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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 196 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Disposizioni di attuazione). 1. La Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo
In vigore dal 01/07/1998
((61)) ((84))
Vedi anche
→TUF art. 196 - Art. 196 TUF - Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari→TUF art. 196-ter - Art. 196 ter TUF - (Impegni)→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 192 quinquies TUF – Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate→Art. 192 quater TUF – (Obbligo di astensione)→Art. 192 ter TUF – Articolo abrogato→Art. 192 bis TUF – Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societa…→Art. 192 TUF – Offerte pubbliche di acquisto o di scambio→Art. 191 quater TUF – (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizion…→Art. 191 ter TUF – Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione all…
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 196 bis del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e una disposizione di attuazione: stabilisce che la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano le disposizioni di attuazione del titolo in cui la norma e collocata. Si tratta di una previsione che, pur priva di un contenuto precettivo diretto nei confronti dei privati, riveste grande importanza sistematica, poiche regola il rapporto tra fonte primaria e regolazione secondaria nella disciplina sanzionatoria del mercato finanziario.
La funzione della norma di attuazione
Le norme di attuazione svolgono un ruolo di cerniera: il legislatore detta i principi e le regole generali nella fonte primaria e demanda alle autorita di settore il compito di adottare le disposizioni di dettaglio necessarie a rendere operativa la disciplina. L'art. 196 bis si inserisce in questa logica, conferendo a Consob e Banca d'Italia il potere di completare il quadro normativo con regolamenti e provvedimenti attuativi. Cio consente di adeguare la disciplina alle evoluzioni del mercato senza dover ricorrere ogni volta alla legge.
Il riparto di competenze tra le autorita
La formula secondo le rispettive competenze e cruciale: il TUF ripartisce la vigilanza sul settore finanziario tra Consob, competente per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, e Banca d'Italia, competente per la stabilita e la sana e prudente gestione degli intermediari. L'art. 196 bis rispetta questo riparto, attribuendo a ciascuna autorita il potere attuativo nel proprio ambito. L'interprete deve dunque individuare, di volta in volta, quale autorita sia competente a regolare il singolo profilo.
La regolazione secondaria nel sistema delle fonti
Le disposizioni di attuazione adottate dalle autorita di vigilanza appartengono alla regolazione secondaria: sono subordinate alla legge e devono muoversi entro i confini da essa tracciati. Esse non possono ampliare le fattispecie sanzionatorie ne introdurre obblighi non previsti dalla fonte primaria, ma servono a precisare modalita, procedure e profili tecnici. Il principio di legalita, particolarmente stringente in materia sanzionatoria, segna il limite invalicabile del potere attuativo.
Il collegamento con la disciplina sanzionatoria
La collocazione dell'art. 196 bis nel titolo dedicato alle sanzioni ne illumina la portata: le disposizioni di attuazione riguardano i profili procedurali e organizzativi del sistema sanzionatorio, come le modalita di accertamento e di contestazione delle violazioni. Si tratta di un ambito in cui la precisione procedurale e essenziale, perche incide sulle garanzie del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio. La regolazione secondaria deve dunque assicurare il rispetto del contraddittorio e dei principi del giusto procedimento.
Regolamento, atto generale e provvedimento
Le disposizioni di attuazione adottate dalle autorita possono assumere forme diverse: regolamenti, atti a contenuto generale, provvedimenti applicativi. La distinzione non e meramente nominalistica, perche incide sul regime giuridico dell'atto, sui presupposti per la sua adozione e sugli strumenti di tutela esperibili nei suoi confronti. Un regolamento, in quanto atto normativo, e soggetto a un sindacato diverso rispetto a un provvedimento puntuale. L'art. 196 bis, demandando alle autorita le disposizioni di attuazione, lascia loro la scelta dello strumento piu idoneo, ma sempre entro i limiti della legge e nel rispetto delle garanzie procedimentali. L'interprete dovra dunque qualificare di volta in volta la natura dell'atto per individuare la disciplina applicabile.
