In sintesi
- Sanziona i soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione previsto dall’art. 6, comma 2-novies TUF nei casi di conflitto di interessi.
- Sanzione da 50.000 a 150.000 euro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 192 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obbligo di astensione)
In vigore dal 01/07/1998
((1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.)) ((61)) ((84))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
L’art. 192-quater TUF sanziona la violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 6, comma 2-novies, TUF, che impone ai soci e agli amministratori di astenersi dalle delibere assembleari o consiliari nelle situazioni di conflitto di interessi con la società. Si tratta di un presidio fondamentale per la correttezza del processo decisionale societario, particolarmente rilevante nelle situazioni di operazioni con parti correlate o di transazioni in cui l’amministratore abbia un interesse personale.
La sanzione e il suo campo di applicazione
La sanzione prevista dall’art. 192-quater TUF è relativamente contenuta: da 50.000 a 150.000 euro. Il campo di applicazione è specifico: riguarda i soggetti che svolgono funzioni di soci o di amministratori in soggetti vigilati ai sensi del TUF o di società ad essi collegate, nelle situazioni in cui l’art. 6, comma 2-novies, TUF imponga l’astensione. La norma è entrata nel TUF come conseguenza del recepimento delle discipline europee sul governo societario degli intermediari finanziari.
Ratio e funzione preventiva
Il divieto di voto in situazioni di conflitto di interessi è uno strumento di corporate governance che mira a garantire che le decisioni societarie siano prese nell’interesse esclusivo della società e non di singoli soggetti in posizione di vantaggio informativo. La sanzione dell’art. 192-quater TUF serve a rendere questo obbligo effettivo, dissuadendo i soggetti con interessi conflittuali dal partecipare alle votazioni che li riguardano.
Domande frequenti
Un amministratore di Alfa SIM che vota a favore di un contratto in cui ha un interesse personale è sanzionabile?
Sì, se la situazione rientra nelle ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dall’art. 6, comma 2-novies, TUF, l’amministratore che non si astiene dalla votazione è soggetto alla sanzione dell’art. 192-quater TUF: da 50.000 a 150.000 euro.
Anche i soci possono essere sanzionati per violazione dell’obbligo di astensione?
Sì, l’art. 192-quater TUF sanziona sia i soci sia gli amministratori che violano l’obbligo di astensione previsto dall’art. 6, comma 2-novies, TUF, purché tale obbligo si applichi alla specifica situazione di conflitto in cui si trovano.
La delibera adottata con il voto del soggetto in conflitto è nulla?
Le conseguenze sulla validità della delibera sono disciplinate dalla normativa societaria (artt. 2373 e 2391 c.c.) e non direttamente dall’art. 192-quater TUF, che disciplina solo l’aspetto sanzionatorio amministrativo. La delibera può essere impugnabile se la violazione dell’obbligo di astensione ha influito determinantemente sull’esito del voto.