Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 195 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 )

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano gli articoli 6 , 10 , 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 196 si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 , ad eccezione dell’articolo 16.)) ((73))

In sintesi

  • Le sanzioni del Titolo V TUF sono soggette a un regime derogatorio rispetto alla legge generale sulle sanzioni amministrative (L. 689/1981): non si applicano gli artt. 6, 10, 11 e 16 della L. 689/1981.
  • Deroga parziale: per le sanzioni dell’art. 196 TUF (consulenti finanziari) si applica la L. 689/1981, tranne l’art. 16.
Indice dei contenuti

Il regime speciale delle sanzioni TUF rispetto alla L. 689/1981

L’art. 195-quinquies TUF stabilisce che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo V della Parte V del TUF non si applicano alcune disposizioni fondamentali della legge quadro sulle sanzioni amministrative (L. 24 novembre 1981, n. 689): specificamente gli artt. 6 (solidarietà), 10 (pagamento in misura ridotta nella fase pre-contestazione), 11 (criteri di commisurazione generali della L. 689/1981) e 16 (pagamento in misura ridotta successivo alla contestazione). Questa deroga riflette la specificità del sistema sanzionatorio dei mercati finanziari rispetto al diritto amministrativo generale.

Le ragioni della deroga

La deroga agli artt. 10 e 16 della L. 689/1981 (pagamento ridotto) è coerente con l’esclusione espressa prevista anche dall’art. 187-septies, comma 8, TUF per le sanzioni degli abusi di mercato: il legislatore ha ritenuto che i meccanismi di definizione agevolata del TUF (art. 194-quinquies TUF) siano sufficienti e più adeguati al settore finanziario. La deroga all’art. 11 (criteri di commisurazione generali) è funzionale all’applicazione dei criteri specialistici dell’art. 194-bis TUF.

L’eccezione per i consulenti finanziari

Il comma 2 introduce una deroga alla deroga: per le sanzioni dell’art. 196 TUF (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede), si applicano le disposizioni della L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16. Questa eccezione riflette la natura più tradizionale del procedimento sanzionatorio per questa categoria professionale, che fino a tempi recenti era sottoposta a regole meno specializzate rispetto agli altri intermediari vigilati.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Documento Consob

Consob - Consultazione procedure sanzionatorie (novembre 2015)

Il documento di consultazione Consob del novembre 2015 illustra le modifiche al procedimento sanzionatorio introdotte dal D.Lgs. 72/2015, anche con riferimento alle disposizioni la cui inapplicabilità è sancita dall'art. 195-quinquies TUF, in tema di garanzie procedurali e termini di prescrizione.

Domande frequenti

Il soggetto sanzionato ai sensi del TUF puo' pagare in misura ridotta?

In generale no: l'art. 195-quinquies TUF esclude gli artt. 10 e 16 della L. 689/1981; valgono i meccanismi di definizione agevolata del TUF (art. 194-quinquies).

Quali articoli della L. 689/1981 sono esclusi?

Gli artt. 6 (solidarieta'), 10 e 16 (pagamento in misura ridotta) e 11 (criteri di commisurazione generali).

Perche' la deroga ai criteri di commisurazione?

Perche' si applicano i criteri specialistici dell'art. 194-bis TUF, piu' adatti al settore finanziario.

C'e' un'eccezione alla deroga?

Si': per le sanzioni dell'art. 196 TUF (consulenti finanziari) si applica la L. 689/1981, ad eccezione dell'art. 16.

Perche' un regime speciale rispetto alla legge quadro?

Per la specificita' del sistema sanzionatorio dei mercati finanziari rispetto al diritto amministrativo generale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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