Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 193 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sistemi interni di segnalazione)

In vigore dal 01/07/1998

((1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 4-undecies e dalle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

1-bis. In tal caso, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).)) ((73))

In sintesi

  • L'art. 193-sexies del TUF sanziona l'inosservanza delle disposizioni sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing) di cui all'art. 4-undecies e alle relative norme attuative.
  • È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni, ovvero fino al 10% del fatturato quando superiore e determinabile.
  • Accanto alla sanzione verso l'ente, è prevista una sanzione da 5.000 euro fino a 5 milioni nei confronti di esponenti aziendali e personale nei casi previsti.
  • La norma presidia l'effettività dei canali interni di segnalazione, strumento di prevenzione degli illeciti nel settore finanziario.
  • L'impianto sanzionatorio combina responsabilità dell'ente e responsabilità individuale dei soggetti qualificati.
Indice dei contenuti

L'art. 193-sexies del Testo unico della finanza presidia, sul versante sanzionatorio, la disciplina dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, comunemente noti come canali di whistleblowing. La norma stabilisce le conseguenze dell'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 4-undecies del medesimo testo unico e dalle relative disposizioni attuative, fissando un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie a carico tanto degli enti quanto, nei casi previsti, degli esponenti aziendali e del personale. La disposizione si inserisce nel più ampio impianto di vigilanza e di enforcement che caratterizza il diritto dei mercati finanziari, dove l'effettività delle regole è garantita da un robusto apparato sanzionatorio.

I sistemi interni di segnalazione e la loro funzione

I sistemi interni di segnalazione costituiscono uno strumento di prevenzione e di emersione degli illeciti all'interno degli intermediari e degli operatori del settore finanziario. Essi consentono a chi venga a conoscenza di violazioni di segnalarle attraverso canali dedicati, idonei a garantire la riservatezza del segnalante e la corretta gestione della segnalazione. La loro funzione è duplice: da un lato favoriscono l'individuazione precoce delle irregolarità, dall'altro rafforzano la cultura della legalità e del controllo interno. L'art. 4-undecies, richiamato dalla norma sanzionatoria, ne disciplina i requisiti e le caratteristiche, mentre l'art. 193-sexies ne assicura l'osservanza attraverso la minaccia di sanzioni.

La sanzione a carico dell'ente

La norma prevede, per l'inosservanza delle disposizioni in materia, una sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro fino a cinque milioni di euro. È inoltre contemplato un criterio alternativo, ancorato alla dimensione economica dell'operatore: la sanzione può arrivare fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo sia superiore a cinque milioni di euro e il fatturato sia determinabile secondo i criteri richiamati dalla disposizione. Questa duplice modalità di commisurazione risponde all'esigenza di garantire l'effettività e la proporzionalità della sanzione: per gli operatori di maggiori dimensioni, un tetto fisso potrebbe risultare inadeguato a esercitare un'efficace funzione deterrente, ragione per cui il legislatore ha previsto l'aggancio al fatturato.

La responsabilità degli esponenti aziendali e del personale

Accanto alla sanzione a carico dell'ente, e ferma restando quest'ultima, la norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente, nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Si realizza così una combinazione tra responsabilità dell'ente e responsabilità individuale: l'apparato sanzionatorio non si limita a colpire l'organizzazione, ma raggiunge, nelle ipotesi tipizzate, le persone fisiche cui sia ascrivibile la violazione. Questa impostazione rafforza la deterrenza, responsabilizzando direttamente i soggetti che ricoprono ruoli apicali o che, per le loro funzioni, sono tenuti a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di segnalazione.

Il criterio del fatturato e la proporzionalità

Il riferimento al dieci per cento del fatturato, applicabile quando il relativo importo sia superiore alla soglia indicata e il fatturato sia determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis, esprime un principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla capacità economica del soggetto. Tale meccanismo mira a evitare che la sanzione si riduca, per gli operatori di maggiori dimensioni, a un costo trascurabile e dunque inidoneo a orientarne i comportamenti. La determinazione concreta della sanzione, entro le forbici previste, segue i criteri generali di commisurazione propri del sistema sanzionatorio del TUF, che tengono conto della gravità della violazione e delle circostanze del caso.

