- La Consob può sospendere (fino a 60 giorni), vietare l’offerta o vietare la fornitura di KID non conforme per i PRIIP che violano il Reg. UE 1286/2014.
- Consob e IVASS possono imporre ai produttori di PRIIP di inviare comunicazioni dirette agli investitori colpiti dalle misure adottate.
- I provvedimenti Consob ex art. 4-septies sono pubblicati ai sensi dell’art. 195-bis TUF; quelli IVASS seguono il regime del D.Lgs. 209/2005.
Art. 4 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 )
In vigore dal 01/07/1998
1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , in caso di violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 5, paragrafo 1 , dagli articoli 6 e 7 , dall’ articolo 8, paragrafi da 1 a 3 , dall’ articolo 9 e dall’ articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , la Consob può, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis: (78) a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP; (73) b) vietare l’offerta; c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014 , la Consob o l’IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma
1. (78)
2. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 .
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo
195-bis. 4. Ai provvedimenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (69) ((96))
I PRIIP e il Regolamento UE 1286/2014
I PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) sono prodotti di investimento al dettaglio preassemblati che richiedono la redazione di un documento standardizzato con le informazioni chiave (KID, Key Information Document). Il Reg. (UE) 1286/2014 stabilisce gli obblighi di contenuto e forma del KID e le sanzioni per le violazioni. L’art. 4-septies TUF attribuisce alla Consob e all’IVASS i poteri di intervento nazionali in caso di inosservanza.
Poteri di intervento della Consob
In caso di violazione delle disposizioni del Reg. 1286/2014 (artt. 5-10 in particolare), la Consob può: (a) sospendere la commercializzazione di un PRIIP per non più di 60 giorni per ciascuna occasione; (b) vietare l’offerta del prodotto; (c) vietare la fornitura di un KID non conforme e imporre la pubblicazione di un KID corretto. Questi poteri si affiancano, e non sostituiscono, i poteri di monitoraggio e intervento previsti dagli artt. 15, par. 2, 17 e 18, par. 3 del Reg. 1286/2014 a livello europeo.
Ripartizione delle competenze tra Consob e IVASS
Il comma 1-bis introduce una competenza concorrente di Consob e IVASS per le violazioni degli obblighi di distribuzione (artt. 13, 14 e 19 Reg. 1286/2014), esercitabile secondo le rispettive attribuzioni definite dall’art. 4-sexies TUF. In sintesi, la Consob vigila sui distributori non assicurativi (SIM, banche nel ruolo di distributori), mentre l’IVASS vigila sugli intermediari assicurativi.
Comunicazioni agli investitori e pubblicazione dei provvedimenti
Il comma 2 attribuisce a Consob e IVASS il potere di imporre al produttore o distributore di PRIIP di inviare una comunicazione personalizzata agli investitori colpiti dalle misure adottate, indicando anche i meccanismi di reclamo o rimborso disponibili. I provvedimenti Consob vengono pubblicati secondo le regole dell’art. 195-bis TUF (publication on the watchdog); quelli IVASS seguono il Titolo XVIII del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni).
Domande frequenti
Cosa può fare la Consob se un PRIIP ha un KID non conforme al Regolamento UE 1286/2014?
La Consob può sospendere la commercializzazione del PRIIP per massimo 60 giorni, vietare l’offerta oppure vietare la fornitura del KID non conforme imponendo la pubblicazione di un KID corretto (art. 4-septies, c. 1, TUF).
Un investitore che ha acquistato un PRIIP con KID errato può essere informato?
Sì, la Consob o l’IVASS possono imporre al produttore di PRIIP di inviare una comunicazione diretta agli investitori interessati, includendo le modalità di reclamo e gli strumenti di risoluzione stragiudiziale (art. 4-septies, c. 2, TUF).
Chi vigila sulla distribuzione dei PRIIP assicurativi?
L’IVASS vigila sugli intermediari assicurativi nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPs), mentre la Consob vigila sugli altri distributori. Le competenze sono delimitate dall’art. 4-sexies TUF.
Dove vengono pubblicati i provvedimenti Consob adottati ai sensi dell’art. 4-septies?
Sono pubblicati in conformità alle disposizioni dell’art. 195-bis TUF, che regolamenta la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori e di intervento della Consob.
La sospensione di un PRIIP da parte della Consob ha effetto immediato?
Sì, è una misura cautelare/preventiva che può essere adottata per un massimo di 60 giorni per volta. Non richiede la prova di un danno già verificatosi ma può scattare in via preventiva in presenza di violazioni normative accertate.