← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Sanziona le società quotate che omettono le comunicazioni prescritte dall’art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF (relazione sul governo societario).
  • Le sanzioni possono essere: dichiarazione pubblica, ordine di eliminare le infrazioni, o sanzione pecuniaria da 10.000 a 10 milioni di euro (o 5% del fatturato).
  • Per gli esponenti aziendali individualmente responsabili si applica la sanzione ex art. 190-bis TUF.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 192 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti

In vigore dal 01/07/1998

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.(73) 1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall’articolo 123-ter e le relative disposizioni attuative ((…)) , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro ((dieci milioni)) ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b). ((98)) ((1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).)) ((98))

1-bis. Per l’omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’omissione delle comunicazioni da parte della società o dell’ente, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma

1-quater. 1-quater. Nei casi di inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata l’inosservanza dell’ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine da parte della persona giuridica.

Trasparenza sul governo societario

L’art. 192-bis TUF sanziona le violazioni degli obblighi di informativa societaria relativi al governo societario delle società quotate, in particolare le omissioni nelle comunicazioni prescritte dall’art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF. Questa norma richiede la pubblicazione della relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, che deve descrivere la struttura di governance dell’emittente, i meccanismi di controllo, la composizione degli organi e le politiche di remunerazione.

Il menu sanzionatorio graduato

L’art. 192-bis TUF prevede un sistema di sanzioni graduate in funzione della gravità della violazione: (a) dichiarazione pubblica che individua la persona giuridica responsabile e la natura della violazione, per le infrazioni di scarsa offensività; (b) ordine di eliminare le infrazioni con indicazione delle misure e del termine, quando la violazione è potenzialmente rimediabile; (c) sanzione pecuniaria da 10.000 a 10 milioni di euro o fino al 5% del fatturato nei casi più gravi. Questo approccio graduato riflette il principio di proporzionalità sanzionatoria richiesto dalla normativa europea sul governo societario.

La responsabilità individuale degli esponenti

Fermo quanto previsto per la società, gli esponenti aziendali che abbiano contribuito con dolo o colpa grave alla violazione degli obblighi di trasparenza sul governo societario possono essere sanzionati individualmente ai sensi dell’art. 190-bis TUF. La prassi delle autorità ha evidenziato come le omissioni informative sul governo societario siano spesso il riflesso di carenze nei sistemi di controllo interno e nelle procedure di compliance delle società quotate.

Domande frequenti

Delta Quotata non pubblica la relazione annuale sul governo societario: a quale sanzione va incontro?

La Consob può applicare una delle sanzioni dell’art. 192-bis TUF: dalla meno grave (dichiarazione pubblica) alla più grave (sanzione pecuniaria da 10.000 a 10 milioni di euro o 5% del fatturato), in funzione della gravità e della recidiva. Gli amministratori responsabili possono essere sanzionati individualmente ex art. 190-bis TUF.

La relazione sul governo societario è obbligatoria per tutte le società?

No, l’obbligo ex art. 123-bis TUF riguarda le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani. Le società quotate su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) sono soggette a obblighi informativi diversi e generalmente meno stringenti.

Cosa contiene la relazione sul governo societario prevista dall’art. 123-bis TUF?

La relazione deve descrivere la struttura del capitale sociale, le restrizioni al trasferimento di titoli, le partecipazioni rilevanti, i meccanismi di controllo, i poteri dell’assemblea, la composizione degli organi di amministrazione e controllo e le politiche di diversità. Le informazioni omesse fanno scattare le sanzioni dell’art. 192-bis TUF.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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