In sintesi
- La Consob non procede alla contestazione delle violazioni ammesse al pagamento in misura ridotta (art. 194-quinquies TUF) nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori, la trasparenza del mercato e il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
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Art. 194 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Condotte inoffensive)
In vigore dal 01/07/1998
((1. Nei casi previsti dall’articolo 194-quinquies, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.)) ((61)) ((84))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La condotta inoffensiva come causa di non punibilità
L’art. 194-sexies TUF introduce una causa di non avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni comprese nel catalogo del pagamento in misura ridotta (art. 194-quinquies TUF): la Consob non procede alla contestazione quando vi sia un'«assoluta mancanza di pregiudizio» per tre beni giuridici specificamente indicati: la tutela degli investitori, la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, e il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
Il principio di minima offensività
La previsione riflette il principio di minima offensività nella repressione degli illeciti amministrativi: non ogni violazione formale delle norme del TUF deve necessariamente portare all’avvio di un procedimento sanzionatorio. Quando la condotta, pur formalmente irregolare, non ha causato alcun danno concreto né agli investitori né all’efficienza del mercato né all’attività di vigilanza, il procedimento sarebbe uno spreco di risorse pubbliche e un aggravio per l’intermediario privo di utilità correttiva.
Ambito di applicazione limitato
È importante notare che l’art. 194-sexies TUF si applica solo alle violazioni contemplate dall’art. 194-quinquies TUF (catalogo ristretto di violazioni procedurali e di comunicazione di minore rilevanza). Non si estende alle violazioni più gravi dei doveri di condotta verso la clientela, degli obblighi di capitale, delle norme sugli abusi di mercato: per queste ultime l’azione sanzionatoria è sempre obbligatoria in presenza di un’accertata violazione.
Domande frequenti
In quale caso la Consob può astenersi dal sanzionare una violazione procedurale?
L’art. 194-sexies TUF consente alla Consob di non contestare le violazioni ricomprese nel catalogo dell’art. 194-quinquies TUF quando vi sia un’assoluta assenza di pregiudizio per la tutela degli investitori, la trasparenza del mercato e la vigilanza. L’assenza di pregiudizio deve essere assoluta, non meramente ridotta.
Questo principio si applica anche alle violazioni in materia di abusi di mercato?
No, l’art. 194-sexies TUF si applica esclusivamente alle violazioni del catalogo dell’art. 194-quinquies TUF, che comprende solo alcune violazioni procedurali e di comunicazione di minore rilevanza. Per gli abusi di mercato (artt. 187-bis e 187-ter TUF) e per le violazioni gravi degli obblighi degli intermediari non è prevista alcuna discrezionalità nel non avvio del procedimento.
L’intermediario può invocare l’art. 194-sexies TUF per chiedere l’archiviazione del procedimento?
L’art. 194-sexies TUF attribuisce alla Consob la facoltà di non procedere alla contestazione, non un obbligo derivante dalla richiesta del soggetto. L’intermediario può tuttavia rappresentare alle autorità le circostanze che ritiene rilevanti ai fini della valutazione dell’offensività della condotta, nell’ambito del contraddittorio procedimentale.