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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Sanziona le violazioni del Regolamento (UE) n. 236/2012 sulle vendite allo scoperto e i credit default swap sovrani.
  • Sanzione da 25.000 a 2.500.000 euro per le violazioni degli obblighi di comunicazione, trasparenza e restrizioni alle posizioni corte.
  • La sanzione si applica anche a chi viola le misure adottate dalla Consob o dall’autorità competente in situazioni di emergenza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 193 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012

In vigore dal 01/07/1998

1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 15 , 17 , 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi: a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; (73) b) violi le misure adottate dall’autorità competente di cui all’articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

4. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 )) . ((73))

Le vendite allo scoperto nel sistema sanzionatorio TUF

L’art. 193-ter TUF sanziona le violazioni del Regolamento (UE) n. 236/2012 sulle vendite allo scoperto (short selling) e sui credit default swap (CDS) su titoli del debito sovrano. Il Regolamento prevede obblighi di trasparenza (segnalazione delle posizioni corte nette alle autorità e, sopra soglia, al pubblico), restrizioni alle vendite allo scoperto non coperte (naked short selling) e limitazioni ai CDS sovrani scoperti.

La struttura della sanzione

La sanzione base va da 25.000 a 2.500.000 euro. Il comma 2 estende l’applicazione anche a chi violi: le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento 236/2012 (restrizioni alle posizioni corte e alle vendite allo scoperto) e le misure adottate dall’autorità competente in situazioni di crisi del mercato ai sensi delle disposizioni emergenziali del Regolamento. La norma copre quindi sia le violazioni ordinarie degli obblighi di comunicazione sia le violazioni delle misure straordinarie adottate nei momenti di turbolenza finanziaria.

Ruolo della Consob

La Consob è l’autorità competente in Italia per l’applicazione del Regolamento 236/2012. In situazioni di eccezionale instabilità del mercato, la Consob può vietare temporaneamente o limitare le vendite allo scoperto su specifici strumenti finanziari: la violazione di questi divieti è sanzionata dall’art. 193-ter TUF. Questo sistema garantisce che le misure emergenziali siano rispettate anche quando il mercato è sotto stress.

Domande frequenti

Un hedge fund che non dichiara alla Consob una posizione corta netta significativa su titoli italiani viola la legge?

Sì, la mancata comunicazione alla Consob delle posizioni corte nette che superano la soglia prevista dal Regolamento 236/2012 configura una violazione sanzionabile ex art. 193-ter TUF con una sanzione da 25.000 a 2.500.000 euro.

Le vendite allo scoperto non coperte (naked short selling) sono vietate?

Il Regolamento 236/2012 vieta le vendite allo scoperto non coperte su azioni quotate e titoli di Stato (naked short selling), salvo eccezioni per i market maker. La violazione di questo divieto è sanzionata dall’art. 193-ter, comma 2, TUF con le stesse sanzioni delle violazioni ordinarie.

La Consob può vietare le vendite allo scoperto durante una crisi di mercato?

Sì, la Consob ha il potere di adottare misure emergenziali ai sensi del Regolamento 236/2012, incluso il divieto temporaneo di vendite allo scoperto su specifici strumenti. La violazione di tali misure emergenziali è sanzionata dall’art. 193-ter, comma 2, TUF.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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