L'inserimento nel sistema di enforcement del TUF

L'art. 193-sexies è una delle numerose norme sanzionatorie del Testo unico della finanza, che presidiano l'osservanza delle regole poste a tutela dell'integrità dei mercati e della correttezza degli operatori. La sua collocazione, accanto alle altre disposizioni sanzionatorie, riflette la scelta di affidare l'effettività della disciplina a un sistema di vigilanza e di sanzioni amministrative, gestito dalle autorità competenti. Il richiamo agli artt. 190-bis e 195 conferma l'inserimento della norma in un tessuto coordinato, in cui le singole disposizioni rinviano l'una all'altra per la definizione dei presupposti, dei destinatari e dei criteri di commisurazione delle sanzioni.

La ratio: effettività del whistleblowing

La funzione complessiva della norma è assicurare l'effettività dei sistemi interni di segnalazione. Tali sistemi, per produrre i benefici attesi in termini di prevenzione degli illeciti, devono essere realmente istituiti e correttamente funzionanti. La previsione di sanzioni significative, rivolte sia all'ente sia, nei casi previsti, alle persone fisiche, costituisce lo strumento attraverso cui l'ordinamento incentiva l'adempimento degli obblighi e scoraggia comportamenti negligenti o elusivi. In questa prospettiva, l'art. 193-sexies non è una norma a sé stante, ma il completamento sanzionatorio di una disciplina sostanziale volta a rafforzare i presidi di legalità nel settore finanziario.

Il coordinamento con le altre norme richiamate

L'art. 193-sexies non è leggibile in modo isolato, ma richiede il coordinamento con le numerose disposizioni cui rinvia: l'art. 4-undecies, che disciplina i sistemi interni di segnalazione; l'art. 190-bis, che individua i casi in cui scatta la responsabilità delle persone fisiche; l'art. 195, comma 1-bis, che definisce i criteri per la determinabilità del fatturato. Questa rete di rinvii è tipica dell'architettura sanzionatoria del Testo unico, in cui le singole norme si integrano reciprocamente. La corretta applicazione della disposizione presuppone, pertanto, la ricostruzione dell'intero quadro normativo di riferimento, sia sostanziale sia sanzionatorio, di cui essa costituisce il completamento.

La protezione del segnalante e l'effettività del sistema

L'efficacia dei sistemi interni di segnalazione dipende in misura decisiva dalla protezione assicurata al segnalante, che deve poter riferire eventuali violazioni senza temere ritorsioni. La disciplina sostanziale richiamata mira a garantire la riservatezza e la tutela di chi segnala, mentre l'apparato sanzionatorio dell'art. 193-sexies presidia l'osservanza di tali garanzie. Un sistema di segnalazione realmente funzionante richiede, infatti, non solo la sua formale istituzione, ma anche la concreta affidabilità dei presidi di protezione. La minaccia di sanzioni significative incentiva gli operatori a dotarsi di canali effettivi e sicuri, rafforzando la cultura della legalità e del controllo interno nel settore finanziario.

Pronunce della Corte Costituzionale

Domande frequenti

Cosa sanziona l'art. 193-sexies del TUF?

Sanziona l'inosservanza delle disposizioni sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing) previste dall'art. 4-undecies del TUF e dalle relative disposizioni attuative.

Qual è l'importo della sanzione a carico dell'ente?

La sanzione amministrativa pecuniaria va da trentamila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato quando tale importo è superiore a cinque milioni e il fatturato è determinabile.

Anche le persone fisiche possono essere sanzionate?

Sì. Nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a), è prevista una sanzione da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro nei confronti di esponenti aziendali e personale, ferma la sanzione verso l'ente.

Perché la sanzione può essere parametrata al fatturato?

Per garantire effettività e proporzionalità: per gli operatori di maggiori dimensioni un importo fisso potrebbe risultare inadeguato come deterrente, sicché la legge prevede l'aggancio al dieci per cento del fatturato, quando superiore e determinabile.

A cosa servono i sistemi interni di segnalazione?

Consentono di segnalare violazioni attraverso canali dedicati, garantendo riservatezza al segnalante. Favoriscono l'emersione precoce degli illeciti e rafforzano i presidi di legalità e di controllo interno nel settore finanziario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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