← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Norma-chiave del sistema sanzionatorio degli intermediari: sanziona la mancata osservanza delle regole di condotta e organizzative da parte di soggetti abilitati, holding di investimento, depositari e soggetti esternalizzati.
  • Sanzione da 30.000 a 5 milioni di euro o fino al 10% del fatturato; aumentabile al doppio del vantaggio se questo supera i massimali.
  • Copre un amplissimo spettro di violazioni, dall’adeguatezza degli strumenti finanziari alla governance, dai requisiti prudenziali alla condotta verso la clientela.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 190 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari

In vigore dal 01/07/1998

1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033 , delle società di partecipazione finanziaria mista come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; ((8, comma 1-bis;)) 9; 11-bis; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis; ((35-bis, commi 1-bis, 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter)) ; 35-novies; ((35-novies.1, commi 7 e 8;)) 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; ((,38, commi 3 e 5; 38-bis, commi 5 e 7)) 39; ((39-bis; 39-ter; 39-quater; 39-quinquies; 39-sexies; 39-septies; 39-octies; 39-novies; 39-decies; 39-undecies;)) 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, ((2-bis)) 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. (73) (78) (109) (132) 1-bis.1 Chiunque presti servizi di crowdfunding in assenza dell’autorizzazione prevista dall’ articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

1-bis. (73)

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attività di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell’articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;(78) c) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall’articolo 79-noviesdecies.1. (73)

2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 , 4-bis , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) ai gestori dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 , 4-bis , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative; b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760 , e delle relative disposizioni attuative; b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative. b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell’ articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative. (61) (84) b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010 .

2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell’ articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di: a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell’articolo 20-ter; b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell’articolo

20-ter. 2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l’inosservanza dell’articolo

25-quater. (108)

2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell’articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall’articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell’Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 20-bis.1.

3. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.(61) (84) (73) 3.1. ((Le disposizioni contenute ai commi 1, 2-bis, lettera b-bis) e 2-bis.1 non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.))

3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

L’art. 190 TUF come norma sanzionatoria generale degli intermediari

L’art. 190 TUF costituisce la principale norma sanzionatoria amministrativa per le violazioni delle regole che governano l’organizzazione e la condotta dei soggetti abilitati (SIM, SGR, banche d'investimento, SICAV, SICAF, GEFIA). Si applica anche alle holding di investimento, alle società di partecipazione finanziaria mista, ai depositari e ai soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali. La norma ha carattere generale e residuale: si applica a tutte le violazioni non coperte da norme sanzionatorie speciali.

Il catalogo delle violazioni

L’art. 190 TUF copre un catalogo amplissimo: violazioni degli obblighi di adeguatezza (valutazione del profilo del cliente), best execution, gestione dei conflitti di interesse, requisiti di adeguatezza patrimoniale, segnalazioni alle autorità, obblighi di trasparenza verso la clientela, requisiti di governance interna, outsourcing, requisiti degli agenti collegati e molte altre disposizioni del TUF e dei relativi regolamenti delegati. La norma sanziona tanto le violazioni strutturali (organizzazione) quanto quelle di comportamento (condotta verso i clienti).

La struttura della sanzione

La sanzione base va da 30.000 a 5 milioni di euro per gli enti. Se il fatturato del soggetto supera i 5 milioni ed è determinabile, la sanzione può raggiungere il 10% del fatturato. Quando il vantaggio ottenuto supera tali massimali, la sanzione è elevabile fino al doppio del vantaggio. Per le persone fisiche che abbiano svolto funzioni nell’ambito della violazione, le sanzioni individuali sono disciplinate dall’art. 190-bis TUF, che prevede un regime separato.

Rapporto con l’art. 166 TUF (reato)

L’art. 190 TUF si applica «salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’art. 166»: questa clausola di riserva garantisce che le violazioni più gravi (es. abusivismo nell’esercizio di servizi di investimento) siano punite penalmente, mentre l’art. 190 TUF presidia le violazioni meno gravi ma ugualmente rilevanti per l’ordinato funzionamento del mercato.

Domande frequenti

Alfa SIM non valuta adeguatamente il profilo di rischio dei propri clienti: a quale sanzione va incontro?

La violazione degli obblighi di adeguatezza è tra quelle sanzionate dall’art. 190 TUF: la sanzione varia da 30.000 a 5 milioni di euro o fino al 10% del fatturato. Fermo quanto previsto per Alfa SIM come ente, gli esponenti aziendali individualmente responsabili possono essere sanzionati separatamente ex art. 190-bis TUF.

L’art. 190 TUF si applica anche ai soggetti esternalizzati da una SIM?

Sì, l’art. 190 TUF estende il proprio raggio d'azione ai soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti da parte dei soggetti abilitati. Chi riceve in outsourcing attività di front-office o back-office rilevanti è direttamente esposto alle sanzioni per la mancata osservanza delle regole applicabili.

Quando interviene la responsabilità penale invece di quella amministrativa?

L’art. 190 TUF cede il passo al binario penale quando il fatto costituisce reato ai sensi dell’art. 166 TUF. Quest'ultima norma punisce penalmente l’esercizio abusivo dei servizi di investimento senza autorizzazione o la violazione dei divieti di legge con dolo. Per le violazioni colpose o meno gravi rimane il binario amministrativo dell’art. 190 TUF.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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