In sintesi
- La Consob è l’autorità competente italiana per la vigilanza sulle agenzie di rating del credito ai sensi del Reg. (CE) 1060/2009.
- Consob, Banca d'Italia, IVASS e COVIP sono le autorità settoriali competenti per le rispettive categorie di soggetti vigilati.
- Le quattro Autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche tramite protocolli d'intesa.
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Art. 4 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009 , e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito
In vigore dal 01/07/1998
1. La Consob è l’autorità competente ai sensi dell’ articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.
2. La Consob, la Banca d’Italia, l’Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma
1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa. ((61))
Stesso numero, altri codici
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il Regolamento europeo sulle agenzie di rating
Il Regolamento (CE) 1060/2009, successivamente modificato, ha istituito un sistema europeo di vigilanza sulle agenzie di rating del credito (CRA, Credit Rating Agencies). L’art. 4-bis TUF individua le autorità nazionali competenti in attuazione di tale regolamento nell’ordinamento italiano.
Ruolo della Consob come autorità competente principale
La Consob è designata autorità competente ai sensi dell’art. 22 del Reg. 1060/2009. Questo le conferisce i poteri di vigilanza, indagine e sanzione sulle agenzie di rating operanti in Italia, inclusa la facoltà di registrazione e revoca. In pratica, un’agenzia come Standard & Poor's o Moody's che opera su emittenti italiani è soggetta alla supervisione Consob per il rispetto delle regole europee in materia di conflitti di interesse, metodologie e disclosure.
Autorità settoriali competenti
Il comma 2 individua quattro autorità settoriali: Consob, Banca d'Italia, IVASS e COVIP. Queste hanno competenza per i soggetti vigilati dalle rispettive autorità che utilizzano i rating (banche, assicurazioni, fondi pensione). La collaborazione inter-istituzionale è assicurata anche mediante protocolli d'intesa, evitando sovrapposizioni e lacune nell’attività di vigilanza.
Coordinamento e scambio di informazioni
Le Autorità sono tenute a collaborare e scambiarsi informazioni reciprocamente rilevanti. Questo è particolarmente importante quando un rating emesso su un’obbligazione bancaria (sorvegliata da Banca d'Italia) influenza anche i requisiti patrimoniali di un fondo pensione (COVIP) o di un’assicurazione (IVASS) che detiene tale obbligazione.
Domande frequenti
Chi vigila sulle agenzie di rating in Italia?
La Consob è l’autorità competente principale ai sensi dell’art. 4-bis TUF e del Reg. (CE) 1060/2009. Banca d'Italia, IVASS e COVIP sono autorità settoriali competenti per i soggetti vigilati dalle rispettive aree.
Un’agenzia di rating estera può operare liberamente in Italia?
No, deve essere registrata presso l’AESFEM (ESMA) secondo il Reg. 1060/2009. La Consob esercita i poteri di vigilanza nazionali per le attività svolte sul mercato italiano.
Perché intervengono più Autorità sulla vigilanza dei rating?
Perché i rating vengono utilizzati da categorie diverse di soggetti: banche (Banca d'Italia), assicurazioni (IVASS), fondi pensione (COVIP) e soggetti del mercato mobiliare (Consob). Ogni Autorità vigila sull’uso dei rating nel proprio perimetro.
Cosa si intende per 'protocolli d'intesa' tra le Autorità?
Sono accordi istituzionali che definiscono le modalità di scambio di informazioni e coordinamento operativo tra Consob, Banca d'Italia, IVASS e COVIP, evitando duplicazioni e garantendo che nessun aspetto della vigilanza rimanga scoperto.