← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Sanziona i fornitori di servizi di crowdfunding per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 o delle comunicazioni di marketing non conformi.
  • Sanzione da 500 a 500.000 euro o fino al 5% del fatturato; per le persone fisiche da 500 a 500.000 euro.
  • Gli esponenti aziendali possono essere sanzionati individualmente in aggiunta all’ente.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 190 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’ articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonché nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all’ articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell’articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

1-bis. Per i casi di cui all’ articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 è fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.

2. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

3. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l’applicazione delle misure di cui all’ articolo 39, paragrafo 2, lettere a) , b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 . Nel caso di violazione della misura di cui all’ articolo 39, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (UE) 2020/1503 , si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater.))

Il crowdfunding nel sistema sanzionatorio TUF

L’art. 190-quater TUF estende il perimetro sanzionatorio del TUF ai fornitori di servizi di crowdfunding, in recepimento del Regolamento (UE) 2020/1503 (ECSPR) che ha armonizzato a livello europeo la disciplina delle piattaforme di crowdfunding per le piccole e medie imprese. La norma sanziona le violazioni delle disposizioni richiamate dall’art. 39, paragrafo 1, del Regolamento ECSPR, dei relativi atti delegati e delle disposizioni nazionali sulle comunicazioni di marketing.

La struttura della sanzione

La sanzione va da 500 a 500.000 euro per i fornitori di servizi e per le persone fisiche. Per i fornitori di servizi, il massimale può salire fino al 5% del fatturato quando questo supera i 500.000 euro ed è determinabile. Le soglie edittali sono inferiori rispetto a quelle degli intermediari tradizionali (artt. 189-190 TUF), riflettendo la minore dimensione e il profilo di rischio tipicamente più contenuto delle piattaforme di crowdfunding.

Sanzione individuale degli esponenti aziendali

Analogamente al modello dell’art. 190-bis TUF, l’art. 190-quater prevede la possibilità di sanzionare individualmente gli esponenti aziendali e il personale della piattaforma di crowdfunding che abbiano contribuito materialmente alla violazione con dolo o colpa grave. La sanzione individuale si aggiunge a quella dell’ente.

Domande frequenti

Una piattaforma di crowdfunding che pubblica comunicazioni di marketing fuorvianti è sanzionabile ai sensi del TUF?

Sì, l’art. 190-quater TUF sanziona le violazioni delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing delle piattaforme di crowdfunding, così come individuate dalla Consob con proprio regolamento. La sanzione va da 500 a 500.000 euro.

Qual è il regime sanzionatorio se una piattaforma ECSPR presta servizi non consentiti?

Se la piattaforma presta servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all’art. 2, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento ECSPR in violazione dell’art. 100-ter, comma 9, TUF, l’art. 190-quater applica le medesime sanzioni previste per le violazioni regolamentari.

Le sanzioni del crowdfunding sono le stesse delle SIM e delle SGR?

No, le sanzioni dell’art. 190-quater TUF (da 500 a 500.000 euro) sono significativamente inferiori rispetto a quelle previste per gli intermediari tradizionali dagli artt. 189-190 TUF (fino a 5 milioni o 10% del fatturato). Questa differenza rispecchia il profilo di attività e la dimensione tipica delle piattaforme di crowdfunding.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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