- Il soggetto destinatario di una lettera di contestazione degli addebiti (violazioni di competenza Consob) può presentare impegni entro 30 giorni per far venire meno i profili di lesione contestati.
- La Consob, valutata la gravità delle violazioni e l’idoneità degli impegni, può renderli vincolanti e sospendere il procedimento.
- Se gli impegni sono rispettati, il procedimento è chiuso; in caso di inottemperanza, la Consob riprende il procedimento con possibilità di sanzioni maggiorate.
Art. 196 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Impegni)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l’idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l’attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell’accertamento della violazione contestata.
3. La Consob può d’ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo))
Gli impegni come strumento di chiusura anticipata
L’art. 196-ter TUF introduce nell’ordinamento TUF lo strumento degli impegni, già presente nel diritto antitrust italiano ed europeo. Il meccanismo consente al soggetto destinatario di una lettera di contestazione della Consob di proporre misure correttive vincolanti per rimediare ai profili di violazione contestati. La Consob valuta la gravità della violazione e l’idoneità degli impegni, potendo consultare preventivamente gli operatori del settore, e decide se renderli vincolanti o meno.
Procedura e condizioni
Gli impegni devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione. Non sono ammissibili impegni per le violazioni più gravi: l’art. 196-ter TUF esclude dall’ambito di applicazione le violazioni per le quali la Consob ritenga la gravità tale da rendere comunque necessario il completamento del procedimento sanzionatorio. Una volta resi vincolanti, gli impegni devono essere rispettati entro i termini stabiliti; in caso contrario, la Consob riprende il procedimento e può irrogare sanzioni maggiorate.
Effetti del rispetto degli impegni
Se gli impegni proposti sono accettati e rispettati, il procedimento sanzionatorio si chiude senza l’irrogazione di sanzioni. Questo è il principale vantaggio dello strumento per i soggetti vigilati: evitare una sanzione formale e la relativa pubblicazione nel sito della Consob ex art. 195-bis TUF. Contestualmente, il mercato beneficia della correzione del comportamento irregolare in tempi più rapidi rispetto alla conclusione ordinaria del procedimento sanzionatorio.
Domande frequenti
Una SIM sanzionata per violazioni delle regole di condotta può evitare la sanzione con degli impegni?
Sì, se la violazione non è di particolare gravità, la SIM può presentare impegni entro 30 giorni dalla lettera di contestazione ex art. 196-ter TUF. La Consob valuta l’idoneità degli impegni: se li ritiene adeguati e la gravità della violazione lo consente, li rende vincolanti e sospende il procedimento.
Cosa succede se gli impegni presentati alla Consob non vengono rispettati?
L’art. 196-ter TUF prevede che la Consob riprenda il procedimento sanzionatorio in caso di inottemperanza agli impegni. Oltre alla sanzione per la violazione originaria, la Consob può irrogare sanzioni maggiorate a causa dell’inottemperanza agli impegni, che aggrava la posizione del soggetto.
Gli impegni ex art. 196-ter TUF sono disponibili anche per le violazioni di abuso di mercato?
No, gli impegni ex art. 196-ter TUF si applicano alle «violazioni di competenza della Consob» in generale, ma la norma esclude le violazioni di particolare gravità. Le violazioni di abuso di mercato (artt. 187-bis e 187-ter TUF) sono tipicamente troppo gravi per consentire la definizione mediante impegni.