← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Prevede la responsabilità individuale degli esponenti aziendali e del personale degli intermediari per le violazioni sanzionate dagli artt. 188-190 TUF.
  • La sanzione individuale va da 5.000 a 5 milioni di euro e si applica solo in caso di violazione intenzionale o per colpa grave che abbia contribuito materialmente alla violazione dell’ente.
  • La responsabilità individuale si aggiunge (non si sostituisce) a quella dell’ente.
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Art. 190 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 190-bis

In vigore dal 01/07/1998

(Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di ((di APA e di ARM)) ). (73)

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: (73) a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del mercato; (73) b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell’articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 194-quater da parte della società o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. (73)

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Banca d’Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , o presso fondi pensione. (73)

3-bis. La Banca d’Italia o la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, l’interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. (73)

4. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma

1-quater. (73) (61) (84)

La responsabilità individuale degli esponenti aziendali

L’art. 190-bis TUF introduce un regime di responsabilità individuale per gli esponenti aziendali (amministratori, dirigenti, sindaci) e il personale degli intermediari vigilati che abbiano contribuito alle violazioni sanzionate dagli artt. 188, 189, 190, 190.1, 190.2, 190.3, 190.4 e 190.5 TUF. La norma riflette l’approccio «personal accountability» della Direttiva MiFID II e del sistema SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), che punta a responsabilizzare i singoli decision-maker oltre che le istituzioni.

I presupposti della responsabilità individuale

La sanzione individuale da 5.000 a 5 milioni di euro scatta solo in presenza di condizioni precise: (a) la violazione deve essere stata commessa intenzionalmente o per colpa grave; (b) la condotta del soggetto deve aver contribuito materialmente alla violazione dell’ente. Non è sufficiente la mera posizione gerarchica: occorre un nesso causale tra la condotta del singolo e la violazione accertata a carico dell’ente.

Cumulabilità con la sanzione dell’ente

La sanzione individuale si affianca a quella dell’ente, senza sostituirsi ad essa: la norma chiarisce che il regime individuale opera «fermo restando quanto previsto per le società e gli enti». Questo cumulo mira a massimizzare l’effetto deterrente del sistema sanzionatorio, disincentivando sia l’ente nel suo insieme sia i suoi dirigenti dal porre in essere condotte irregolari.

Applicazione pratica

Nella prassi della Consob e della Banca d'Italia, i provvedimenti sanzionatori per violazioni rilevanti includono tipicamente sia la sanzione all’intermediario sia quella individuale ai responsabili. Le autorità verificano chi abbia materialmente preso le decisioni che hanno portato alla violazione, chi abbia omesso i controlli dovuti e chi abbia beneficiato della condotta irregolare, individuando così i soggetti sanzionabili a titolo personale.

Domande frequenti

Un direttore generale di una SIM può essere sanzionato personalmente se la SIM viola le regole MiFID?

Sì, se la violazione è intenzionale o per colpa grave e il direttore generale vi ha contribuito materialmente, l’art. 190-bis TUF consente alla Consob o alla Banca d'Italia di irrogare una sanzione individuale da 5.000 a 5 milioni di euro, indipendentemente dalla sanzione applicata alla SIM.

Un dipendente operativo che esegue un ordine irregolare è sanzionabile ex art. 190-bis?

Solo se la violazione è intenzionale o per colpa grave e il dipendente ha contribuito materialmente. Se il dipendente ha semplicemente eseguito un ordine senza consapevolezza dell’irregolarità e senza colpa grave, la responsabilità ricade sui soggetti apicali che hanno impartito l’ordine.

La sanzione individuale si aggiunge a quella dell’intermediario?

Sì, l’art. 190-bis TUF opera 'fermo restando quanto previsto per le società e gli enti': la sanzione individuale si cumula con quella dell’ente senza sostituirla. L’obiettivo è sanzionare sia l’organizzazione sia le persone fisiche responsabili.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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