← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Sanziona la violazione degli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni al capitale (artt. 15, 64-bis TUF) e ai requisiti partecipativi degli intermediari.
  • Sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro per persone fisiche; per società o enti da 30.000 a 5 milioni o fino al 10% del fatturato.
  • Il superamento della soglia sanzionato in rapporto al vantaggio conseguito quando questo eccede il massimale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 189 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Partecipazioni al capitale

In vigore dal 01/07/1998

1. La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi dell’articolo 17, nonché di quelli previsti dall’ articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ((e dall’ articolo 27-bis, paragrafo 2,)) del regolamento (UE) n. 909/2014 , è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

1-bis. 2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis, commi 7 e 9; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma

1. 3. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma

1-quater. (73)

Gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

L’art. 189 TUF presidia il rispetto degli obblighi di comunicazione che presidiano il controllo degli assetti partecipativi degli intermediari vigilati. La norma sanziona la violazione degli obblighi previsti dagli artt. 15 (comunicazioni per partecipazioni al capitale di SIM, SGR, SICAV, SICAF e altri intermediari), 64-bis (comunicazioni nel settore dei depositari centrali) e delle loro disposizioni attuative, nonché degli obblighi ex art. 17 TUF e dei regolamenti UE sui derivati (Reg. 648/2012 EMIR) e sui depositari centrali (Reg. 909/2014).

Il regime sanzionatorio differenziato

La struttura sanzionatoria è differenziata in ragione della natura del soggetto: le persone fisiche sono punite con sanzioni da 5.000 a 5 milioni di euro; le società o enti con sanzioni da 30.000 a 5 milioni di euro o fino al 10% del fatturato (quando questo supera i 5 milioni ed è determinabile ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis). Questo approccio, allineato ai principi del Regolamento MAR e della Direttiva MiFID II, mira a garantire che la sanzione sia proporzionata alla dimensione e alla capacità economica del soggetto violatore.

Meccanismo di superamento del massimale per vantaggio

Quando il vantaggio ottenuto dalla violazione supera il massimale edittale e tale vantaggio è determinabile, la sanzione può essere elevata fino al doppio del vantaggio. Questo meccanismo anti-elusivo assicura che la sanzione rimanga sempre deterrente anche nei casi in cui il beneficio economico della violazione degli obblighi di comunicazione sia particolarmente elevato.

Domande frequenti

Cosa succede se Tizio acquisisce una partecipazione rilevante in una SIM senza comunicarlo alla Banca d'Italia?

Tizio viola gli obblighi di comunicazione dell’art. 15 TUF. L’art. 189 TUF prevede una sanzione amministrativa da 5.000 a 5 milioni di euro per le persone fisiche. Oltre alla sanzione pecuniaria, i diritti di voto relativi alla partecipazione eccedente possono essere sospesi ex art. 16 TUF.

La sanzione si applica anche alle violazioni del Regolamento EMIR sui derivati?

Sì, l’art. 189 TUF sanziona anche la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 31, paragrafo 2, del Regolamento EMIR (Reg. UE 648/2012) e dell’art. 27-bis, paragrafo 2, del Regolamento sui depositari centrali (Reg. UE 909/2014).

Per le grandi banche il limite massimo della sanzione è sempre 5 milioni di euro?

No. Quando la società o l’ente violatore ha un fatturato superiore a 5 milioni di euro e questo è determinabile ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis, TUF, la sanzione può arrivare fino al 10% del fatturato, superando il tetto nominale di 5 milioni.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.