negoziazioni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 191 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti

In vigore dal 01/07/1998

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 193-quinquies, chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell’articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l’Italia è lo Stato membro d’origine.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell’articolo 101 e alla violazione dell’ articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156 , quando le stesse sono commesse nell’ambito di un’offerta di OICR aperti.

3. Se la violazione è commessa da una società o un ente, l’importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

1-bis. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l’articolo 190-bis, commi 2, 3 e

3-bis. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria nonché l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati ((…)) e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

7. Nei confronti dell’emittente o della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro.

8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

Offerte al pubblico di FIA chiusi e OICR

L’art. 191-ter TUF disciplina le sanzioni per le violazioni delle norme speciali sull’offerta al pubblico di quote o azioni di FIA (Fondi di Investimento Alternativi) chiusi e di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) che rientrano nella disciplina degli artt. 98-ter e 98-ter.1 TUF. Si tratta di regole che integrano il Regolamento Prospetto con disposizioni specifiche per i veicoli di investimento collettivo, tenendo conto della complessità e del profilo di rischio più elevato di questi strumenti rispetto alle ordinarie offerte pubbliche.

Violazioni sanzionate e struttura delle sanzioni

Il comma 1 sanziona l’effettuazione di offerte al pubblico senza aver ottemperato agli obblighi di prospetto o di documento informativo prescritti. Il comma 2 sanziona la violazione degli obblighi di aggiornamento e pubblicazione di supplementi. Le sanzioni principali vanno da 25.000 a 5 milioni di euro, con differenziazioni in ragione del tipo di violazione e della sua gravità. La norma copre sia le violazioni degli obblighi ante-offerta (pubblicazione del prospetto) sia quelle durante l’offerta (mancato aggiornamento).

I poteri inibitori e cautelari della Consob

Oltre alla sanzione pecuniaria, la Consob può esercitare poteri inibitori: può sospendere o vietare l’offerta e, per le ammissioni alle negoziazioni, può revocare l’ammissione stessa. Si tratta di poteri cautelari che la Consob può attivare anche in via preventiva, prima che la violazione si consolidi e i danni agli investitori si concretizzino.

Domande frequenti

Una SGR che offre al pubblico un FIA chiuso senza il documento informativo prescritto è sanzionabile?

Sì, l’art. 191-ter, comma 1, TUF sanziona l’offerta in violazione degli artt. 98-ter e 98-ter.1 TUF con una sanzione da 25.000 a 5 milioni di euro. La Consob può anche sospendere o vietare l’offerta.

Cosa succede se la SGR non pubblica il supplemento al prospetto quando emergono fatti rilevanti?

La violazione degli obblighi di aggiornamento tramite supplemento è sanzionata dall’art. 191-ter, comma 2, TUF. Oltre alla sanzione pecuniaria, gli investitori che abbiano acquistato prima della pubblicazione del supplemento possono avere il diritto di revocare l’accettazione.

La Consob può bloccare un’offerta pubblica di FIA prima che sia completata?

Sì, l’art. 191-ter TUF attribuisce alla Consob il potere di sospendere o vietare l’offerta in caso di violazioni degli obblighi informativi. Per le ammissioni alle negoziazioni, può disporre la revoca dell’ammissione stessa.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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