La regolazione secondaria come tratto del diritto dei mercati
Il ricorso alla regolazione secondaria delle autorita indipendenti e un tratto caratteristico del diritto dei mercati finanziari. La materia e tecnica, mutevole e fortemente influenzata da standard internazionali ed europei; affidarne la disciplina di dettaglio a soggetti dotati di competenza specialistica e di indipendenza dal potere politico risponde a un'esigenza di efficacia regolatoria. Consob e Banca d'Italia, attraverso regolamenti e provvedimenti, traducono in regole operative i principi posti dalla legge, in dialogo costante con le istituzioni europee. L'art. 196 bis e una delle disposizioni che, nel TUF, formalizzano questo modello di regolazione a piu livelli.
Il principio di legalita in materia sanzionatoria
Il limite piu pregnante al potere attuativo deriva dal principio di legalita, che in materia sanzionatoria assume connotati particolarmente rigorosi. La fonte primaria deve individuare le condotte vietate e i tipi di sanzione; alla regolazione secondaria spetta solo la disciplina di dettaglio dei profili procedurali e tecnici. Le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'art. 196 bis non possono percio introdurre nuove fattispecie, ne aggravare il trattamento sanzionatorio oltre quanto consentito dalla legge. Questo confine garantisce che il cittadino e l'operatore possano conoscere in anticipo, sulla base della legge, le conseguenze delle proprie condotte.
Le garanzie del procedimento sanzionatorio
La disciplina di attuazione incide in modo significativo sul procedimento sanzionatorio, che deve assicurare il rispetto del contraddittorio e dei principi del giusto procedimento. Le autorita, nell'esercizio del potere conferito dall'art. 196 bis, sono chiamate a definire modalita di contestazione degli addebiti, termini per le difese, criteri di valutazione e regole di trasparenza. La qualita di queste previsioni procedurali e decisiva per la tenuta del sistema: un procedimento ben disciplinato tutela tanto l'efficacia dell'azione di vigilanza quanto i diritti di difesa del soggetto sottoposto a sanzione.
Flessibilita e certezza del diritto
Il rinvio alla regolazione secondaria risponde a un'esigenza di flessibilita: i mercati finanziari evolvono rapidamente e la disciplina di dettaglio deve potersi aggiornare con tempestivita. Tuttavia questa flessibilita va contemperata con la certezza del diritto e con la prevedibilita delle regole. Il sistema delineato dall'art. 196 bis cerca un equilibrio, riservando alla legge i principi e alle autorita la disciplina tecnica, sempre nel rispetto dei limiti propri della fonte secondaria. La pubblicazione e l'accessibilita delle disposizioni attuative completano il quadro, garantendo la conoscibilita delle regole tecniche da parte di tutti gli operatori del mercato.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 364/1999
Corte Cost., sent. n. 43/2018
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 196 bis TUF?
Attribuisce a Consob e Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, il potere di emanare le disposizioni di attuazione del titolo sulle sanzioni.
Cosa sono le disposizioni di attuazione?
Sono atti di regolazione secondaria con cui le autorita di vigilanza precisano modalita, procedure e profili tecnici necessari a rendere operativa la disciplina primaria.
Come sono ripartite le competenze tra Consob e Banca d'Italia?
Consob vigila su trasparenza e correttezza dei comportamenti, Banca d'Italia su stabilita e sana e prudente gestione: ciascuna emana le disposizioni nel proprio ambito.
La regolazione secondaria puo creare nuove sanzioni?
No: deve muoversi entro i limiti della legge e non puo ampliare le fattispecie sanzionatorie ne introdurre obblighi non previsti dalla fonte primaria.
Perche e utile rinviare alla regolazione delle autorita?
Perche consente di aggiornare con tempestivita la disciplina tecnica di un settore in rapida evoluzione, senza dover modificare ogni volta la legge.
Fonti consultate: 2 fontei verificate