- Sanziona le violazioni dell’art. 24 del Regolamento PRIIPs (UE) n. 1286/2014 sulle comunicazioni ai clienti al dettaglio in materia di prodotti di investimento preassemblati.
- Sanzione da 5.000 a 700.000 euro, irrogata dalla Consob o dall’IVASS secondo le rispettive competenze.
- Aumenti previsti in funzione del profitto conseguito e della responsabilità degli esponenti aziendali.
Art. 193 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 )
In vigore dal 01/07/1998
1. La violazione delle disposizioni richiamate dall’ articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4-sexies, comma 5, nonché delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall’IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo
4-sexies. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.(73)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 .
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia determinabile.
5. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 . (69) ((96))
Il Regolamento PRIIPs nel sistema TUF
L’art. 193-quinquies TUF sanziona le violazioni del Regolamento PRIIPs (UE) n. 1286/2014, che ha introdotto il documento d'informazioni chiave (KID, Key Information Document) per i prodotti di investimento preassemblati al dettaglio e i prodotti di investimento assicurativo (IBIP). Il KID è un documento standardizzato che sintetizza le caratteristiche essenziali del prodotto, i costi, i rischi e i potenziali rendimenti in modo comparabile tra prodotti diversi.
Struttura della sanzione e competenza
La sanzione va da 5.000 a 700.000 euro. Se il vantaggio ottenuto o le perdite evitate sono superiori al massimale, la sanzione è aumentata fino al doppio di tali importi. La competenza è divisa tra Consob (per i prodotti finanziari) e IVASS (per i prodotti assicurativi di investimento IBIP), secondo la ripartizione di competenze definita dall’art. 4-sexies TUF. Le misure adottate dalla Consob ex art. 4-sexies, comma 5, o ex art. 4-septies, comma 1, TUF sono anch'esse presidiate da questa norma.
Ambito delle violazioni
Le violazioni tipicamente sanzionate dall’art. 193-quinquies TUF includono: la mancata redazione o aggiornamento del KID; la distribuzione di prodotti PRIIPs senza consegnare il KID agli investitori al dettaglio; la redazione di un KID contenente informazioni fuorvianti o non conformi ai requisiti del Regolamento; la mancata traduzione del KID nella lingua del paese di distribuzione. La norma tutela il diritto degli investitori al dettaglio a ricevere informazioni comprensibili e comparabili sui prodotti che acquistano.
Domande frequenti
Un distributore di fondi che non consegna il KID all’investitore al dettaglio è sanzionabile?
Sì, la mancata consegna del KID prima dell’acquisto di un prodotto PRIIPs viola l’art. 24 del Regolamento PRIIPs. L’art. 193-quinquies TUF prevede una sanzione da 5.000 a 700.000 euro, irrogata dalla Consob per i prodotti finanziari.
Il KID di un fondo UCITS è soggetto alla disciplina PRIIPs?
I fondi UCITS erano inizialmente esclusi dal Regolamento PRIIPs e soggetti al proprio documento KIID. Tuttavia, dopo il periodo transitorio, anche i fondi UCITS sono rientrati nel perimetro PRIIPs con l’adozione del nuovo KID. Le violazioni degli obblighi informativi dei fondi UCITS sono ora sanzionate anche ai sensi dell’art. 193-quinquies TUF.
IVASS può irrogare le sanzioni dell’art. 193-quinquies TUF?
Sì, la competenza è divisa: la Consob sanziona le violazioni relative ai prodotti finanziari PRIIPs, mentre l’IVASS interviene per i prodotti di investimento assicurativo (IBIP). La ripartizione è definita dall’art. 4-sexies TUF in base al tipo di prodotto e al soggetto che lo commercializza.