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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP sono le autorità nazionali competenti per il rispetto del Reg. UE 648/2012 (EMIR) e del Reg. UE 2015/2365 (SFTR) sui soggetti vigilati di rispettiva competenza.
  • La Consob è l’autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie non vigilate da altra Autorità per gli obblighi di compensazione e segnalazione EMIR.
  • Alcuni commi originari sono stati abrogati dal D.Lgs. 176/2016; il comma 2-bis individua le competenze residue.
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Art. 4 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-quater

In vigore dal 01/07/1998

(( (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 ) ))

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .

2-bis. La Banca d’Italia, la Consob, l’IVASS e la ((COVIP)) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 ((e dal regolamento (UE) 2015/2365 )) a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

3. ((La Consob è l’autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365 , che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9 , 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del regolamento (UE) 2015/2365 .)) A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall’articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza. 4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 . 5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .

Il Regolamento EMIR e la sua rilevanza nel TUF

Il Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR, European Market Infrastructure Regulation) ha introdotto obblighi di compensazione centralizzata, segnalazione ai trade repository e tecniche di mitigazione del rischio per i contratti derivati OTC. L’art. 4-quater TUF individua le autorità nazionali competenti per l’applicazione di tali obblighi in Italia, con un criterio di ripartizione basato sulla natura del soggetto vigilato.

Ripartizione delle competenze per categoria di soggetto

Il comma 2-bis stabilisce che Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP sono ciascuna competente per i soggetti sottoposti alla propria vigilanza prudenziale: le banche rispondono alla Banca d'Italia, le SIM e i mercati alla Consob, le assicurazioni all’IVASS e i fondi pensione alla COVIP. Questa soluzione evita la creazione di una super-autorità specifica per i derivati e sfrutta le strutture di vigilanza esistenti.

Consob come autorità residuale per le controparti non finanziarie

Il comma 3 attribuisce alla Consob un ruolo di «autorità residuale» per le controparti non finanziarie, tipicamente imprese industriali e commerciali che utilizzano derivati per copertura, che non siano soggetti vigilati da altra Autorità. Queste imprese devono rispettare gli obblighi EMIR (artt. 9, 10 e 11 Reg. 648/2012) e SFTR (artt. 4 e 15 Reg. 2015/2365) sotto la vigilanza della Consob, che esercita i poteri previsti dall’art. 187-octies TUF.

Abrogazioni e quadro normativo attuale

I commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 4-quater sono stati abrogati dal D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176, in seguito alla revisione del quadro EMIR. Il testo vigente si concentra quindi sul comma 2-bis (competenze per soggetti vigilati) e sul comma 3 (competenza Consob per controparti non finanziarie), che costituiscono il nucleo applicativo attuale della disposizione.

Domande frequenti

Chi vigila sulle imprese che usano derivati OTC in Italia?

Dipende dalla natura dell’impresa: le banche rispondono alla Banca d'Italia, le SIM alla Consob, le assicurazioni all’IVASS, i fondi pensione alla COVIP. Le controparti non finanziarie non vigilate da altra Autorità sono soggette alla Consob (art. 4-quater, c. 3, TUF).

Cosa sono gli obblighi EMIR per una società industriale che usa derivati su tassi?

Una controparte non finanziaria deve rispettare gli obblighi di segnalazione al trade repository (art. 9 EMIR), le soglie di compensazione (art. 10 EMIR) e le tecniche di mitigazione del rischio (art. 11 EMIR), sotto la vigilanza della Consob per le imprese non vigilate da altra Autorità.

Cosa prevede il Regolamento SFTR (UE 2015/2365) rispetto all’EMIR?

L’SFTR (Securities Financing Transactions Regulation) regola la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (repo, prestito titoli, ecc.), complementando l’EMIR sui derivati OTC. Gli obblighi SFTR riguardano artt. 4 e 15 Reg. 2015/2365.

I commi abrogati dell’art. 4-quater hanno ancora effetti?

No. I commi 1, 2, 4 e 5 sono stati abrogati dal D.Lgs. 176/2016. Il quadro vigente è dato dai commi 2-bis e 3, che redistribuiscono le competenze tra le Autorità per EMIR e SFTR.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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