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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Consob e IVASS sono le autorità nazionali designate per la vigilanza sul rispetto del Reg. UE 1286/2014 (PRIIP) da parte di produttori e distributori.
  • La Consob vigila sui PRIIP non assicurativi e sull’attività degli intermediari non assicurativi nella distribuzione di PRIIP.
  • L’IVASS vigila sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPs).
  • Le due Autorità coordinano le rispettive competenze tramite protocollo d'intesa, regolamento attuativo Consob (sentita IVASS) e regolamento IVASS (sentita Consob).
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Art. 4 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-sexies

In vigore dal 01/07/1998

Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 , relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

1. La Consob e l’IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’ articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d’indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l’autorità competente: a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a); b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , per quanto riguarda la tutela degli investitori o l’integrità e l’ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati; (78) c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 .

2-bis. In conformità alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d’indagine di cui alla Parte II.

3. Ai fini di cui al comma 1, l’IVASS è l’autorità competente: a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d’investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all’ articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 , e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 ; b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all’ articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; (78) c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte. (78)

4. La Consob e l’IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell’ articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 4-septies, anche attraverso protocolli d’intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l’IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell’ articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , per agevolare l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 4-septies e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 . (78)

5. La Consob, sentita l’IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 .

6. L’IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma

3. 7. La Consob e l’IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e

3. (69) ((96))

La ripartizione Consob/IVASS sui PRIIP

L’art. 4-sexies TUF è la norma cardine che delimita le sfere di competenza tra Consob e IVASS nella vigilanza sui PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). La distinzione fondamentale segue la natura del prodotto e del distributore: i prodotti non assicurativi e la loro distribuzione da parte di intermediari non assicurativi spettano alla Consob; i prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) e la loro distribuzione da parte di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi spettano all’IVASS.

Competenze della Consob

Il comma 2 attribuisce alla Consob la competenza a: (a) assicurare il rispetto del Reg. 1286/2014 da parte degli ideatori e distributori di PRIIP non assicurativi; (b) esercitare l’attività di monitoraggio e i poteri di intervento (artt. 15, par. 2, 17 e 18, par. 3 del Reg.) per i PRIIP commercializzati in Italia o dall’Italia, per profili di tutela degli investitori e integrità dei mercati. La Consob esercita questi poteri attraverso i propri strumenti di vigilanza ex Parte II TUF.

Competenze dell’IVASS

Il comma 3 individua l’IVASS come autorità competente per: (a) il rispetto del Reg. 1286/2014 da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi (iscritti nelle sezioni a), b) ed e) del registro ex art. 109, c. 2, D.Lgs. 209/2005) nella distribuzione di IBIPs; (b) il monitoraggio dei PRIIP assicurativi commercializzati in Italia per profili di stabilità del sistema finanziario e assicurativo. La competenza IVASS ricomprende anche i soggetti che questi intermediari utilizzano come subagenti.

Coordinamento operativo e regolamenti attuativi

Il comma 4 impone a Consob e IVASS di individuare forme di coordinamento operativo, anche tramite protocollo d'intesa, nel rispetto della reciproca indipendenza. Il comma 5 prevede che la Consob, sentita l’IVASS, emani un regolamento attuativo per le proprie competenze (incluse le modalità di accesso ai KID pre-commercializzazione), mentre il comma 6 prevede un regolamento speculare dell’IVASS, sentita la Consob. Entrambi i regolamenti devono contemperare la semplificazione degli oneri per i soggetti vigilati.

Rilevanza pratica per la distribuzione di polizze unit-linked

I prodotti unit-linked e index-linked delle imprese di assicurazione sono i PRIIP assicurativi più diffusi sul mercato retail. Una banca come Gamma Banca che distribuisce unit-linked in qualità di intermediario assicurativo è soggetta alla vigilanza IVASS sulla distribuzione, ma se svolge anche attività di consulenza come SIM è soggetta anche alla vigilanza Consob. La sovrapposizione di competenze è gestita dal meccanismo di coordinamento del comma 4.

Domande frequenti

Chi vigila sulla distribuzione di polizze unit-linked ai risparmiatori italiani?

L’IVASS vigila sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi che distribuiscono le unit-linked come IBIPs. La Consob vigila sui profili di tutela degli investitori e integrità dei mercati relativi agli stessi prodotti commercializzati in Italia.

Una SIM che distribuisce prodotti assicurativi di investimento è soggetta alla Consob o all’IVASS?

Principalmente alla Consob per la propria attività di SIM (art. 4-sexies, c. 2, lett. a). Se distribuisce IBIPs come intermediario assicurativo iscritto, può essere soggetta anche alla vigilanza IVASS per quella specifica attività.

Il KID di un fondo UCITS venduto in Italia richiede supervisione Consob o IVASS?

I fondi UCITS non sono tecnicamente PRIIP, ma i fondi non UCITS e gli ETP strutturati lo sono. Per i PRIIP non assicurativi la vigilanza sul KID spetta alla Consob. I prodotti assicurativi tipo unit-linked hanno KID vigilato dall’IVASS.

Dove trovare il regolamento Consob sui PRIIP?

La Consob ha adottato un regolamento attuativo delle proprie competenze ex art. 4-sexies, c. 5, TUF, sentita l’IVASS, che individua anche le modalità di accesso ai KID prima della commercializzazione in Italia. Il testo è disponibile sul sito istituzionale Consob.

Come vengono coordinati i casi in cui sia Consob che IVASS hanno competenza?

Il comma 4 dell’art. 4-sexies TUF prevede che Consob e IVASS individuino forme di coordinamento operativo, anche tramite protocollo d'intesa, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti per i soggetti vigilati.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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