- Sanziona la violazione dell’obbligo di promuovere un’OPA o un’OPS obbligatoria, nonché la violazione delle disposizioni sull’OPA durante lo svolgimento dell’offerta.
- Sanzione non inferiore a 25.000 euro e non superiore al corrispettivo complessivo che l’offerente avrebbe dovuto pagare.
- La Consob può sospendere l’esercizio del diritto di voto sulle partecipazioni acquisite in violazione.
Art. 192 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
In vigore dal 01/07/1998
1. Chiunque viola l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un’offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell’articolo 102, commi 1, 3 e 6 , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall’offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall’offerente se l’offerta fosse stata promossa. .
2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4 , ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell’articolo 102, comma 1 e dell’articolo 103, comma 4 ; a-bis) viola le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 3 e 3-bis; a-ter) viola le disposizioni relative all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell’articolo 108, comma 7; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell’articolo
110. b-bis) viola l’obbligo di cui all’articolo 110, comma
1-bis. 2-bis. Se all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a ((euro cinque milioni)) . (61) (84) ((73)) 2-ter Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)) . (61) (84) ((73))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni
- Articolo 192 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 192 Codice della Strada: Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
- Articolo 192 Codice di Procedura Civile: Astensione e ricusazione del consulente
- Articolo 192 Codice di Procedura Penale: Valutazione della prova
- Articolo 192 Codice Penale: Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Le violazioni delle norme sull’OPA obbligatoria
L’art. 192 TUF sanziona la violazione della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio (OPA/OPS), in particolare quella dell’OPA obbligatoria. Chi supera determinate soglie di partecipazione nel capitale di società quotate (tipicamente il 30% ai sensi dell’art. 106 TUF) è obbligato a lanciare un’OPA sulla totalità dei titoli rimanenti. Chi non lo fa, o chi viola le disposizioni procedurali durante lo svolgimento dell’offerta (artt. 102, 103, 104, 107, 108 TUF), è soggetto alla sanzione dell’art. 192.
La struttura peculiare della sanzione
La sanzione dell’art. 192 TUF ha una struttura peculiare rispetto alle altre norme sanzionatorie del TUF: non è definita da un massimale fisso, ma è parametrata al corrispettivo complessivo che l’offerente avrebbe dovuto versare se avesse promosso l’OPA. Il minimo è 25.000 euro; il massimo è il corrispettivo complessivo dell’OPA non promossa. Questo meccanismo mira a rendere la sanzione sempre proporzionale al vantaggio economico ottenuto dall’omissione dell’offerta obbligatoria.
La sospensione del diritto di voto
La Consob può disporre la sospensione del diritto di voto sulle azioni acquisite in violazione degli obblighi di OPA per il periodo necessario all’adempimento. Questa misura è particolarmente efficace nelle situazioni di scalata ostile non dichiarata: l’acquirente che abbia superato la soglia senza lanciare l’OPA si trova privato dei diritti di voto e quindi dell’influenza sulla società che voleva controllare.
Domande frequenti
Tizio supera il 30% del capitale di Delta Quotata senza lanciare l’OPA: che succede?
Tizio viola l’art. 106 TUF. La Consob applica la sanzione dell’art. 192 TUF: una somma non inferiore a 25.000 euro e non superiore al corrispettivo complessivo dell’OPA che avrebbe dovuto essere promossa. Può anche sospendere il diritto di voto sulle azioni eccedenti la soglia.
La sanzione si applica anche a chi viola le regole procedurali durante un’OPA già in corso?
Sì, l’art. 192, comma 2, TUF sanziona anche chi non rispetta le indicazioni della Consob durante lo svolgimento dell’offerta o viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma degli artt. 102-108 TUF, con le stesse modalità di calcolo della sanzione.
Il soggetto che non ha lanciato l’OPA può regolarizzare la situazione?
Sì, il soggetto inadempiente può ancora promuovere l’OPA obbligatoria: fino a quando non lo fa, i diritti di voto sulle azioni eccedenti restano sospesi. Se lancia l’OPA ed adempie agli obblighi, la Consob può tener conto di questa circostanza in sede di quantificazione della sanzione.